Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1388 del 23/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1388 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: MANCINO ROSSANA

ORDINANZA
sul ricorso 22133-2011 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI
ANTONIETTA, DE ROSE EMANUELE, TRIOLO VINCENZO,
giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente contro
VALENTE GIUSEPPINA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
QUINTINO SELLA 41, presso lo studio dell’avvocato
MARGHERITA VALENTINI, rappresentata e difesa dall’avvocato

-43

Data pubblicazione: 23/01/2014

PONZONE GIOVANNI GAETANO, giusta mandato speciale in
calce al controricorso;

– controricorrente avverso la sentenza n. 4847/2010 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO;
udito per il ricorrente l’Avvocato Antonietta Coretti che si riporta agli
scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. GIUSEPPE
CORASANITI che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Ric. 2011 n. 22133 sez. ML – ud. 07-11-2013
-2-

BARI del 27.9.2010, depositata il 30/9/2010;

r.g.n. 22133/2011 Inps c/Valente Giuseppina
Oggetto: operai agricoli a tempo determinato; riliquidazione indennità di disoccupazione;

Svolgimento del processo e motivi della decisione
1.

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 7 novembre
2013 ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a
norma dell’art. 380 bis c.p.c.:
“Valente Giuseppina, operaia agricola a tempo determinato, conveniva in
giudi7io l’Inps chiedendo venisse accertato il suo diritto alla riliquidazione
dell’indennità di disoccupazione per l’anno 1999 non calcolato, dall’INPS, ai
sensi del D.Lgs. n. 146 del 1997, art. 4, tenuto conto dei minimi retributivi
previsti dalla contrattazione collettiva provinciale, con conseguente diritto alle
differenze tra quanto spettante e quanto percepito;

3. la Corte d’appello di Bari, riformando la sentenza del primo giudice, accoglieva
la domanda;
4. avverso detta sentenza l’INPS ricorre con un motivo;
5.

la parte intimata si è costituita con controricorso e ha eccepito, in primo
luogo, il giudicato sulla statuizione della Corte di merito, non impugnata
dall’INPS, nella parte in cui ha attribuito efficacia di titolo esecutivo alla
statuizione di condanna alla riliquidazione del trattamento di disoccupazione
erogato all’istante, sulla scorta della determinabilità del quantum in base a mera
operazione aritmetica sulla scorta di dati certi e oggettivamente determinabili;
ed , inoltre, l’inammissibilità del ricorso per la mancata formulazione della
dichiarazione di valore della prestazione dedotta in giudizio, a norma dell’art.
38 del d.l. 98 del 2011, conv. in L.111 del 2011;

6. con l’unico motivo l’Istituto ricorrente, lamentando violazione degli artt. 44,
49 e 53 del CCNL operai agricoli e florovivaisti del 2002 in relazione all’art. 6
comma 4 lettera a) del d.lgs. n. 314/97 e all’art.3 d.l. n.318 del 1996 conv. in
legge n.402 del 1996, nonché in relazione agli artt. 1362, 2120 cod. civ. ed
all’art. 4 comrni 10 e 11 legge 297/82, censura la sentenza per avere incluso
nella retribuzione da prendere a base per la liquidazione dell’indennità di
disoccupazione, anche la voce denominata “quota di TFR” , la quale invece
non dovrebbe esserlo, per avere – contrariamente a quanto affermato la Corte
territoriale – effettiva natura di retribuzione differita;

1
22133 / 2011

2

il ricorso non è qualificabile come inammissibile nei due profili eccepiti
dovendosi rilevare, in via preliminare, l’inapplicabilità, ratione temporis, dell’art.
152 disp. att. c.p.c., come novellato dall’art. 52, comma 6 della legge 18 giugno
2009, n. 69, disposizione che, secondo quanto dispone espressamente la
norma transitoria contenuta nell’art. 58, comma 1, della stessa legge, si applica
ai giudizi instaurati dopo la data di sua entrata in vigore, cioè ai giudizi
proposti, in primo grado, a decorrere dal 4 luglio 2009, atteso che il

