Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13882 del 06/07/2020

Cassazione civile sez. III, 06/07/2020, (ud. 18/02/2020, dep. 06/07/2020), n.13882

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14287-2016 proposto da:

L.G., C.F.A., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA LORENZO MAGALOTTI 15, presso lo studio dell’avvocato

BARBARA MIOLI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GIORGIO MONDINI;

– ricorrenti –

contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE

98/E, presso lo studio dell’avvocato SABRINA CHERCHI, rappresentata

e difesa dall’avvocato MARIA MADDALENA ARLENGHI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4672/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 03/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/02/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI CORRADO, che ha concluso per la parziale inammissibilità in

subordine rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L.G. e C.F.A. ricorrono, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 4672/15, del 3 dicembre 2015, della Corte di Appello di Milano, che – respingendo il gravame da essi esperito avverso la sentenza n. 6294/14, del 26 maggio 2014, del Tribunale di Milano – ha confermato l’accoglimento dell’azione revocatoria proposta dalla società Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. (d’ora in poi, “Monte dei Paschi”) e volta alla declaratoria di inefficacia dell’atto del 22 maggio 2009 con cui il predetto L.G. trasferiva alla moglie, C.F.A., alcuni beni immobili, nonchè quote di comproprietà indivise su beni immobili, conferendoli in fondo patrimoniale.

2. In punto di fatto, i ricorrenti riferiscono di essere stati convenuti in giudizio, ex art. 2901 c.c., dalla società MPS Gestione Crediti Banca S.p.a., nella qualità di mandataria di Monte dei Paschi (a propria volta incorporante la società Banca Agricola Mantovana S.p.a.), sul presupposto che il suddetto atto dispositivo fosse pregiudizievole per la posizione creditoria di Monte dei Paschi, credito avente titolo in una fideiussione rilasciata dal L. a garanzia di obbligazioni assunte dalla società L.G. e Figli di A. e G.L. S.p.a. (d’ora in poi, “società L.”), società ammessa a concordato preventivo con decreto del 26 agosto 2009 del Tribunale di Milano.

In particolare, avendo la creditrice conseguito, verso la debitrice principale ed il fideiussore, due provvedimenti monitori – nei mesi di agosto e settembre 2009 – per gli importi di Euro 1.605.739,10 e di Euro 1.500.000,00, esperiva la cd. “actio pauliana” a garanzia dei propri crediti.

All’esito del giudizio di primo grado, nel quale interveniva Monte dei Paschi in proprio, ratificando le attività processuali della mandataria, l’adito giudicante accoglieva la domanda, con decisione oggetto di gravame da parte dei convenuti soccombenti. Essi, segnatamente, deducevano la violazione dei principi sulla ripartizione dell’onere della prova in ordine al requisito della “scientia damni”, desunto – secondo gli allora appellanti, erroneamente – dal “ragionevole” formarsi nel tempo dello stato di crisi della società debitrice (a loro dire, invece, non ancora manifestatasi al momento del compimento dell’atto dispositivo oggetto della revocatoria). Veniva censurata anche l’omessa considerazione, ai fini della valutazione del cd. “eventus damni”, che “l’unico bene di reale valore costituito nel fondo” risultava gravato da ipoteca a favore di un terzo. Nel corso del giudizio di appello, inoltre, gli allora appellanti venivano autorizzati a depositare sentenza resa all’esito di opposizione ex art. 645 c.p.c., con cui veniva revocato uno dei due provvedimenti monitori summenzionati, con notevole riduzione del credito a garanzia del quale l’azione revocatoria era stata esperita.

Il giudice di appello, nondimeno, respingeva il proposto gravame.

3. Avverso la decisione della Corte meneghina ricorrono per cassazione il L. e la C., sulla base – come detto – di tre motivi.

3.1. Con il primo motivo – proposto a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c., “in relazione all’accertata sussistenza dell'”eventus damni” per l’atto dispositivo revocando, avendo riguardo al conflitto tra creditori ipotecari e creditore procedente (chirografario) sull’unico bene di reale valore conferito nel fondo patrimoniale”.

Si sottolinea come “la sussistenza dell'”eventus damni”” fosse stata “contestata sotto più profili”: innanzitutto, in relazione all’esistenza di ipoteca, per l’importo di Euro 268.770,00, in favore di un terzo, sull’unico bene di reale valore del fondo patrimoniale, circostanza che avrebbe dovuto condurre – ove la valutazione del pericolo di pregiudizio per le ragioni creditorie fosse stata compiuta in termini di “certezza ed effettività” – ad escludere l’esistenza del presupposto oggettivo della revocatoria, non potendo, in senso contrario, trarsi argomento dall’ipotetico valore dell’immobile superiore all’iscrizione ipotecaria, valore, invece, “falcidiato dalla crisi del settore avviatasi dal 2008”.

