Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1388 del 19/01/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 1388 Anno 2018
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: VALLE CRISTIANO

ORDINANZA

sul ricorso 24190-2013 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio
dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la rappresenta e
difende, giusta delega in atti;
– ricorrente contro
2017
3742

BOLOGNINI TOMMASO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA BEVAGNA 14, presso lo studio dell’avvocato DANTE
DE MARCO, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato STEFANIA POLLICORO, giusta delega in
atti;

Data pubblicazione: 19/01/2018

- controricorrente –

avverso la sentenza n. 374/2012 della CORTE D’APPELLO
DI LECCE SEZ. DIST. DI TARANTO, depositata il

07/11/2012 R.G.N. 290/2010.

CORTE DI CASSAZIONE SEZ. !V LAVORO

Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata
del 28 settembre 2017, dal consigliere relatore Cristiano Valle;
rilevato che:
la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, quale giudice del
lavoro, con sentenza, pubblicata il 7 novembre 2012, ha confermato la sentenza

Tommaso Bolognini e Poste italiane s.p.a. sussisteva rapporto di lavoro
subordinato dal 3 maggio 2004, riformandola in ordine alla determinazione della
somma dovuta al lavoratore, che era quantificata (in luogo dell’intero
ammontare delle retribuzioni dalla messa in mora) in dodici mensilità della
retribuzione globale di fatto, in applicazione, dell’art. 32 della I. n. 183 del 2010;
avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Poste italiane s.p.a.,
censurandola con plurimi motivi di cui all’art. 360, comma 1, n. 3 e 4 c.p.c., in
relazione all’art. 1 d.lgs. n. 368 del 2001 ed all’art. 1419 c.c., nonché in relazione
all’art. 8 della I. n. 604 del 1966 richiamato dall’art. 32 della I. n. 183 del 2010;
Tommaso Bolognini resiste con controricorso;
Poste italiane S.p.a. ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.;
ritenuto che:
il primo motivo di ricorso è fondato, avendo questa Corte affermato, sin dal
2010, con riferimento alla causale cd. sostitutiva, ricorrente nella specie,
essendo il Bolognini stato assunto per l’esigenza di provvedere alla sostituzione
del personale addetto al servizio di recapito presso la Regione Sud 1, con diritto
alla conservazione del posto, nel periodo 3.5. – 31.5.2004, che l’onere di
specificazione delle ragioni sostitutive è “correlato alla finalità di assicurare la
trasparenza e la veridicità della causale dell’apposizione del termine e
l’immodificabilità della stessa nel corso del rapporto. Pertanto, nelle situazioni
aziendali complesse, in cui la sostituzione non è riferita ad una singola persona,
ma ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente scoperta,
l’apposizione del termine deve considerarsi legittima se l’enunciazione
dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere
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del tribunale di Taranto, giudice del lavoro, che aveva dichiarato che tra

CORTE DI CASSAZIONE SEZ. IV LAVORO

l’onere di specificazione delle ragioni stesse – risulti integrata dall’indicazione di
elementi ulteriori (quali l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della
prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli
stessi alla conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il
numero dei lavoratori da sostituire, ancorché non identificati nominativamente,
ferma restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del

seguite da numerose altre quali, più di recente, n. 1246 del 2016 e n. 9129 del
2017, richiamanti la sentenza n. 107 del 29.5.2013 della Corte Costituzionale,
che ha dichiarato l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli
artt. 1 e 11 del d.lgs. n. 368 del 2001, sollevata dal giudice remittente con
riferimento all’interpretazione, resa questa Corte con le pronunce sopra
richiamate, dell’onere di specificazione);
nel caso di specie deve, quindi, ritenersi che l’indicazione – nel testo del contratto
di lavoro a tempo determinato – delle mansioni che il Bolognini doveva
disimpegnare (quelle di recapito), in una con l’individuazione della zona
territoriale di espletamento delle stesse (Sud 1), e la perimetrazione del periodo
di espletamento di esse (mese di maggio dell’anno 2004), dovessero essere
adeguatamente valutate dalla corte territoriale, ai fini dell’accertamento della
sussistenza o meno del requisito di specificità previsto dall’art. 1 d.lgs. n. 369,
del 2001;
l’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimento degli
ulteriori, tra i quali quello relativo all’applicazione dell’art. 32 della I. n. 183 del
2010, e la cassazione con rinvio della sentenza impugnata alla Corte di appello
di Lecce, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolazione delle
spese di lite del giudizio di cassazione,
stante l’accoglimento del ricorso deve darsi atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1
quater, del d. P.R. n. 115 del 2002, dell’insussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del
comma 1 bis dello stesso art. 13.
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prospettato presupposto di legittimità” (Cass. n. 1576 e n. 1577 del 2010,

CORTE DI CASSAZIONE SEZ. IV LAVORO

P.Q.M.
La Corte così provvede:
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri e rinvia la causa, anche per
le spese di lite di questo giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Lecce, in
diversa composizione;

non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente
43~ggits-, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso~, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione

ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d. P.R. n. 115 del 2002, dà atto della

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