Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13883 del 01/06/2017


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Cassazione civile, sez. I, 01/06/2017, (ud. 11/04/2017, dep.01/06/2017),  n. 13883

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria C. – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2235/2014 proposto da:

M.D., elettivamente domiciliato in Roma, Via L. Mantegazza

n.24, presso lo Studio Gardin Marco, rappresentato e difeso

dall’avvocato Rampino Gabriele, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

Unicredit S.p.a;

– intimata –

avverso la sentenza n. 800/2012 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 22/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/04/2017 dal cons. NAZZICONE LOREDANA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

Ceroni Francesca che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato Gabriele Rampino che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Lecce con sentenza del 22 novembre 2012, in accoglimento dell’appello incidentale proposto da Unicredit Banca di Roma s.p.a., ha respinto la domande avverso la medesima proposte da M.D., volte alla risoluzione dei contratti di conto corrente intercorsi ed al risarcimento del danno per la levata illegittima del protesto.

La corte territoriale ha ritenuto, per quanto ancora rileva, che fosse onere del cliente provare la sussistenza della provvista e che tale onere non sia stato assolto, avendo, anzi, la c.t.u. accertato che tale provvista era inesistente, al momento della levata del protesto, atto dovuto da parte della banca al fine di preservare l’azione di regresso a favore del terzo.

Avverso questa sentenza propone ricorso il soccombente, sulla base di tre motivi, depositando pure la memoria di cui all’art. 378 cod. proc. civ.. Non svolge difese l’intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Col primo motivo, il ricorrente deduce la violazione D.Lgs. 24 settembre 1993, n. 385, art. 119, art. 2697 cod. civ. e artt. 112 e 210 cod. proc. civ., oltre al vizio di motivazione insufficiente e contraddittoria ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perchè le prove assunte in giudizio dimostrano come la banca non abbia diligentemente conservato la documentazione relativa al rapporto, rendendo necessaria la c.t.u., e, quindi, la corte territoriale avrebbe dovuto riscontrare tale inadempimento.

Con il secondo motivo, censura la violazione “delle norme del T.U. Legge bancaria” e degli artt. 1218, 1453 e 2697 cod. civ., oltre al vizio di motivazione insufficiente e contraddittoria ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perchè la c.t.u. aveva riscontrato un comportamento anomalo della banca, mentre la corte del merito non ha rilevato che il bonifico era stato accreditato tardivamente per colta della banca stessa.

Con il terzo motivo, censura la violazione degli artt. 2043 e 2697 cod. civ., oltre al vizio di motivazione insufficiente e contraddittoria ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perchè la corte del merito ha omesso di accertare i danni patiti dal ricorrente.

2. – Il ricorso è inammissibile.

Tutti e tre i motivi proposti, invero, incorrono in tale vizio: il primo propone una questione nuova, di cui non è parola in sentenza, senza allegare la sede in cui essa fosse stata invece dedotta, onde difetta di autosufficienza; il secondo ed il terzo motivo propongono questioni di puro fatto, inammissibili in sede di giudizio di legittimità.

A ciò si aggiunga che anche il vizio di motivazione insufficiente e contraddittoria, così genericamente dedotto dal ricorrente in seno a tutti i motivi di ricorso, non può essere fatto valere, non appartenendo al catalogo dei vizi deducibili in Cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come sostituito dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), conv. dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (quindi, dall’11 settembre 2012).

3. – Nulla sulle spese, non svolgendo difese l’intimata.

Trattandosi di ricorrente ammesso al gratuito patrocinio, non si dà applicazione della disposizione sul raddoppio del contributo unificato, di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2017

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