3.2. Con il secondo motivo – proposto a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), – si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c., nonchè omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio “in relazione alla sussistenza dell'”eventus damni” e dell’interesse ad agire in rapporto al credito della banca procedente”.

Si censura la sentenza impugnata perchè avrebbe omesso di considerare che, nel corso del giudizio di primo grado, era stato dato atto di come l’ammontare dell’attivo della società L., sia al momento della costituzione del fondo patrimoniale, che successivamente, fosse rimasto tale da ripagare i crediti dell’attrice in revocatoria in una significativa misura, stimabile tra il 30% e il 50%, con evidenti riflessi anche sull’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.; e ciò in quanto, a seguito dell’omologazione del concordato, tre parziali riparti erano stati effettuati dalla procedura in favore dell’attrice in revocatoria (per l’ammontare di Euro 780.816,32), oltre ad un accantonamento di Euro 148.186,66, in previsione dell’esito favorevole del giudizio di opposizione avverso il primo dei provvedimenti monitori conseguiti da Monte dei Paschi. Lo stesso, inoltre, sarebbe a dirsi con riferimento alla sopravvenuta circostanza – documentata nel corso del giudizio di appello, attraverso la produzione della relativa sentenza – dell’avvenuta revoca, da parte del Tribunale di Milano, di uno dei decreti ingiuntivi concesso a Monte dei Paschi, essendosi accertato che il saldo di conto corrente, da passivo per la società debitrice (per l’importo di Euro 1.099.268,55) era divenuto attivo (per l’ammontare di Euro 127.015,82).

3.3. Con il terzo motivo – proposto a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), – si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., nonchè degli artt. 2901,2697 e 2729 c.c., nonchè omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio “in relazione all’accertata sussistenza della “scientia damni” in capo ai ricorrenti”.

Si censura la sentenza impugnata per aver affermato la sussistenza del presupposto soggettivo della revocatoria unicamente sulla base dell’avvenuta presentazione, nell’agosto 2009, della domanda della società L. di ammissione a concordato preventivo, ignorando, invece, la circostanza – dedotta dalla stessa attrice in revocatoria – che soltanto nell’estate del 2009 comparvero, “improvvisamente”, i “sintomi di una gravissima crisi” societaria.

Che solo a partire da tale momento tale crisi ebbe a manifestarsi, sarebbe, del resto, confermato dal fatto che i decreti ingiuntivi conseguiti da Monte dei Paschi risalgono al 3 agosto e 29 settembre 2009, e dunque, nuovamente, in concomitanza con l’avvio della procedura di concordato preventivo.

Orbene, proprio il carattere repentino della crisi dimostrerebbe l’impossibilità di desumere la “scientia damni” dalla circostanza dell’ammissione della società alla procedura suddetta.

4. Ha resistito Monte dei Paschi, con controricorso, all’avversaria impugnazione, chiedendone la declaratoria di inammissibilità ovvero, in subordine, di infondatezza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Il ricorso va rigettato.

5.1. Il primo motivo è inammissibile.

5.1.1. E’ noto che questa Corte, superando un precedente indirizzo, ha, di recente, affermato – peraltro, ormai con ripetuti arresti – che “in tema di azione revocatoria ordinaria, l’esistenza di una ipoteca sul bene oggetto dell’atto dispositivo, ancorchè di entità tale da assorbirne, se fatta valere, l’intero valore, non esclude la connotazione di quell’atto come “eventus damni”, atteso che la valutazione tanto della idoneità dell’atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa alla ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell’atto, ma con giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l’eventualità del venir meno, o di un ridimensionamento, della garanzia ipotecaria” (così, da ultimo, in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 8 agosto 2018, n. 20671, Rv. 650481-01; nello stesso senso anche Cass. Sez. 6-3, ord. 12 marzo 2018, n. 5860, non massimata; Cass. Sez. 3, ord. 25 maggio 2017, n. 13172, Rv. 644304-01; Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv. 640191-01).

Come, infatti, evidenzia la pronuncia di questa Corte all’origine di tale indirizzo, se è vero che “condizione essenziale della tutela revocatoria in favore del creditore è il pregiudizio alle ragioni dello stesso, per la cui configurabilità, peraltro, non è necessario che sussista un danno concreto ed effettivo, essendo, invece, sufficiente un pericolo di danno derivante dall’atto di disposizione, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta la esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità”, deve, allora, riconoscersi che una “situazione di pericolo è tale in relazione alla sua potenzialità cagionatrice di un evento dannoso futuro”. Ne consegue, quindi, che “la sua esistenza necessariamente va apprezzata proiettandosi con un giudizio prognostico verso il futuro”, donde “non è possibile apprezzarla compiendo una valutazione che si correli al momento dell’atto dispositivo e dunque alla possibile incidenza in quel momento della garanzia ipotecaria esistente ma non ancora fatta valere e della quale dunque non è dato conoscere se e come in futuro inciderà” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 11892 del 2016, cit.).

