Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1388 del 21/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 21/01/2011, (ud. 01/12/2010, dep. 21/01/2011), n.1388

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27360/2006 proposto da:

B.D., elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO

GONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato MANZI Luigi, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MULSER ALFRED, giusta

delega a margine;

– ricorrente –

contro

ALTO ADIGE RISCOSSIONI SPA, Società del gruppo RISCOSSIONE SPA, in

persona dell’Amministratore delegato pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA ASIAGO 1, presso lo studio dell’avvocato

ORLANDI Stefano, che lo rappresenta e difende, giusta delega a

margine;

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrenti –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DI BOLZANO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 11/2006 della COMM. TRIBUTARIA 2^ GRADO di

BOLZANO, depositata il 30/08/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

01/12/2010 dal Consigliere Dott. CARLO PARMEGGIANI;

udito per il ricorrente l’Avvocato DI MATTIA, per delega

dell’Avvocato MANZI, che ha chiesto l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di accertamento divenuto definitivo, concernente IRPEP ed ILOR per l’anno 1997, la Agenzia delle Entrate di Bolzano iscriveva a ruolo le imposte dovute ed il concessionario delle imposte, Alto Adige Riscossioni s.p.a., notificava la relativa cartella di pagamento in data 27-1-2004 al contribuente B.D..

Questi impugnava la cartella innanzi alla Commissione Tributaria di primo grado di Bolzano.

In pendenza del giudizio, sospeso per avvenuta proposizione di querela di falso, il concessionario notificava in forza dello stesso ruolo altra cartella di pagamento. 11 contribuente impugnava l’atto innanzi alla stessa Commissione, sostenendone la nullità per una pluralità di vizi a suo avviso afferenti la cartella in questione.

La Commissione rigettava il ricorso.

Proponeva appello il contribuente e la Commissione Tributaria di secondo grado di Bolzano lo rigettava, confermando la decisione impugnata.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il contribuente, con sei motivi.

Resistono la Agenzia delle Entrate ed il concessionario per la riscossione tributi con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, nel testo risultante a seguito della sentenza n. 280 del 2005 della corte Costituzionale, nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione sullo stesso punto, ex art. 360 c.p.c., n. 5, e reitera eccezione di illegittimità costituzionale della L. n. 156 del 2005, per mancato rispetto dei parametri imposti dalla sentenza della Corte Costituzionale sopra citata.

Espone che a seguito della abrogazione, effettuata dal D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193, del termine fissato a pena di decadenza per la notifica delle cartelle esattoriali dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 280 del 2005, che ne aveva dichiarata la incostituzionalità con riferimento alle cartelle notificate per il pagamento delle imposte liquidate D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, il legislatore era intervenuto con la L. n. 156 del 2005, di conversione del D.L. n. 106 del 2005, con la quale aveva stabilito una esaustiva disciplina per il futuro (a partire dalle dichiarazioni presentate il 10 agosto 2005), ed una normativa transitoria per il passato, concernente tuttavia solo le cartelle conseguenti ad iscrizione a ruolo da attività di liquidazione D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis.

Ne consegue, ad avviso del ricorrente, che nulla è stato disposto per le cartelle conseguenti ad accertamento divenuto definitivo, come nella specie, per cui, ove si ritenga la applicabilità in via analogica della disciplina transitoria, il termine quinquennale per la notifica della cartella relativa alla dichiarazione del 1997 scadeva nel 2002, con intervenuta decadenza della pretesa impositiva, essendo la cartella in questione notificata nel 2005; in difetto si avrebbe una situazione di vuoto normativo con incostituzionalità della mancata previsione di un termine per la notifica della cartella, verificandosi la stessa indeterminata soggezione del contribuente alla pretesa del fisco che aveva determinato l’intervento della Corte costituzionale. Sostiene quindi la erroneità della decisione della Commissione di appello che aveva ritenuto infondata la relativa eccezione.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 136 e 148 c.p.c., D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, per avere ritenuto efficace la notifica della cartella nonostante mancasse la relata di notifica sulla copia della cartella consegnata al contribuente, ed inoltre con motivazione insufficiente e contraddittoria.

Con il terzo motivo deduce violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 2, e vizio di motivazione, in quanto l’importo della cartella non corrispondeva a quello iscritto a ruolo, (Euro 607.782,53) essendo invece inferiore (Euro 607.779,43) ed arrivando a pareggiare l’importo con la aggiunta delle spese di notifica, escluse dall’ammontare del ruolo. Con conseguente illegittimità della cartella per tale difformità.

Con il quarto motivo, deduce difetto di motivazione in ordine alla sostituzione in via di autotutela della prima cartella tramite la seconda, nonchè violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, avendo la Commissione ritenuto che, riportando lo stesso numero di ruolo, era implicita la sostituzione della prima cartella con la seconda, anche in assenza di esplicita motivazione ed altresì che essendo la seconda cartella di importo inferiore alla prima, il contribuente mancava di interesse sul punto.

Con il quinto motivo deduce difetto di motivazione per avere ritenuto irrilevante la assenza di firma sulla cartella da parte della persona fisica responsabile del procedimento la cui necessità si impone ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 7.

Con il sesto motivo deduce violazione degli artt. 112 e 277 c.p.c., per non avere la sentenza pronunciato in ordine al quinto motivo di appello concernente l’eccepito difetto di motivazione dell’atto impugnato in ordine alla duplicazione della cartella e comunque difetto di motivazione in ordine allo stesso punto.

La Agenzia ed il concessionario in controricorso sostengono la infondatezza della argomentazioni del contribuente.

I motivi non sono fondati.

