Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13880 del 09/06/2010
Cassazione civile sez. II, 09/06/2010, (ud. 27/04/2010, dep. 09/06/2010), n.13880
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –
Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –
Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
B.A. (OMISSIS), M.G.
(OMISSIS), M.C. (OMISSIS),
MA.GI. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA MONTE ZEBIO 32, presso lo studio dell’avvocato ACCARDO
FABIO, che la rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
D.D.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata
in ROMA, V. V. G. ENGLEN 15, presso lo studio dell’avvocato LA
FERRARA MANUELA, rappresentata e difesa dall’avvocato MASTRANGELO
ROCCO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1590/2007 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 16/05/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
27/04/2010 dal Consigliere Dott. MIGLIUCCI Emilio;
udito l’Avvocato DI TULLIO Claudio, con delega depositata in udienza
dell’Avvocato ACCARDO Fabio, difensore dei ricorrenti che ha chiesto
accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato MASTRANGELO Rocco, difensori del resistente che ha
chiesto rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MARINELLI Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
D.D.A. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli M.M. per sentire dichiarare illegittima la veranda dal medesimo realizzata sulla terrazza del suo appartamento sito al secondo piano dell’edificio sito in (OMISSIS), in cui l’istante era proprietaria dell’appartamento sito al primo piano; condannare il convenuto al ripristino dello stato dei luoghi previa demolizione del manufatto o, quanto meno, della copertura in lamiera.
Il convenuto, costituendosi in giudizio, deduceva che nel 1991 si era limitato a sostituire elementi fatiscenti di una veranda tettoia in lamiera munita di vetri scorrevoli gia’ esistente da almeno trent’anni; pertanto, chiedeva il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la declaratoria dell’usucapione del diritto di mantenere il manufatto de quo.
Riassunto il giudizio nei confronti degli eredi del M., nel frattempo deceduto, con sentenza n. 1322 del 26 febbraio 2002 il Tribunale rigettava la domanda proposta dall’attrice e, in accoglimento di quella riconvenzionale, dichiarava che i convenuti avevano il diritto di mantenere il manufatto de quo perche’ realizzato prima del 1967.
Con sentenza dep. 16 maggio 2007 la Corte di appello di Napoli, in riforma della decisione impugnata dall’attrice, accoglieva la domanda di quest’ultima rigettando quella riconvenzionale.
Dopo avere rilevato che il manufatto realizzato – la veranda – costituiva una nuova costruzione, trattandosi di opera tipologicamente e funzionalmente diversa dalla preesistente tettoia, per cui era escluso l’usucapione del diritto di mantenerlo azionato in riconvenzionale dai convenuti, la sentenza accoglieva la domanda di rimozione della veranda e della tettoia in lamiera zincata, avendone accertato l’illegittimita’.
Avverso tale decisione propongono ricorso per Cassazione B. A., M.G., M.C. e M. G. sulla base di un unico motivo illustrato da memoria.
Resiste con controricorso l’intimata.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo i ricorrenti, lamentando violazione dell’art. 112 c.p.c., denunciano il vizio di ultrapetizione per avere la sentenza impugnata ordinato la rimozione della veranda – tettoia anziche’ il ripristino dello stato dei luoghi antecedente al 1991, quando l’originaria formulazione della domanda aveva ad oggetto la condanna al ripristino della situazione anteriore mediante demolizione e, in via subordinata, la rimozione della copertura atteso che, come era stato accertato dalla stessa sentenza, prima del 1991 esisteva sulla terrazza di proprieta’ M. una semplice tettoia; con lo stesso atto di appello era stata dichiarata la volonta’ degli appellanti di non modificare la domanda originaria, “perche’ era assolutamente incontestato che prima della veranda esisteva una tettoia in plastica trasparente piu’ stretta e piu’ corta”: ove fosse stato disposto il ripristino dello stato dei luoghi, sarebbe stato consentito ai convenuti di mantenere la vecchia struttura che non era stata oggetto di gravame . Il motivo e’ infondato.
Occorre premettere che la violazione del principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato si configura quando il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell’azione (“petitum” e “causa petendi”), attribuendo o negando ad uno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nell’ambito della domanda o delle richieste delle parti. Pertanto, ai fini di stabilire se la sentenza sia incorsa o meno nel denunciato vizio di ultrapetizione, occorre considerare che il petitum va determinato alla stregua del complessivo tenore della domanda in modo da accertare la volonta’ della parte in relazione allo scopo perseguito con l’azione.
Orbene, nella specie con la domanda l’attrice aveva lamentato l’illegittima costruzione della veranda realizzata dal convenuto, chiedendone pertanto la demolizione: l’ordine di ripristino dei luoghi, che veniva chiesto unitamente alla demolizione, era da intendersi riferito, secondo l’impostazione della domanda, agli effetti (necessariamente) conseguenti alla demolizione del manufatto di cui era stata per l’appunto dedotta l’illegittima realizzazione.
Al riguardo, va tenuto conto che era stato il convenuto ad introdurre in giudizio la circostanza relativa alla preesistenza del manufatto e la Corte, nell’escludere il diritto di usucapione al riguardo invocato, ha accertato che il precedente manufatto – costituito da una semplice rudimentale tettoia sorretta da quattro tubolari di ferro e formata da una parte anteriore in materiale trasparente e da una parte posteriore in eternit – aveva caratteristiche tipologiche del tutto diverse: infatti, in sostituzione del precedente manufatto, era stata realizzata una veranda che aveva chiuso, per un lato interamente, per l’altro parzialmente, la terrazza non edificata ed il tutto era sormontato da una tettoia in lamiera zincata, oltretutto piu’ lunga di quella preesistente. Peraltro, il diritto di mantenere la diversa tettoia preesistente non aveva formato oggetto di alcuna richiesta da parte del convenuto. Pertanto, correttamente interpretando la domanda proposta dall’attrice, la Corte ha disposto la demolizione e la rimozione della veranda – tettoia, che costituivano l’oggetto dei petitum azionato. Le spese della presente fase vanno poste in solido a carico dei ricorrenti, risultati soccombenti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento in favore del resistente delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 1.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.500,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2010