Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13880 del 31/05/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 13880 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: FILABOZZI ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 6506-2011 proposto da:
ROSINI CLELIA RSNCLI42A42L083H, rappresentata e difesa
dall’avvocato OREFICE GENNARO, giusta mandato in calce al
ricorso, ed elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VERONA 30,
presso lo studio dell’avvocato GUIDA CRISTIANO;

– ricorrente contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati
CLEMENTINA PULLI, MAURO RICCI, ANTONELLA
PATTERI, giusta procura speciale in calce al controricorso;

Data pubblicazione: 31/05/2013

- controdcorrente nonché contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
80415740580,

– intimati avverso la sentenza n. 5241/2010 della CORTE D’APPELLO di
NAPOLI del 2.7.2010, depositata il 06/07/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
28/02/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO FILABOZZI;
udito per il controricorrente l’Avvocato Emanuela Capannolo (per
delega avv. Mauro Ricci) che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARIO
FRESA che si riporta alla relazione scritta.

Ric. 2011 n. 06506 sez. ML – ud. 28-02-2013
-2-

MINISTERO DELL’INTERNO 80185690585;

r.g. n. 6506/2011 Rosini Clelia c. Inps, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero
dell’Interno.
Oggetto: pensione di inabilità

ORDINANZA
Atteso che è stata depositata relazione del seguente contenuto:
“1. Con sentenza del 2.7.2010 (depositata il 6.7.2010) la Corte di Appello di Napoli, confer-

mando per questa parte la sentenza impugnata, ha ritenuto che la domanda di Clelia Rosini diretta ad ottenere la condanna dell’Inps alla corresponsione della pensione di inabilità ex art. 12
legge n. 118/71, non potesse trovare accoglimento, in quanto, posto che il requisito reddituale
costituisce, al pari di quello sanitario, elemento costitutivo del diritto alla suddetta prestazione
e che, ai fini dell’accertamento del requisito reddituale previsto per la concessione della pensione di inabilità, deve tenersi conto anche del reddito del coniuge dell’invalido – non potendo
trovare applicazione l’esclusione dal computo dei redditi percepiti dagli altri componenti del
nucleo familiare, stabilita dall’art. 14 septies, comma 5, della legge n. 33 del 1980 solo per
l’attribuzione dell’assegno mensile di cui all’art. 13 della citata legge n. 118/71 – dalla documentazione prodotta in atti risultava che dal 2000 in poi il reddito della ricorrente, cumulato a
quello del coniuge, era superiore ai limiti di legge;
2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione Clelia Rosini. L’Inps resiste con controricorso.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero dell’Interno non hanno svolto attività difensiva;
3. Il ricorso, oltre a presentare evidenti profili di inammissibilità in relazione alla formulazione dei motivi ed alla precisa individuazione delle norme o dei principi di diritto che si assumono violati, è qualificabile come manifestamente infondato in relazione all’orientamento affermatosi nella giurisprudenza di questa Corte relativamente alle questioni prospettate – cfr. ex
plurimis Cass. n. 21345/2011, Cass. n. 5016/2011, Cass. n. 5003/2011, Cass. n. 4677/2011 secondo cui “ai fini dell’accertamento del requisito reddituale previsto per l’attribuzione della pensione di inabilità prevista dalla 1. 30 marzo 1971, n. 118, art. 12, deve tenersi conto anche della posizione reddituale del coniuge dell’invalido, secondo quanto stabilito dalla 1. 29
febbraio 1980, n. 33, art. 14 septies, comma 4, in conformità con i generali criteri del sistema
di sicurezza sociale, che riconoscono alla solidarietà familiare una funzione integrativa
dell’intervento assistenziale pubblico, non potendo invece trovare applicazione la regola stabilita dal successivo comma 5 dello stesso art. 14 septies solo per l’assegno mensile di cui

1

alla I. n. 118 del 1971 citata – della esclusione dal computo dei redditi percepiti da altri componenti del nucleo familiare dell’interessato”;
Atteso che il Collegio condivide e fa proprie le considerazioni che precedono – rilevando altresì che, per quanto riguarda la domanda di attribuzione dell’indennità di accompagnamento,
formulata nelle conclusioni del ricorso, è del tutto mancante l’esposizione dei motivi per i
quali si chiede la cassazione della sentenza impugnata (art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.) – e

Considerato, infine, che non deve provvedersi in ordine alle spese del giudizio di legittimità,
avendo l’interessato formulato, con l’atto introduttivo del giudizio, l’apposita dichiarazione
prevista dall’art. 152 disp. att. c.p.c., come modificato dall’art. 42, comma 11, d.l. n.
269/2003, conv. in legge n. 326/2003, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2013.

che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;

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