Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1388 del 22/01/2021

Cassazione civile sez. III, 22/01/2021, (ud. 10/09/2020, dep. 22/01/2021), n.1388

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28201-2019 proposto da:

C.A.A., elettivamente domiciliato in Milano, Corso Buenos

Aires, n. 52, presso l’avv. ROSALIA BENNATO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 05/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/09/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il ricorrente, C.A.M. è cittadino (OMISSIS). Racconta di essere fuggito dal suo Paese a seguito di un episodio personale, che ha visto coinvolto anche il genitore: un tale definito “uomo potente”, vantando diritti su un terreno di proprietà della famiglia del ricorrente, ha più volte minacciosamente provato ad impossessarsene, fino a quando ha accusato il ricorrente e suo padre di aver ucciso uno dei suoi uomini durante una rissa; accusa a seguito della quale il padre è stato poi arrestato. Il ricorrente è fuggito dal (OMISSIS) per evitare la stessa sorte, che egli ritiene ingiusta, non avendo mai commesso quel reato.

Ha chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria, e di quella umanitaria.

La Commissione territoriale, che ha ascoltato la versione del ricorrente, ha rigettato le sue richieste.

C. ha dunque adito il Tribunale, che però ha ritenuto non credibile il suo racconto, escludendo che ricorrano presupposti di una persecuzione nei suoi confronti, come anche i presupposti per concedere la protezione sussidiaria, data l’assenza di un conflitto armato generalizzato, ed escludendo altresì la sussistenza dei presupposti di una protezione umanitaria, in quanto non dimostrato alcun livello di integrazione, nè dimostrato che il rimpatrio possa costituire danno per il ricorrente.

Quest’ultimo propone due motivi di ricorso. Non v’è costituzione con controricorso del Ministero dell’Interno.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis.

Ritiene nulla la sentenza impugnata per via della omessa audizione da parte del Tribunale pur in assenza di videoregistrazione.

Sostiene infatti che, in caso di mancata acquisizione della videoregistrazione, il Tribunale debba procedere ad audizione dello straniero, per avere una migliore e più sicura conoscenza dei fatti e della di lui versione.

Il motivo è infondato.

Nel giudizio d’impugnazione, innanzi all’autorità giudiziaria, della decisione della Commissione territoriale, ove manchi la videoregistrazione del colloquio, all’obbligo del giudice di fissare l’udienza, non consegue automaticamente quello di procedere all’audizione del richiedente, purchè sia garantita a costui la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni, o davanti alla Commissione territoriale o, se necessario, innanzi al Tribunale. Ne deriva che il Giudice può respingere una domanda di protezione internazionale solo se risulti manifestamente infondata sulla sola base degli elementi di prova desumibili dal fascicolo e di quelli emersi attraverso l’audizione o la videoregistrazione svoltesi nella fase amministrativa, senza che sia necessario rinnovare l’audizione dello straniero (Cass. 5973/ 2019; Cass. 2817/2019).

L’udienza di comparizione risulta invero fissata.

2.- Il secondo motivo contiene plurime censure: denuncia infatti sia omesso esame di fatti rilevanti e controversi, sia violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 che del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14.

E’ dunque un motivo che riguarda, insieme, sia la protezione sussidiaria che quella umanitaria.

Intanto, la denuncia di omesso esame riguarderebbe la versione dei fatti fornita dal ricorrente circa la vicenda che lo ha spinto a fuggire dal suo paese.

Il motivo è infondato.

La corte di merito ha esaminato le dichiarazioni del ricorrente ritenendole inverosimili (pagine 6-7), con accertamento in fatto qui non censurabile, se non per difetto di motivazione, che tuttavia è da escludersi, avendo la corte illustrato a sufficienza le ragioni per cui ha ritenuto di non dovere credere al racconto del ricorrente.

Gli altri due sotto-motivi attengono, il primo, alla protezione sussidiaria e l’altro a quella umanitaria.

Quanto alla prima forma di protezione, il ricorrente contesta due valutazioni della corte. La prima attiene alla situazione di conflitto armato generalizzato presente in (OMISSIS): secondo il ricorrente la valutazione circa l’inesistenza di tale situazione sarebbe errata.

Questo sotto motivo è infondato.

Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria. Il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass. 18306 /2019).

Non basta dunque che vi siano scontri o ritorsioni ai danni di qualche gruppo o di appartenenti a partiti avversi, occorre che il rischio sia corso dai civili in quanto tali, per il fatto stesso di trovarsi sul territorio.

Un ulteriore argomento è che la corte non avrebbe valutato adeguatamente la situazione sofferta dal ricorrente nel paese di transito, ossia la Libia.

Il motivo, in parte qua, è inammissibile in quanto lo stesso ricorrente non descrive alcunchè del suo soggiorno in Libia, nè adduce di aver subito condizioni tali che la sua personalità o la sua situazione personale possa dirsene condizionata.

Non risulta dunque alcunchè circa la rilevanza, eventuale, di quel soggiorno di transito.

Infine, quanto alla protezione umanitaria, la tesi del ricorrente è che dato il livello di integrazione raggiunto, data la situazione del (OMISSIS) ed il tempo trascorso dalla fuga, il rimpatrio costituirebbe perdita delle condizioni di vita acquisite ed impossibilità di ricostituirle nel paese di provenienza.

Anche questo motivo è infondato.

Non è allegato nè dimostrato alcunchè quanto al livello di integrazione raggiunto (lavoro, altre forme di partecipazione sociale, lingua ecc.).

Non ha dunque rilievo neanche il tempo trascorso dall’espatrio che da solo non può costituire motivo di protezione o indice di perdita di diritti in caso di rimpatrio, salvo che la situazione del paese di origine sia tale da impedire che, dato il tempo trascorso e la perdita conseguente dei legami sociali e familiari, sia impossibile per il ricorrente creare condizioni di vita caratterizzate dal godimento dei diritti fondamentali.

Ma tutto ciò, ritenuto indimostrato dalla corte di merito, con accertamento in fatto insindacabile, non ha ricevuto smentita con il motivo proposto.

Il ricorso va pertanto rigettato.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 10 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2021

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