Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13882 del 20/05/2021

Cassazione civile sez. I, 20/05/2021, (ud. 06/10/2020, dep. 20/05/2021), n.13882

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 17785/2019 proposto da:

T.A., elettivamente domiciliato in Roma, alla piazza

Mazzini 8, presso lo studio dell’avv. Salvatore Fachile,

rappresentato e difeso dall’avv. Daniele Valeri, come da procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2780//2018 della CORTE d’APPELLO di ANCONA,

depositata il 3/1272018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

6/10/2020 dal Consigliere Dott. Luca Solaini.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte d’Appello di Ancona, con sentenza del 3.12.2018, ha respinto il gravame proposto da T.A., cittadino della Guinea Conakry richiedente asilo, avverso l’ordinanza del Tribunale di Ancona che, confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale, gli aveva negato il riconoscimento della protezione internazionale, anche nella forma sussidiaria, e di quella umanitaria.

La corte distrettuale – rilevato che in un primo momento T. aveva dichiarato di essere stato vittima della tratta di esseri umani, per poi ricondurre la sua partenza dalla Guinea ad una faida ereditaria interna alla propria famiglia, e sottolineato che anche altri aspetti della vicenda apparivano inverosimili – ha ritenuto il richiedente non credibile o, comunque, protagonista di una vicenda non tutelabile a livello internazionale, ed ha pertanto respinto le domande di riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b); ha poi escluso che la Guinea versi in una situazione di conflitto armato generalizzato, tale da giustificare la concessione della protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 14 cit., lett. c), ed ha infine affermato che l’appellante non aveva allegato specifici profili di vulnerabilità a sostegno della domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie.

Contro la sentenza T.A. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente denuncia nell’ordine:

(i) violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, artt. 4 e 5, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 27, comma 1 bis, per avere la corte del merito sminuito la vicenda persecutoria da lui subita, senza tener conto della sua giovanissima età all’epoca in cui erano accaduti i fatti che lo avevano spinto a lasciare la Guinea, nonchè dello stato di miseria in cui versava, e senza verificare, attraverso l’attivazione dei propri poteri istruttori d’ufficio, se il racconto trovasse conferma in fonti di informazione internazionale;

ii) nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda di riconoscimento del diritto all’asilo costituzionale, ex art. 10 Cost., comma 3, formulata in primo grado e reiterata in appello;

(iii) violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e segg. e dell’art. 1 A della Convenzione di Ginevra per 251/07, per avere la corte del merito negato la sussistenza dei presupposti per la concessione dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, nonostante egli avesse riferito di essere stato vittima della tratta degli esseri umani, e per non aver tenuto conto della situazione di violenza diffusa in cui versa la Guinea;

(iv) violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per aver il giudice respinto la domanda di protezione umanitaria con motivazione illegittima, non considerando il suo impegno ad integrarsi in Italia e non tenendo conto che, in caso di rimpatrio, gli sarebbe negato in Guinea l’esercizio dei diritti umani fondamentali.

Il primo motivo è inammissibile perchè neppure contesta l’accertamento della corte d’appello di contraddittorietà, e conseguente inverosimiglianza, delle dichiarazioni del ricorrente, il quale aveva in un primo momento dichiarato di essere stato vittima della tratta di esseri umani, per poi ricondurre le ragioni dell’espatrio ad una vicenda familiare. E’ appena il caso di evidenziare che tale accertamento in fatto, che escludeva la necessità di attivazione del dovere di cooperazione istruttoria del giudice, non è sindacabile da questa Corte se non nei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e che, al fine di contrastarlo, T. avrebbe quantomeno dovuto riportare integralmente in ricorso le dichiarazioni rese sia dinanzi alla C.T. sia dinanzi al tribunale, denunciandone il travisamento, o, quantomeno, indicando il fatto decisivo omesso che, ove considerato, avrebbe condotto all’accoglimento delle domande.

Il secondo motivo è infondato, in quanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’art. 10 Cost., che garantisce il diritto d’asilo a chiunque provenga da un Paese in cui non sia consentito l’esercizio delle libertà fondamentali, è interamente attuato e regolato attraverso la previsione dei tre istituti dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e del rilascio del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie previsti dalla esaustiva normativa di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007 ed al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (Cass. nn. 19176/020, 10686/012).

Il terzo motivo è assorbito nella parte in cui, in base agli indimostrati presupposti della veridicità del racconto e delle violenze e dei patimenti subiti dal ricorrente quale vittima del traffico di esseri umani, lamenta il rigetto delle domande di riconoscimento dello status e della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b); è invece inammissibile nella parte in cui, citando COI non recenti e di contenuto generico, pretende una diversa valutazione della situazione generale in cui versa la Guinea, che secondo le fonti consultate dal giudice d’appello non è interessata da fenomeni di violenza armata generalizzata.

Il quarto motivo è parimenti inammissibile, risolvendosi in una censura palesemente generica, che non chiarisce quali fossero le circostanze allegate (diverse da quelle, ritenute non credibili, poste a sostegno delle domande di riconoscimento dello status e della protezione sussidiaria) in base alle quali avrebbe dovuto essere accertata la condizione di vulnerabilità del ricorrente.

La mancata costituzione dell’amministrazione statale esonera la Corte dal provvedere sulle spese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2021

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