Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13882 del 22/05/2019

Cassazione civile sez. I, 22/05/2019, (ud. 13/03/2019, dep. 22/05/2019), n.13882

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 19247/2018 proposto da:

E.D., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’Avvocato Anna Rosa Oddone giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, del 20/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/3/2019 dal cons. Dott. PAZZI ALBERTO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con decreto in data 20 febbraio 2018 il Tribunale di Torino respingeva il ricorso proposto da E.D. avverso il provvedimento di diniego di protezione internazionale emesso dalla locale Commissione territoriale al fine di domandare il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto di asilo previsto dall’art. 10 Cost., comma 3, del diritto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 2 e 14 e del diritto alla protezione umanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6;

2. ricorre per cassazione avverso questa pronuncia E.D., al fine di far valere due motivi di impugnazione;

resiste con controricorso il Ministero dell’Interno.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. il ricorso è inammissibile;

3.1 l’impugnazione infatti è stata presentata soltanto in data 11 giugno 2018, malgrado la comunicazione del provvedimento impugnato al procuratore costituito sia avvenuta, come risulta indicato nello stesso ricorso, il 20 febbraio 2018, e dunque oltre il termine di trenta giorni previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13;

nè è possibile ritenere che la comunicazione andasse effettuata al ricorrente di persona, trovando applicazione al caso di specie il generale principio fissato dall’art. 170 c.p.c. (norma che regola anche i procedimenti in camera di consiglio; cfr. Cass. 3841/2006, Cass. 7217/2011), secondo cui dopo la costituzione in giudizio tutte le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti; e nessuna diversa disposizione è contenuta in proposito all’interno del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13;

3.2 non può neppure essere accolta la richiesta di rimessione in termini;

tale istituto (sia nella norma dettata dall’art. 184-bis c.p.c. che in quella di più ampia portata contenuta nell’art. 153 c.p.c., comma 2, come novellato dalla L. n. 69 del 2009) richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perchè cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà (Cass., Sez. U., 32725/2018, Cass. 17729/2018), e riferibile a un evento che presenti il carattere dell’assolutezza – e non già un’impossibilità relativa, nè tantomeno una mera difficoltà – e sia in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza in questione (Cass. 30512/2018);

parte ricorrente però non ha allegato che nel caso di specie la decadenza sia stata determinata da una causa a sè non imputabile e di carattere assoluto, ma si è limitata a sostenere che il provvedimento impugnato, per sua stessa ammissione regolarmente comunicato al procuratore costituito, doveva essere trasmesso al ricorrente di persona e non al difensore;

4. il superiore rilievo ha carattere assorbente e rende inutile l’esame dei motivi di ricorso presentati;

5. in forza dei motivi sopra illustrati il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;

le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.100, oltre spese generali prenotate a debito, accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA