Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13881 del 01/06/2017


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Cassazione civile, sez. I, 01/06/2017, (ud. 04/04/2017, dep.01/06/2017),  n. 13881

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 27944/2012 proposto da:

A.T.E.R. – Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica

della Provincia di Roma, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Postumia n. 1,

presso l’avvocato Giancaspro Nicola, che la rappresenta e difende

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento Notaro C.E.I.P. s.r.l., in persona del curatore dott.ssa

Di Pietro Patrizia, elettivamente domiciliato in Roma, viale delle

Milizie n. 1, presso l’avvocato Rossi Adriano, che lo rappresenta e

difende giusta procura a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

A.T.E.R. – Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica

della Provincia di Roma;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2017/2012 della Corte di appello di Roma,

depositata il 16/4/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

4/4/2017 dal cons. MUCCI ROBERTO;

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale

SORRENTINO FEDERICO, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi;

udito, per la ricorrente, l’avvocato GIANCASPRO NICOLA che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso

incidentale;

udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale, l’avvocato

ROSSI ADRIANO che ha chiesto l’accoglimento del ricorso incidentale

e il rigetto del ricorso principale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Roma condannava l’ATER della Provincia di Roma a pagare alla curatela del fallimento Notaro CEIP s.r.l. la complessiva somma di Euro 813.118,60, a titolo di danno da rivalutazione e riserve, in accoglimento della domanda avanzata dalla curatela in relazione ai contratti di appalto stipulati dalla società in bonis con l’IACP (poi ATER) per la costruzione di alloggi nel Comune di Monterotondo.

Interposto appello dall’ATER della Provincia di Roma con riferimento alle questioni relative all’inadempimento dell’impresa, alla rivalutazione monetaria, alle riserve n. 1 (mancata disponibilità dell’area e ritardata consegna dei lavori) e n. 4 (servizio di guardiania), la Corte di appello di Roma, con sentenza n. 2017/2012 depositata il 16 aprile 2012, in parziale accoglimento del gravame relativamente alla rivalutazione monetaria e agli oneri per il servizio di guardiania, condannava l’ATER della Provincia di Roma al pagamento della minor somma di Euro 330.998,26. In particolare, la Corte di appello: a) dichiarava inammissibile il primo motivo di appello, concernente la valutazione del colpevole ritardo dell’impresa appaltatrice con riferimento ai contratti del 1994 e 1996 per abbandono del cantiere e omessa ultimazione nei termini pattuiti delle opere appaltate, ritenendo che il mancato pagamento del dovuto, riserve comprese, da parte dell’ente committente, giustificasse il rifiuto dell’appaltatore di proseguire i lavori, come eccezione di inadempimento, e che sul punto mancasse una specifica censura dell’appellante; b) accoglieva le doglianze dell’ATER relativamente al riconoscimento della rivalutazione monetaria per i lavori del primo contratto, fondate sulla contestazione delle conclusioni della c.t.u., che aveva autonomamente determinato il periodo di riferimento per la quantificazione della rivalutazione in assenza di puntuali specificazioni nell’atto di citazione; c) rigettava il motivo di gravame relativo alla riserva n. 1 del primo contratto, ritenendo l’illegittimo prolungamento del tempo dell’appalto imputabile all’ente committente e puntualizzando che questo aveva contestato solo la durata del ritardo, ma non il metodo di calcolo seguito dal c.t.u. per la liquidazione del corrispettivo; d) accoglieva infine la doglianza relativa all’importo riconosciuto in primo grado all’impresa per il servizio di guardiania in difetto di documentazione comprovante l’effettiva prestazione e l’utilizzazione di guardie giurate.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l’ATER della Provincia di Roma affidato a quattro motivi, cui ha replicato la curatela del fallimento Notaro CEIP s.r.l. con controricorso e ricorso incidentale affidato a due motivi. La curatela ha depositato altresì memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso principale l’ATER deduce “insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio”, attaccando la sentenza di appello perchè ha ritenuto omessa la specifica censura dell’appellante circa la giustificatezza del mancato adempimento dell’impresa a fronte del mancato pagamento del dovuto da parte della committente.

Il motivo è infondato.

