Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13880 del 06/07/2020

Cassazione civile sez. III, 06/07/2020, (ud. 18/02/2020, dep. 06/07/2020), n.13880

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8388-2018 proposto da:

M.G.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CRESCENZIO 25, presso lo studio dell’avvocato MARCO IERADI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS SPA, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEI DUE MACELLI 66, presso lo studio dell’avvocato BRUNO

GIOVANNI GIUFFRE’, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato FEDERICO M. SQUASSI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3868/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 07/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/02/2020 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI CORRADO, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato MARCO IERADI;

udito l’Avvocato ALESSANDRO LANZI per delega orale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 7/9/2017 la Corte d’Appello di Milano ha respinto il gravame interposto dal sig. M.G. in relazione alla pronunzia Trib. Milano 28/5/2014, di accoglimento della domanda nei suoi confronti in origine monitoriamente azionata dalla società Allianz Bank Financial Advisors s.p.a. di pagamento di somma all’esito di recesso da un contratto di apertura di credito in conto corrente.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il M. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi.

Resiste con controricorso la società Allianz Bank Financial Advisors s.p.a.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo il ricorrente denunzia “violazione e falsa applicazione” degli artt. 1414,1703 e 2722 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè “illogicità, contraddittorietà e comunque erroneità” della motivazione, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 2 motivo denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Con il 3 motivo denunzia “illogicità, contraddittorietà e comunque erroneità” della motivazione, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il ricorso è sotto plurimi profili inammissibile.

Va anzitutto osservato che esso risulta formulato in violazione del requisito prescritto all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, là dove viene fatto riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito (in particolare, all'”atto di citazione notificato in data 13/01/20178″, alle “difese conclusionali”, alle “difese dei precedenti gradi del giudizio di merito”, ai “docc 1-13 fascicolo avv. C.)”, al “contratto con la preponente… di agenzia monomandatario senza rappresentanza”, agli “imput (recte, input) di vendita”, all’avere “nel febbraio 2005 G.L.M. e il fratello” incontrato “i vertici di Allianz, ossia il Direttore Generale ( B.), l’Amministratore Delegato ( A.) per affrontare la spinosa questione del rimborso dei clienti Allianz procurati dalla sede di (OMISSIS)”, all'”operazione di c.d. “fidelizzazione della clientela””, al “finanziamento analogo e parallelo …concesso… al fratello di G.L.M., R.”, alla “documentalmente provata… perfetta conoscenza della Banca dell’intera operazione “finanziamento” ai M., e alle sue reali finalità (ristoro ai clienti vittime dei “bond” (OMISSIS))”, al “doc. 27 del fascicolo C., e quindi alla corrispondenza mail intercorsa il 23/03/205 (?) tra il responsabile Fidi e Finanziamenti ( D.), l’Amministratore Delegato ( A.), il Direttore Generale ( B.)”, e il Vice Direttore ( D.)”, di Allianz”, alla “dichiarazione agli atti del processo del sig. R., cliente della Banca (doc. 6 fascicolo Z.)”, alla “testimonianza di T.M.C., in allora impiegata presso l’agenzia di (OMISSIS)”, al “doc. 4 fascicolo Z., ossia la dichiarazione del sig. M.”, ai “docc. 7 e 8 del fascicolo Z. (dichiarazioni C. e B., facenti parte del gruppo promotori di (OMISSIS))”, allo “scambio mail intercorso tra il 6 e il 21 settembre 2006 tra i vertici Manager della Banca”, al “recesso dal contratto di agenzia… (cfr. doc. 20 fascicolo C.)”, al “mandato dedotto da G. L. M.”, ai “documenti provenienti proprio dalla Banca (cfr, docc, 11, 11, 11 B) fascicolo C.”, al “contratto di apertura di credito”, al “contratto di mandato”, alle “prove testimoniali richieste”, alle “mail prodotte da GLM e tutte provenienti dalla Banca (cfr. docc. 26 e 27 fascicolo C.), al “secondo motivo di appello”, al “quarto ed ultimo motivo di gravame proposto dal G.L.M.”), senza invero debitamente riportarli -per la parte strettamente d’interesse – nel ricorso, nè fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della loro con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v. Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità, la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (v. Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso – apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione.

Va per altro verso posto in rilievo, con particolare riferimento al 3 e al 4 motivo, che là dove si duole dell’erronea valutazione dei documenti prodotti in giudizio il ricorrente in realtà viola altresì il disposto di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nella vigente formulazione nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche l’erroneità, l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione (v. in particolare pag. 19, 20 e 22 del ricorso) ovvero all’omesso e a fortiori all’erronea valutazione di determinate emergenze probatorie nella specie lamentata (v. in particolare pagg. 10 e 17 del ricorso) (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312).

