Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13881 del 23/06/2011

Cassazione civile sez. VI, 23/06/2011, (ud. 17/02/2011, dep. 23/06/2011), n.13881

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 3686-2010 proposto da:

A.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA G.P. DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato

CORSANI LEOPOLDO, rappresentato e difeso dall’avvocato DI BONO ROCCO,

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA ANTONIO SILVANI 32, presso lo studio dell’avvocato NERI

GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’avvocato DE MARIA JOSEPH

FEROLETO, giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 773/2 009 del TRIBUNALE di POTENZA, depositata

il 05/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/02/2 011 dal Consigliere Relatore Dott. SPAGNA MUSSO Bruno;

udito per il controricorrente l’Avvocato Joseph Feroleto De Maria che

si riporta agli scritti;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARESTIA

Antonietta che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

PREMESSO

Che:

con atto notificato in data 22.2.97, A.P. conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Genzano di Lucania S. F. per sentirlo condannare al pagamento in suo favore dei danni conseguenti alla negligente manutenzione di un terreno di sua proprietà;

l’adito Giudice di Pace, costituitosi il convenuto, con sentenza n. 20/98, rigettava la domanda;

a seguito dell’appello dell’ A., il Tribunale di Potenza, costituitosi l’appellato, con la decisione in esame depositata in data 5.11.2009, rigettava il gravame e confermava quanto statuito in primo grado, non ritenendo provata la domanda in questione in relazione alla dedotta responsabilità ex art. 2051 c.c.;

ricorre per cassazione l’ A. con un unico motivo, con il quale deduce “omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, avente ad oggetto la valutazione della consulenza tecnica d’ufficio. Violazione degli artt. 116 e 196 c.p.c.”;

che, in particolare, il ricorrente sostiene che “la stridente contraddizione tra il rigore scientifico del CTU e la frettolosa precipitazione del giudizio del Collegio d’appello è confermata dal fatto che il CTU, con lettera del 20.09.2006 allegata alla Consulenza tecnica del 20.12.2006 sub n. 5S dopo aver fatto notare che come si vede dalla foto allegata, si note su uno dei due lati del fabbricato del sig. A. da saggiare, sono presenti delle piante messe a dimora del Sig. S. e che necessariamente per effettuare il saggio su quel lato, è opportuna la relativa rimozione, chiedeva la Collegio Giudicante l’autorizzazione per saggiare il lato interessato alla piantumazione degli alberi.

Il Giudice di secondo grado non solo non ha dato riscontro a tale richieste che avrebbe consentito al CTU di verificare quanto ipotizzato, ma ha dato per certo la omessa predisposizione, ad opera di A.P., di adeguate opere di drenaggio”;

resiste con controricorso l’intimato S..

veniva depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c. in date 17.12.2010, con la quale il relatore chiedeva dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, per essere quest’ultimo “tendente a un non consentito riesame di circostanze di fatto e dati peritali della consulenza tecnica di ufficio”;

il ricorso, conformemente a quanto sostenuto nella suddetta relazione, deve dichiararsi inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, come novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006 in quanto pone a fondamento del ricorso atti e dati peritali senza indicarli specificamente e senza specificare in quale sede processuale gli stessi risultarono prodotti (sul punto già questa Corte: n. 7161/2010) e comunque tende a un non consentito riesame di circostanze di fatto e dati peritali della consulenza di ufficio;

le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso condannando il ricorrente al pagamento delle spese della presente fase che liquida in Euro 1.600,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre spese generali ed accessorie come per legge.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2011

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