Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13880 del 20/05/2021

Cassazione civile sez. I, 20/05/2021, (ud. 06/10/2020, dep. 20/05/2021), n.13880

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 16410/2019 proposto da:

A.M., elettivamente domiciliato in Roma, alla piazza

Mazzini 8, presso lo studio dell’avv. Salvatore Fachile,

rappresentato e difeso dall’avv. Daniele Valeri, come da procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei

Portoghesi 12, presso la sede dell’Avvocatura dello Stato, che lo

rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2646//2018 della CORTE d’APPELLO di ANCONA,

depositata il 26/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

6/10/2020 dal Consigliere Dott. Luca Solaini.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte d’appello di Ancona, con sentenza del 26.11.2018, ha respinto il gravame proposto da A.M., cittadino del Pakistan (Punjab) richiedente asilo, avverso l’ordinanza del Tribunale di Ancona che, confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale, gli aveva negato il riconoscimento della protezione internazionale, anche nella forma sussidiaria, e di quella umanitaria.

Il ricorrente aveva riferito: di essere mussulmano; di aver intrattenuto una relazione con una ragazza di religione cristiana, contrastata dalle rispettive famiglie; di aver perciò frequentato la giovane in segreto; di essersi una notte introdotto nella sua abitazione e di essere stato scoperto dal di lei fratello, che gli aveva esploso contro dei colpi di pistola senza però ferirlo; di essere stato minacciato dai familiari della ragazza anche dopo essersi trasferito in un’altra città e di avere deciso di lasciare il Paese temendo per la propria incolumità.

La corte distrettuale ha ritenuto il racconto inattendibile, in quanto contraddittorio, ed ha comunque evidenziato che le ragioni per le quali il ricorrente si sentiva minacciato erano personali (posto che egli avrebbe potuto trovare protezione rivolgendosi alla polizia pakistana, che persegue i crimini comuni) ed esulavano dai presupposti necessari al riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b); ha poi escluso che il Pakistan versi in una situazione di conflitto armato generalizzato, tale da giustificare la concessione della protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 14 cit., lett. c), ed ha infine affermato che l’appellante non aveva allegato specifici profili di vulnerabilità a sostegno della domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie.

Contro la sentenza A.M. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente denuncia nell’ordine:

i) violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, comma 2 e art. 3, commi 3, 4 e 5, per avere la corte d’appello ritenuto la vicenda di natura personale, anzichè riconducibile a persecuzione religiosa, senza verificare, attraverso l’attivazione dei propri poteri istruttori d’ufficio, se essa trovasse conferma in fonti di informazione internazionale;

ii) violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e segg. e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, per avere la corte del merito negato la sussistenza dei presupposti per la concessione dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, nonostante egli avesse riferito di essere stato minacciato di morte e non potesse trovare tutela presso le autorità di polizia del Paese, notoriamente corrotte, e per non aver tenuto conto della situazione di violenza diffusa in cui versa il Punjab;

iii) violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per aver il giudice respinto la domanda di protezione umanitaria con motivazione illegittima, non tenendo conto del suo stabile impiego in Italia;

iv) violazione dell’art. 10 Cost., comma 3, norma alla cui stregua la domanda d’asilo avrebbe dovuto essere autonomamente valutata, in quanto presenterebbe uno spettro di tutela più ampio rispetto a quello offerto dalla protezione internazionale.

Il primo motivo è inammissibile perchè volto a contestare la motivazione in base alla quale il giudice d’appello, con accertamento in fatto, non sindacabile da questa Corte se non nei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e che escludeva la necessità di attivazione del dovere di cooperazione istruttoria, ha ritenuto scarsamente attendibili le dichiarazioni del ricorrente e non riconducibile la vicenda da lui narrata ad un conflitto religioso. La censura (che, peraltro, neppure riporta dette dichiarazioni, limitandosi a darne un sommario resoconto) si risolve, in sostanza, nella richiesta di una diversa valutazione delle circostanze narrate, ancorchè queste abbiano già formato oggetto di esame nel doppio grado di merito, mentre non indica il fatto decisivo omesso che, ove considerato, avrebbe condotto all’accoglimento delle domande.

Il secondo motivo è assorbito nella parte in cui, in base agli indimostrati presupposti della veridicità del racconto e della persecuzione religiosa subita dal ricorrente, lamenta il rigetto delle domande di riconoscimento dello status o della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b); è invece inammissibile nella parte in cui, citando COI non recenti e di contenuto generico, pretende una diversa valutazione della situazione generale in cui versa il Punjab, che secondo le fonti consultate dal giudice d’appello non è interessato da fenomeni di violenza armata generalizzata.

Il terzo motivo è parimenti inammissibile, in quanto non specifica se, e in quale esatta sede processuale, siano stati prodotti i documenti che varrebbero a smentire l’accertamento del giudice d’appello secondo cui A. “non ha dimostrato di essersi concretamente integrato in Italia… dichiarando alla Commissione… di non aver mai lavorato”, nè chiarisce quali fossero le circostanze allegate (diverse da quelle, ritenute non credibili, poste a sostegno delle domande di riconoscimento dello status e della protezione sussidiaria) in base alle quali avrebbe dovuto essere compiuto il giudizio di comparazione.

Il quarto motivo è infondato, in quanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’art. 10 Cost., che garantisce il diritto d’asilo a chiunque provenga da un Paese in cui non sia consentito l’esercizio delle libertà fondamentali, è interamente attuato e regolato attraverso la previsione dei tre istituti dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e del rilascio del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie previsti dalla esaustiva normativa di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007 ed al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (Cass. nn. 19176/020, 10686/012).

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare al Ministero dell’Interno le spese del giudizio, che liquida in Euro 2.100 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2021

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