Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13882 del 23/06/2011

Cassazione civile sez. VI, 23/06/2011, (ud. 17/02/2011, dep. 23/06/2011), n.13882

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 4690-2010 proposto da:

M.P.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIALE MAZZINI 114/B, presso lo studio dell’avvocato SIMONA

BOZZA, rappresentato e difeso dall’avvocato CIARCIA POTITO, giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

R.M. (OMISSIS), C.L.C.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA E. TAZZOLI 2, presso lo studio

dell’avvocato DI GIOIA ANTONELLA, rappresentati e difesi

dall’avvocato IPPOLITO UMBERTO, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1167/2009 della CORTE D’APPELLO di BARI del

25.11.09, depositata il 03/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SPAGNA MUSSO Bruno;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARESTIA

Antonietta.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Che R.M. e C.L.C., con atto del 10.1.94 avevano acquistato, un fondo rustico con un condotto in affitto da M.P.L. in agro (OMISSIS);

che in seguito il M. ometteva il versamento del canone per le annate 1994/2007 nonchè non adempiva prestazioni accessorie;

che il tentativo di conciliazione L. n. 203 del 1982, ex art. 46 non andava a buon fine;

che il R. e la C., pertanto, con ricorso in data 16.11.2007, convenivano in giudizio il M. per sentir dichiarare risolto il contratto di affitto L. n. 203 del 1982, ex art. 5, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del fondo, oltre i danni causati;

che si costituiva il M. e che l’adito Tribunale di Foggia, sez. agraria, con sentenza del 16.7.2008, accoglieva la domanda di risoluzione con conseguente condanna del M. al rilascio del fondo mentre rigettava la domanda risarcitoria;

che proponeva appello il M. e la Corte d’Appello di Bari, con la sentenza in esame depositata in data 3.12.2009, confermava quanto statuito in primo grado, affermando che il M. non aveva fornito prova del proprio assunto in ordine ai propri assunti (con particolare riferimento alla compensazione con crediti dallo stesso vantati);

che ricorre per cassazione il M. con tre motivi, deducendo, rispettivamente, difetto di motivazione in ordine alla documentazione esibita, violazione della L. n. 203 del 1982, art. 5 e violazione della L. n. 508 del 1973, e che resistono con controricorso il R. e la C.;

che è stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c. con conseguente memoria del M.;

che in detta relazione, con cui si chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso (o comunque di rigettarlo), si afferma che “tutte tali censure prospettano l’esame di documenti e circostanze di fatto non consentite nella presente sede di legittimità (documentazioni prodotte dal M., lettere di contestazione dell’inadempimento, sussistenza della gravità di quest’ultimo, presupposti per l’operatività della chiesta compensazione)”;

che, in particolare, il Collegio, condividendo quanto sostenuto in relazione, osserva che il primo motivo sollecita in modo non autosufficiente una diversa lettura di atti e documenti di merito, atteso che pur menzionandosi i documenti non esaminati dai giudici di merito (due vaglia postali e due libretti sui quali era stato depositato il canone) non è stato indicato, ex art. 366 c.p.c., n. 6, in ricorso il contenuto di tali documenti e, in particolare, la loro data, l’importo pagato, il soggetto beneficiario dei vaglia (e, comunque, il mero deposito di canoni di affitto su un libretto che rimane a disposizione dell’affittuario non costituisce prova dell’adempimento dell’obbligo di corrispondere il canone);

che il secondo motivo è per un verso manifestamente infondato, nella parte in cui deduce che non vi è stato un grave inadempimento, atteso che è la stessa norma positiva a definire grave il mancato pagamento dei canoni per due anni e tenuto presente, comunque, che il giudice a quo ha motivato sul punto, per altro inammissibile, atteso che non risulta che la improponibilità della domanda per violazione della L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 46, non risulta mai prospettata in sede di merito;

che, con riferimento in particolare al terzo motivo, deve rilevarsi che, in tema di affitto di fondo rustico, la L. 9 agosto 1973, n. 508, art. 2, comma 3, il quale esclude che possa pronunciarsi la risoluzione del contratto per morosità dell’affittuario convenuto quando questi sia creditore di somme pari o superiori all’importo del canone non pagato, è applicabile solo se il predetto convenuto dia prova del suo contrapposto credito all’epoca del contestato inadempimento (sul punto, tra le altre, Cass. n. 1241/1995), ed atteso che, per contro, nella specie l’inadempimento risale al 1994 e il credito invocato dal conduttore è sorto unicamente nel 2007 è palese la infondatezza della deduzione;

che, inoltre, la decisione impugnata ha ampiamente e logicamente motivato sulle censure dell’appellante;

che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese della presente fase che liquida in complessivi Euro 2.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre spese generali ed accessorie come per legge.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2011

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