l’intento del Legislatore di riferire le modifiche normative, in tema di
enunciazione del valore della causa, alle nuove controversie previdenziali
introdotte dopo l’entrata in vigore della legge, tranne le modifiche per le quali
è stata esplicitamente prevista l’applicazione anche ai giudizi pendenti;
8. se tale è, eApressis verbis, il dettato normativo relativo all’efficacia, nel tempo, del
precetto introdotto con la novella legislativa (“Le spese, competenze ed
onorari liquidati dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali non
possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio”), la sanzione
processuale dell’inammissibilità del ricorso (introdotta dall’art. 38, co.1, lett. b),
n.2), del d.l. 98/2011, conv. con modif., in L. 111/2011), per la parte che
ometta di dichiarare il valore della prestazione previdenziale pretesa in
giudizio, a prescindere dalla sedes materiae prescelta dal Governo, in sede di
decretazione d’urgenza, e poi dal Legislatore, in sede di conversione, per
introdurre un’espressa sanzione di inammissibilità del ricorso (le disposizioni
per l’attuazione del codice di rito) è condizionata, nella sua efficacia
temporale, all’efficacia del precetto non variata dal Legislatore del 2011, e
regolamentata, per il regime transitorio, dalla disposizione introdotta dall’art.
38, co. 3, del d.l. 98/2011 cit. secondo cui : “In sede di prima applicazione
delle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), numero 2), e per i giudizi
pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, la dichiarazione
relativa al valore della lite deve essere formulata nel corso del giudizio”;
9. inoltre, si appalesa infondata l’ eccezione di giudicato atteso che
l’impugnazione della sentenza di condanna per ragioni attinenti l’ an debeatur
impedisce il formarsi del giudicato anche in merito al

quantum,

ed

all’ammontare delle singole voci che lo compongono, senza necessità di una
specifica impugnazione della sentenza;
2
r.‘g.n. 22133/2011

riferimento ai “giudizi instaurati”, e non alle “impugnazioni proposte”, rivela

IO.

nel merito, il motivo di ricorso è qualificabile come manifestamente fondato,
alla stregua di quanto deciso da ultimo dalla sentenza di questa Corte n.
202/2011 e da numerose altre conformi, con cui si è enunciato il seguente
principio: « Confermandosi quanto già ritenuto dalla precedente sentenza di
questa Corte n. 10546/2007 per cui “Ai fini della liquidazione delle prestazioni
temporanee in agricoltura, la nozione di retribuzione – definita dalla
contrattazione collettiva provinciale, da porre a confronto con il salario medio

del trattamento di fine rapporto”, va ulteriormente affermato che, sulla base
del suddetto principio, la voce denominata “quota di TFR” dai contratti
collettivi vigenti a partire da quello del 27.11.1991, va esclusa dal computo
della indennità di disoccupazione, in considerazione della volontà espressa
dalle parti stipulanti, che è vietato disattendere in forza della disposizione di
cui all’art. 3 D.L. 14 giugno 1996 n. 318 convertito in legge 29 luglio 1996 n.
402, a norma del quale, agli effetti previdenziali, la retribuzione dovuta in base
agli accordi collettivi, non può essere individuata in difformità rispetto a
quanto definito negli accordi stessi. Dovendo escludersi che detta voce abbia
natura diversa rispetto a quella indicata dalle parti stipulanti, non è ravvisabile
alcuna illegittima alterazione degli istituti legali da parte dell’autonomia
collettiva»;
l’ interpretazione di cui alle citate pronunzie è stata da ultimo avallata dal
legislatore, il quale, con l’art. 18 comma 18 del DL n. 98/2011, convertito in
legge 111/2011, ha stabilito che: “L’art. 4 del d.lgs. 16 aprile 1997 n. 146 e
l’art. 1 comma 5 del D.L. 10 gennaio 2006 n. 2, convertito con modificazioni,
dalla legge 11 marzo 2006 n. 18, si interpretano nel senso che la retribuzione,
utile per il calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a
tempo determinato, non è comprensiva della voce del trattamento di fine
rapporto comunque denominato dalla contrattazione collettiva”;
Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione,
unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di
consiglio.
13. Il Collegio condivide il contenuto della relazione, ritenendo manifestamente

fondato il ricorso, che va pertanto accolto, con la conseguente cassazione della

3
rgn. 22133/2011

convenzionale ex art. 4 del D.Igs. 16 aprile 1997 n. 146 – non è comprensiva

sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può
provvedersi nel merito e rigettarsi la domanda.
14. Alla luce della norma di interpretazione autentica sopravvenuta, che ha

definitivamente consentito di superare i contrasti interpretativi esistenti nella
materia, ricorrono giusti motivi per compensare le spese dell’intero processo.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi
accolti e, decidendo nel merito, rigetta la domanda relativa all’inclusione della
quota di TFR nella base di calcolo dell’indennità di disoccupazione; compensa
le spese del giudizio.
Così deciso in Roma il 7 novembre 2013
IL PRESIDENTE

P.Q.M.

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