Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13883 del 20/05/2021

Cassazione civile sez. I, 20/05/2021, (ud. 24/11/2020, dep. 20/05/2021), n.13883

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33268/2018 proposto da:

O.G., elettivamente domiciliato in Roma presso la Corte di

cassazione difeso dall’avvocato Liliana Pintus, manca il

domiciliatario;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 746/2018 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 21/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/11/2020 da Dott. DI MARZIO MAURO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. – O.G. ricorre per quattro mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro la sentenza del 21 agosto 2018 con cui la Corte d’appello di Cagliari ha respinto il suo appello avverso ordinanza del locale tribunale di rigetto, in conformità alla decisione della Competente commissione territoriale, della sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.

2. – Non spiega difese l’amministrazione intimata.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

3. – Il primo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g) e art. 3, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto che il richiedente non possedesse i requisiti per la protezione sussidiaria in quanto in pericolo di vita a causa della volontà del padre di sacrificarlo alla setta degli (OMISSIS), giudicando non credibile la sua narrazione sulla sola base della mancanza di riscontri oggettivi.

Il secondo mezzo denuncia omessa considerazione di un fatto decisivo, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, medesimo art. 2, lett. g), censurando la sentenza impugnata per aver escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, senza considerare le condizioni del paese di provenienza, Edo State, Nigeria, a dire del ricorrente il paese più pericoloso per i civili africani a causa di violenze perpetrate da gruppi islamisti, pirati e forze dell’ordine.

Il terzo mezzo denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e art. 2, lett. e) della direttiva 2004/83/CE, censurando la sentenza impugnata perchè avrebbe distinto in maniera del tutto arbitraria deposizioni dei cittadini della Nigeria in relazione della provenienza regionale, omettendo di considerare unitariamente le condizioni di pericolo del paese.

Il quarto mezzo denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1, in materia di protezione umanitaria, evidenziando come il richiedente avesse compiuto con successo notevoli sforzi per integrarsi in Italia, ove aveva anche lavorato fino alla sentenza d’appello.

4. – Il ricorso è inammissibile.

4.1. – E’ inammissibile il primo mezzo.

La Corte territoriale ha ritenuto non credibile la narrazione, generica e stereotipata, del richiedente.

Ed al riguardo questa Corte ha già chiarito che il materia di protezione internazionale, il giudizio sulla credibilità del racconto del richiedente, da effettuarsi in base ai parametri, meramente indicativi, forniti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, è sindacabile in sede di legittimità nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti – oltre che per motivazione assolutamente mancante, apparente o perplessa – spettando dunque al ricorrente allegare in modo non generico il fatto storico non valutato, il dato testuale o extratestuale dal quale esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale e la sua decisività per la definizione della vertenza (Cass. 2 luglio 2020, n. 13578).

E’ dunque inammissibile la censura svolta sotto il profilo della violazione di legge.

4.2. – E’ inammissibile il secondo mezzo.

Il fatto che il giudice di merito non avrebbe considerato sarebbe costituito, secondo il ricorrente, dalle condizioni del Paese di provenienza, assai più deteriorate e pericolose di quanto ritenuto nella sentenza impugnata, giacchè in tutta la Nigeria sarebbe in atto una situazione di violenza diffusa tale da non garantire la necessaria tutela dei diritti inviolabili dell’essere umano: al che è però agevole replicare che la sussistenza di una simile situazione non ha natura di “fatto storico”, riconducibile, secondo la giurisprudenza di questa Corte, alla previsione del numero 5 dell’art. 360 c.p.c. (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053). Dopodichè, non è affatto vero che la Corte d’appello non abbia considerato la situazione del Paese di provenienza, situazione che è stata considerata, con l’esclusione, suffragata dalla menzione delle relative fonti, della sussistenza di una situazione riconducibile al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. C.

4.3. – E’ inammissibile il terzo mezzo.

Ha evidenziato la Corte territoriale che il motivo concernente la sussistenza dei presupposti per la protezione sussidiaria, in relazione alla lett. c) dell’invocato art. 14, era inammissibile per la sua genericità: e tale ratio decidendi, concernente l’inammissibilità della censura, non è stata colta dal ricorrente per cassazione, nessun rilievo potendo per altro verso riconoscersi alla successiva motivazione della sentenza impugnata di rigetto della medesima censura per infondatezza (Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2007, n. 3840).

4.4. – E’ inammissibile il quarto mezzo.

Il ricorrente non ha nuovamente colto la ratio decidendi posta dalla Corte territoriale a fondamento del ricorso: ossia che la sua narrazione “non consente alcuna comparazione e non evidenzia alcuna situazione personale in visualizzata di vulnerabilità; di talchè, non emerge, rispetto alle condizioni di vivibilità nel paese di origine, un evidente sproporzione tra due contesti, calibrata sulla vita che il richiedente ha condotto fino alle presunte ragioni che ne hanno determinato il suo allontanamento dalla Nigeria, rispetto all’inserimento individuale e sociale realizzato sul territorio nazionale”.

Di tale motivazione il motivo di ricorso non tiene assolutamente conto, ed è pertanto inammissibile.

5. Nulla per le spese. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2021

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