Da ultimo, peraltro, si è anche precisato che in caso di azione revocatoria ordinaria introdotta da creditore chirografario, “ove l’atto dispositivo abbia ad oggetto un bene gravato da ipoteca, l’idoneità dello stesso ad integrare l'”eventus damni” va valutata in modo diverso a seconda che l’azione esecutiva sia stata o meno già introdotta”, visto che, se nel primo caso, “occorre verificare la concreta possibilità di soddisfazione del creditore chirografario nel potenziale conflitto con quello ipotecario, avuto riguardo all’entità della garanzia reale”, nel secondo, invece, “è sufficiente una prognosi futura sul rischio di riduzione della garanzia patrimoniale del medesimo creditore chirografario, legato all’eventualità della cessazione o del ridimensionamento dell’ipoteca” (così, recentissimamente, Cass. Sez. 3, ord. 26 novembre 2019, n. 30736, Rv. 655974-01).

Orbene, poichè i ricorrenti non hanno allegato se, nella specie, ricorra l’una o l’altra di tali evenienze, il motivo non risulta conforme al disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), donde la sua inammissibilità.

5.2. Il secondo motivo è, invece, in parte non fondato e in parte inammissibile.

5.2.1. Nel procedere al suo esame, occorre muovere dalla constatazione che “non ricorre l'”eventus damni” se la riduzione del credito, anche in corso di causa, elimina la lesione della garanzia patrimoniale posta in essere mediante l’atto dispositivo, atteso che l’interesse ad agire deve sussistere sino al momento della decisione” (Cass. Sez. 2, sent. 11 agosto 2016, n. 17029, Rv. 640832-01), di talchè, costituendo la “titolarità di un diritto di credito, anche eventuale, condizione dell’azione revocatoria sotto il profilo della “legitimatio ad causam” dell’attore, il sopravvenuto in corso di causa integrale pagamento di quanto dovuto dal debitore determina il venir meno dell’interesse all’azione revocatoria”, con l’ulteriore conseguenza (derivante dal fatto che “gli indicati elementi del rapporto processuale – “legitimatio ad causam” ed interesse ad agire dell’attore – devono permanere sino al momento della decisione definitiva”), che “il sopravvenuto difetto degli stessi deve essere rilevato anche in sede di legittimità” (cfr. Cass. Sez. 2, sent. 4 novembre 2004, n. 21100, Rv. 577948-01).

In astratto, dunque, “sopravvenienze quali l’integrale estinzione del debito, ma anche l’irreversibile riduzione dello stesso a un “quantum” rispetto al quale la garanzia patrimoniale dell’obbligato risulti essere confacente (avendo riguardo all’entità e alla tipologia dei beni che la compongono), non possono non importare la carenza dell’interesse ad agire in revocatoria, dal momento che il soddisfacimento delle ragioni creditorie, in presenza di dette circostanze, non risulterà più pregiudicato, o comunque messo in pericolo, dall’atto dispositivo impugnato” (così, in motivazione, Cass. Sez. 2, sent. n. 17029 del 2016, cit.).

Nondimeno, poichè è “questione di fatto, da valutarsi caso per caso, se, in concreto, al momento della decisione della causa, la lesione della garanzia patrimoniale posta in essere con l’atto dispositivo” potesse “ritenersi sussistente”, lo scrutinio di questa Corte non può che sostanziarsi nella verifica di un eventuale “deficit argomentativo della Corte di appello”, da compiersi, tuttavia, nelle “ristrette maglie” in cui risulta, ormai, consentito il sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza impugnata.

5.2.2. Sul punto, infatti, va rammentato che, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – nel testo “novellato” dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile “ratione temporis” al presente giudizio) – il sindacato di questa Corte è destinato ad investire la parte motiva della sentenza solo entro il “minimo costituzionale” (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01, nonchè, “ex multis”, Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16502, Rv. 637781-01).

Lo scrutinio di questa Corte è, dunque, ipotizzabile solo in caso di motivazione “meramente apparente”, configurabile – ai sensi del combinato disposto dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4) e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), – oltre che nell’ipotesi di “carenza grafica” della stessa, quando essa, “benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento” (Cass. Sez. Un., sent. 3 novembre 2016, n. 22232, Rv. 641526-01, nonchè, più di recente, Cass. Sez. 6-5, ord. 23 maggio 2019, n. 13977, Rv. 654145-0), o perchè affetta da “irriducibile contraddittorietà” (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940, Rv. 645828-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 25 settembre 2018, n. 22598, Rv. 650880-01), ovvero connotata da “affermazioni inconciliabili” (da ultimo, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 25 giugno 2018, n. 16111, Rv. 649628-01), mentre “resta irrilevante il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass. Sez. 2, ord. 13 agosto 2018, n. 20721, Rv. 650018-01).

Nessuna di tali evenienze ricorre, però, nel caso di specie, in quanto la sentenza impugnata ha ritenuto, per un verso, del tutto “ipotetici” i rilievi dei ricorrenti circa la possibilità che, in sede concordataria, la pretesa creditoria dell’attrice in revocatoria fosse “soddisfatta prevedibilmente al 5O%”, richiamandosi pure al principio secondo cui il presupposto oggettivo della cd. “astio pauliana” può identificarsi anche solo nel compimento di un atto “che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito”. Affermazione del tutto conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “a determinare l'”eventus damni” è sufficiente anche la mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore integrata con la costituzione in fondo patrimoniale di bene immobile (…) di proprietà dei coniugi, in tal caso determinandosi, in presenza di già prestata fideiussione in favore di terzi, il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva, della cui insussistenza incombe al convenuto, che nell’azione esecutiva l’eccepisca, fornire la prova” (Cass. Sez. 3, sent. 17 gennaio 2007, n. 966, Rv. 593742-01), “non essendo richiesta, a fondamento dell’azione, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito” (Cass. Sez. 2, sent. 3 febbraio 2015, n. 1902, Rv. 634175-01).

5.2.3. D’altra parte, il presente motivo neppure potrebbe essere accolto – presentandosi, anzi, inammissibile – sotto il profilo dell’omesso esame del fatto costituito dall’avvenuta revoca, da parte del Tribunale di Milano, di uno dei decreti ingiuntivi concesso a Monte dei Paschi, essendosi accertato che il saldo di conto corrente, da passivo per la società debitrice (per l’importo di Euro 1.099.268,55) era divenuto attivo (per l’ammontare di Euro 127.015,82).

Al riguardo, infatti, va notato che – essendo stato il gravame, esperito dagli odierni ricorrenti contro la decisione del giudice di prime cure, indirizzato avverso sentenza resa in data 26 maggio 2014 – l’atto di appello risulta, per definizione, proposto con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione posteriormente all’11 settembre 2012.

Orbene, siffatta circostanza determina l’applicazione “ratione temporis” dell’art. 348-ter c.p.c., u.c. (cfr. Cass. Sez. 5, sent. 18 settembre 2014, n. 26860, Rv. 633817-01; in senso conforme, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 9 dicembre 2015, n. 24909, Rv. 638185-01, nonchè Cass. Sez. 6-5, ord. 11 maggio 2018, n. 11439, Rv. 648075-01), norma che preclude, in un caso – qual è quello presente – di cd. “doppia conforme di merito”, la proposizione di motivi di ricorso per cassazione formulati ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

5.3. Infine, il terzo motivo di ricorso risulta non fondato.

5.3.1. Premesso, invero, che per la “revocatoria ordinaria nei confronti di fondo patrimoniale costituito successivamente all’assunzione del debito, è sufficiente, ai fini della cd. “scientia damni”, la semplice consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero la previsione di un mero danno potenziale, rimanendo, invece, irrilevanti tanto l’intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, quanto la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo” (Cass. Sez. 3, ord. 30 giugno 2015, n. 13343, Rv. 63580701), deve osservarsi come la sentenza impugnata abbia dato rilievo, ai fini del presupposto soggettivo della revocatoria, alla posizione del L. quale socio e amministratore unico della società debitrice, ritenendola idonea a far presumere che egli fosse a conoscenza della situazione di crisi che portò, poi, la società ad essere ammessa alla procedura di concordato preventivo.

Valutazione del tutto congrua, a minare la quale non può certo rilevare l’affermazione circa la “repentinità” di quella crisi (espressa, peraltro, non dalla sentenza impugnata, ma dall’attrice in revocatoria). Un conto è, infatti, la valutazione che “ab externo” può essere formulata, da terzi, in relazione alle difficoltà in cui versi una compagine societaria, altro conto è la conoscenza che di essa abbia chi rivesta – come, nella specie, il L. – cariche societarie, essendogli, dunque, noti gli “interna corporis” della società, con possibilità, pertanto, di cogliere in anticipo i segni di quella crisi che, agli occhi degli altri operatori economici, si riveli, invece, “improvvisa”.

6. Le spese seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico dei ricorrenti e liquidate come da dispositivo.

7. A carico dei ricorrenti sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, condannando L.G. e C.F.A. a rifondere, alla società MPS Gestione Crediti Banca S.p.a., le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 8.200,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, più spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, all’esito di udienza pubblica della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, riconvocatasi in camera di consiglio, nella medesima composizione, il 18 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2020

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