Quanto ai primo, secondo la giurisprudenza di questa Corte, che si condivide, (v. Cass. n. 6148 del 2009) deve rilevarsi che sia la sentenza n. 280 del 2005, sia il D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5 bis, si riferiscono esclusivamente alle cartelle emesse a seguito dell’attività di liquidazione delle dichiarazioni ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, cosicchè nessuna necessità sussiste, nel caso di cartelle emesse, come nella fattispecie, a seguito di accertamento d’ufficio divenuto definitivo, di cercare – come il ricorrente pretende – una interpretazione adeguatrice della lett. c) del citato comma 5 bis, in quanto appunto la declaratoria di illegittimità costituzionale non riguarda la fattispecie in esame.

Li d’altro canto evidente che la “ratio” della sentenza costituzionale non può riguardare il caso di cartelle emesse a seguito di accertamento divenuto definitivo, in quanto, in quest’ultimo caso, non si ha quella indefinita soggezione all’attività del fisco lamentata dal giudice costituzionale, proprio in quanto – diversamente da ciò che si verifica nel caso di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis – la cartella di pagamento è preceduta dall’attività di accertamento, che l’Ufficio deve compiere nei termini decadenziali prescritti.

E’ peraltro del tutto incongruente la pretesa di ancorare la notifica della cartella di pagamento conseguente ad accertamento divenuto definitivo ad un termine decadenziale decorrente non dalla definitività dell’accertamento bensì – applicando in via analogica, come la ricorrente vorrebbe, la lett. c) del comma 5 bis – alla presentazione della dichiarazione, con la conseguenza che il termine stesso sarebbe venuto a scadere, nel caso di specie, ancor prima che l’accertamento fosse divenuto definitivo. Detto termine, in assenza di specifica diversa norma applicabile, coincide con l’ordinario termine di prescrizione, che in ipotesi non confligge con l’opinamento espresso dal giudice delle leggi, vertendosi non già in tema di accertamento di eventuali violazioni a carico del contribuente, (concretandosi così la “soggezione” al potere della Amministrazione) ma di messa in esecuzione di un diritto di credito perfetto di cui il contribuente è stato tempestivamente posto a conoscenza.

Quanto a secondo, vi è oscillazione nella giurisprudenza di questa Corte in ordine alle conseguenze della mancanza della relata di notifica nella copia consegnata al destinatario. Parte della giurisprudenza ritiene infatti che la mancanza della relata comporti una mera irregolarità, che non può essere fatta valere dal destinatario, trattandosi di un adempimento che non è previsto nel suo interesse (v. Cass. n. 12010 del 2006), mentre altra parte ritiene che tale mancanza comporti la nullità della notifica, sanabile a seguito del raggiungimento dello scopo cui l’atto è preordinato (v. Cass. n. 2079 del 2008).

Poichè tuttavia è pacifico che il contribuente si è costituito tempestivamente, è giurisprudenza consolidata che il vizio rimane sanato con effetto retroattivo e non può essere dedotto neppure ove l’interessato si costituisca al preciso fine di fare valere la nullità (v. Cass. sez. Un. 18854 del 2004, le cui argomentazioni integralmente si condividono).

Il terzo motivo è inconsistente.

Il giudice d’appello ha già affermato che gli importi delle cartelle sono identici e che in entrambe sono comprese le spese di notificazione, per Euro 3,10, importo che costituisce la differenza in meno lamentata dal ricorrente. In ogni caso, essendo la differenza lamentata a favore del contribuente, questi sarebbe anche in ipotesi affermativa carente di interesse sul punto.

Il quarto motivo è pure infondato.

In primo luogo la osservazione del giudice di appello che, avendo entrambe le cartelle riferimento esclusivo allo stesso numero di ruolo (ed allo stesso tributo) era evidente, senza necessità di ulteriore e specifica motivazione nella seconda cartella che questa sostituiva la precedente, costituisce motivazione di fatto logica e condivisibile e ciò anche sul piano del diritto, con riferimento all’obbligo di motivazione della cartella ai sensi dell’art. 7 dello statuto del contribuente.

Sul punto, non toccato dal motivo, della possibilità di emissione di più atti esecutivi rispetto al medesimo credito aventi lo stesso oggetto in momenti diversi con contemporanea pendenza davanti allo stesso giudice di più giudizi relativi a detti atti, giova rammentare la giurisprudenza di questa Corte che esclude in tali ipotesi la verificazione di litispendenza, verificandosi invece ipotesi di eventuale connessione (v. per caso analogo Cass. n. 23847 del 2008).

Il sesto motivo, che riprende il quarto, è inammissibile con riferimento al vizio di omessa pronuncia per carenza di autosufficienza, in quanto non riporta testualmente il motivo di appello il cui esame si assume omesso, nè produce integralmente il relativo atto, con conseguente impossibilità della corte di verificare la fondatezza del rilievo; inoltre, quanto al lamentato vizio di motivazione, questo coincide con il mezzo precedente di cui costituisce duplicazione.

Il quinto motivo pure non è condivisibile.

E principio consolidato che la carenza di sottoscrizione dell’atto amministrativo non determina la nullità dell’atto, ma mera irregolarità formale, ove non sia controversa la provenienza dello stesso dall’ente a tal fine legittimato, nè la mancanza del dato formale assume rilievo in ordine all’accertamento della responsabilità conseguente alla emissione dell’atto medesimo, in quanto questa è sempre riferibile all’ente emittente a prescindere dalla identità del funzionario che materialmente lo esegue (Cass. n. 13375 del 2009, n. 4283 del 2010).

Il ricorso deve quindi essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il contribuente alla rifusione delle spese a favore della Agenzia delle Entrate ed Alto Adige riscossioni s.p.a. che liquida in complessivi Euro 8.500,00 a favore di ciascuno di essi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2011

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