Senza sottacersi, con particolare riferimento al 1 e al 2 motivo, che nel limitarsi a dolersi che la corte di merito abbia “travisato e non compreso lo svolgimento dei fatti che hanno poi portato al contenzioso” e abbia, con “succinta motivazione”, non considerato che “il contratto di mandato ai fini della gestione della tacitazione e risarcimento dei clienti di Allianz è un’intesa che ha contenuto autonomo e differente dal contratto di apertura di credito, che ha operato del tutto autonomamente, e che ha avuto una sua esecuzione, seppur impiegato quale strumento necessario per l’attuazione ed esecuzione della prima intesa ed accordo”; e nel lamentare non esservi “alcun carattere simulato del finanziamento” ma solo una “finalità che non contrasta affatto con il contenuto del documento, atteso il fatto innegabile che l’apertura di credito non aveva una precisa causale, se non quella di una “elasticità di cassa””; nonchè nel dolersi essere “del tutto evidente che il venir meno del mandato di agenzia, per effetto di scelta arbitraria ed illegittima della Banca, ed avendo al contempo la Banca intimato l’immediato rientro dalla linea di credito accordata, è inevitabilmente venuto a crollare per conseguenza l’intero impianto ed accordo sussistente tra le parti, con impossibilità quindi per G.L.M. di poter rientrare (sia con il proprio lavoro, sia con l’innalzamento delle provvigioni) nel finanziamento erogatogli dalla Banca, come pure di quanto dallo stesso personalmente anticipato”; ancora, nel dolersi non essere state ammesse le prove richieste per provare il contratto di mandato, nonchè erroneamente valutate le “mail prodotte dal GLM e tutte provenienti dalla Banca (cfr. docc. 26 e 27 fascicolo C.)” (1 motivo); e nel lamentare non essersi “esplicitato chiaramente che il motivo debba ritenersi assorbito in virtù del rigetto del primo motivo di appello” (2 motivo), non risultano dal ricorrente invero (quantomeno idoneamente) censurate le rationes decidendi secondo cui “il tribunale ha legittimamente esercitato la sua signoria classificatoria sulla fattispecie portata alla sua attenzione, comprensibilmente concludendo nel senso della simulazione relativa, in quanto “anche a voler diversamente ragionare, mettendo cioè da parte ogni discorso sulla simulazione, nulla invero cambierebbe, poichè il costrutto di parte appellante continuerebbe a rimanere scoperto sul presupposto stesso della sua domanda, vale a dire sulla (contestatissima) ricorrenza dell’adombrato contratto di mandato, del quale in effetti non si registra alcuna prova… ostando alla dimostrazione per testi dell’assunto… il disposto dell’art. 2722 cit.”, nonchè essendo “la prova orale tuttora sollecitata dagli appellati… affidata… alla conferma di capitoli comunque intrinsecamente inammissibili, perchè generici, valutativi, irrilevanti e comunque insufficienti a dimostrare, tramite la conferma di pretese comunicazioni telefoniche in viva voce nelle quali compariva il direttore vendite RAS Bank, la sussistenza di poco credibili incarichi dai contenuti incerti, che la banca nemmeno intendeva sottoscrivere (secondo lo stesso capitolo 27) e che ancor meno convincenti risultavano, dato che… M. mai aveva fornito informative, rendiconti, prospetti o situazioni alla Allianz da cui risultassero pagamenti fatti ai clienti in attuazione dell’affermato mandato”.

Orbene, come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare, è sufficiente che anche una sola delle rationes decidendi su cui si fonda la decisione impugnata non abbia formato oggetto di idonea censura (ovvero sia stata respinta) perchè il ricorso (o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di essa) debba essere rigettato nella sua interezza (v. Cass., Sez. Un., 8/8/2005, n. 16602, e, conformemente, Cass., 27/12/2016, n. 27015, n. 24076).

Non già per carenza di interesse, come pure si è da questa Corte sovente affermato (v. Cass., 11/2/2011, n. 3386; Cass., 12/10/2007, n. 21431; Cass., 18/9/2006, n. 20118; Cass., 24/5/2006, n. 12372; Cass., Sez. Un., 8/8/2005, n. 16602), quanto bensì per essersi formato il giudicato in ordine alla ratio decidendi non censurata (v. Cass., 13/10/2017, n. 24076; Cass., 27/12/2016, n. 27015; Cass., 22/9/2011, n. 19254, Cass., 11/1/2007, n. 1658; Cass., 13/7/2005, n. 14740).

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 10.400,00, di cui Euro 10.200,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore del controricorrente.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA