Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13882 del 01/06/2017
Cassazione civile, sez. I, 01/06/2017, (ud. 11/04/2017, dep.01/06/2017), n. 13882
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIANCOLA Maria C. – Presidente –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –
Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 24968/2013 proposto da:
R.E., R.D., P.L., elettivamente
domiciliati in Roma, Via Ludovisi n.35, presso l’avvocato Pappalardo
Marisa, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato Borlone
Luigi, giusta procure a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
Italfondiario S.p.a., nella qualità di procuratrice di Intesa
Sanpaolo S.p.a. (dalla fusione per incorporazione della Banca
Sanpaolo IMI S.p.a. in Banca Intesa S.p.a.), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via
di Val Gardena n.3, presso l’avvocato De Angelis Lucio, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato Nardozzi Tonielli
Gino, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2944/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO
depositata il 6/9/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
11/04/2017 dal cons. NAZZICONE LOREDANA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Ceroni Francesca che ha concluso per l’inammissibilità o in
subordine per il rigetto del ricorso;
udito, per i ricorrenti, l’Avvocato Alessandro Maurizi, con delega,
che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito, per la controricorrente, l’Avvocato Claudio Mendicino, con
delega, che ha chiesto l’inammissibilità o in subordine il rigetto
del ricorso.
Fatto
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Milano con sentenza del 6 settembre 2012 ha confermato la decisione del Tribunale della stessa città, la quale aveva respinto l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dai fideiussori della Metalrossetti s.p.a. nei confronti del Sanpaolo IMI s.p.a., incorporante il Banco di Napoli s.p.a..
La corte territoriale ha ritenuto, per quanto ancora rileva, che: a) la banca opposta è divenuta creditrice in virtù della fusione per incorporazione in essa del Banco di Napoli s.p.a., avvenuta il 18 dicembre 2002, con la previsione nell’atto di integrale subentro dell’incorporante in tutti i rapporti attivi e passivi, senza eccezioni o limitazioni di sorta; b) il credito verso i garanti sussiste, in virtù delle fideiussioni omnibus dai medesimi sottoscritte, concesse quindi a garanzia di qualsiasi obbligazione bancaria della società garantita, mentre successive garanzie riguardarono solo l’estensione del capitale garantito; nè vi fu una novazione del rapporto; c) la dedotta nullità degli interessi “uso piazza” e della capitalizzazione trimestrale degli interessi, oltre che vertere su talune questioni non dedotte in primo grado, è rimasta del tutto sfornita di prova, ed ancor prima non contiene neppure l’allegazione o la sufficiente specificazione del presunto anatocismo applicato, la cui emersione è stata invece interamente rimessa ad una c.t.u. esplorativa.
Avverso questa sentenza propongono ricorso le parti soccombenti, affidato a quattro motivi. Resiste l’intimata con controricorso. Le parti hanno depositato pure la memoria ex art. 378 cod. proc. civ..
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – I motivi del ricorso propongono avverso la sentenza impugnata censure che possono essere come di seguito riassunte:
1) violazione e falsa applicazione dell’art. 100 cod. proc. civ. e art. 2697 c.c., per avere la corte territoriale ritenuto legittimata attiva la Sanpaolo IMI s.p.a., procedendo ad interpretazione arbitraria dell’atto di fusione: al contrario, la società incorporante risulta subentrata in “non meglio precisati rapporti giuridici attivi e passivi”;
2) violazione e falsa applicazione degli artt. 1230 e 1363 c.c., nonchè vizio di motivazione, per avere la sentenza impugnata ritenuto la banca incorporante subentrata nel rapporto e creditrice verso i fideiussori, nonostante la comunicazione bancaria del 15 dicembre 2005, con la quale si dichiarava che “la presente annulla e sostituisce ogni ns. precedente comunicazione in materia di affidamenti”, con conseguente novazione del vecchio affidamento, mentre la corte del merito ha erroneamente interpretato i documenti in atti;
3) violazione dell’art. 24 Cost. e art. 183 cod. proc. civ., per non avere il tribunale concesso i termini di cui a tale ultima disposizione ed avere invece disposto la c.t.u. grafica;
4) violazione e falsa applicazione dell’art. 345 cod. proc. civ., nonchè vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, avendo la corte d’appello ritenuto nuova l’eccezione di nullità delle clausole sugli interessi anatocistici e sul rinvio alla loro determinazione “uso piazza”, che invece era stata già formulata in primo grado.
2. – Il primo motivo è manifestamente infondato, essendo l’incorporante subentrata, come risulta dalle stesse parole dell’atto di fusione riportate sia nella sentenza impugnata e sia nel ricorso, in tutti i rapporti passivi ed attivi della incorporata (tra le altre, Cass. 16 settembre 2016, n. 18188; ord. 18 novembre 2014, n. 24498; sez. un., 17 settembre 2010, n. 19698).
3. – Il secondo motivo è manifestamente infondato.
Con incensurabile accertamento di fatto, in quanto sorretto da ampia e adeguata motivazione, la corte territoriale ha verificato, oltre al subentro nel rapporto obbligatorio della incorporante, la mancanza di qualsiasi novazione del medesimo, con conseguente piena validità delle fideiussioni rilasciate a garanzia dell’adempimento della debitrice principale.
4. – Il terzo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo i ricorrenti chiarito in quale sede e momento abbiano formulato la relativa censura al giudice d’appello.
5. – Il quarto motivo è inammissibile.
Esso non coglie, invero, la esatta ratio decidendi della sentenza impugnata, che verte sulla mancata allegazione e prova del vizio dedotto.
Il motivo è, infine, inammissibile, nella parte in cui vi si lamenta il vizio di motivazione sulla ritenuta novità della eccezione di nullità, posto che in materia di vizi in procedendo non è consentito alla parte interessata di formulare in sede di legittimità la censura in questione, spettando alla Corte di accertare se vi sia stato il vizio di attività, attraverso l’esame diretto degli atti, indipendentemente dall’esistenza o dalla sufficienza e logicità della motivazione del giudice di merito sul punto (Cass. 10 novembre 2015, n. 22952, ed altre).
6. – Le spese di lite seguono la soccombenza.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna le parti ricorrenti in solido al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 10.200,00 complessivi, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie ed agli accessori, come per legge.
Dichiara che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2017