Come notato dalla Corte di appello, il Tribunale ha ampiamente motivato – il relativo testo è riprodotto integralmente nel ricorso dell’ATER alle pp. 5-8 – in ordine alla valutazione comparativa delle condotte delle parti e alla ritenuta imputazione alla committente della gravosità dell’adempimento dell’impresa appaltatrice. A fronte di ciò, in sede di appello l’ATER ha denunciato gli inadempimenti della controparte, ma nulla ha dedotto per contestare specificamente quelli ascritti alla committente medesima al fine di giustificare il mancato pagamento del dovuto, donde l’insufficienza del motivo di appello, pur trascritto in ricorso alle pp. 18-19, restando irrilevante come pure notato dalla Corte di appello – il mero e generico richiamo alla domanda riconvenzionale svolta dall’ATER nel giudizio di primo grado.

Con il secondo motivo l’ATER deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 1460 c.c., censurandosi in sostanza la mancata valutazione delle inadempienze dell’impresa e, più in generale, l’apprezzamento delle risultanze istruttorie.

Il motivo è inammissibile mirando esso, con tutta evidenza, ad un non consentito riesame nel merito, nella presente sede di legittimità, dell’apprezzamento e del convincimento del giudice risultato difforme da quello auspicato dal ricorrente (tra le tante, Sez. 5, 28 novembre 2014, n. 25332; Sez. 1, 30 marzo 2007, n. 7972).

Con il terzo motivo l’ATER torna a dedurre “insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio” con riferimento alla quantificazione del dovuto per la riserva n. 1 del primo contratto di appalto (mancata disponibilità dell’area e ritardata consegna dei lavori), censurandosi l’affermazione della Corte di appello secondo cui l’appellante ATER ha contestato solo la durata del ritardo, ma non il metodo di calcolo seguito dal c.t.u. per la liquidazione del corrispettivo dovuto all’impresa.

Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.

La ricorrente riporta, alle pp. 26-27 del ricorso, la doglianza di appello relativa alla c.t.u. svolta nel giudizio di primo grado, doglianza che investe i profili della determinazione temporale della consegna dell’area effettivamente libera da terzi occupanti come espressa nella c.t.u. (profili tutti considerati nella motivazione della sentenza di appello alle pp. 6-7) e dunque la durata del ritardo, ma non attinge il punto specifico del metodo di calcolo per la liquidazione del quantum dovuto all’impresa appaltatrice. Nè la ricorrente ha curato di trascrivere, per autosufficienza, almeno i punti salienti della c.t.u., onde consentirne la valutazione in termini di decisività e di rilevanza (da ultimo, Sez. 1, 3 giugno 2016, n. 11482).

Con il quarto motivo I’ATER deduce ancora “insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio”.

Il motivo è inammissibile, riguardando esso nuovamente la menzionata riserva n. 1 e censurando la mancata valutazione delle risultanze documentali di cui ai verbali di consegna dell’area del 18 gennaio 1994 e 24 marzo 1994, risultanze invece prese in considerazione dalla Corte di appello ai fini della ricostruzione dei fatti in punto di addebitabilità dei ritardi alla committente (pp. 5-6 della sentenza), sicchè la censura si risolve in una non consentita sollecitazione ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie.

Passando all’esame del ricorso incidentale, con il primo motivo la curatela del fallimento Notaro CEIP deduce violazione dell’art. 1224 c.c. e art. 112 c.p.c., nonchè errata motivazione su un punto decisivo della controversia, con riferimento alla esclusione della rivalutazione monetaria per la maggior durata dei lavori afferenti al primo contratto di appalto, in difetto di specifica domanda e di prova.

Il motivo è infondato, posto che la ricorrente incidentale trascrive il contenuto della riserva n. 1, ma non l’atto di citazione, le cui conclusioni, pur riportate nel controricorso a p. 12, recano una generica richiesta di rivalutazione con riferimento ai lavori non potuti eseguire a seguito della risoluzione del contratto da parte della committente. Tale richiesta è stata disconosciuta dalla Corte di appello per il rilievo del difetto non solo di specifica domanda, ma altresì di prova, profilo, quest’ultimo, sul quale l’impresa appaltatrice nulla deduce in ricorso.

Con il secondo motivo di ricorso incidentale si lamenta la violazione dell’art. 2697 c.c. e della L. 15 settembre 1982, n. 646, art. 22 nonchè difetto di motivazione, con riferimento alla spettanza del compenso per la guardiania di cui alla riserva n. 4.

Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza in quanto la formulazione del motivo non consente a questa Corte di valutare la non contestazione da parte dell’ATER dell’avvenuto espletamento del detto servizio, sulla quale il motivo sostanzialmente si fonda, ciò che ridonda in un non consentito riesame di valutazioni proprie del giudice del merito.

In conclusione, entrambi i ricorsi devono essere rigettati, con conseguente compensazione delle spese processuali.

PQM

 

rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale compensando le spese processuali del grado.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile, il 4 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2017

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