Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1388 del 19/01/2017
Cassazione civile, sez. VI, 19/01/2017, (ud. 07/12/2016, dep.19/01/2017), n. 1388
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10804/2015 proposto da:
AVV. M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da sè
medesimo;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 160/7/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della CALABRIA, depositata il 11/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
07/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
L’avvocato M.L. ricorre nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la C.T.R. della Calabria, nella controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di accertamento, portante IRPEF per l’anno 1996, ne aveva rigettato l’appello proposto contro la decisione di primo grado sfavorevole.
A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituali comunicazioni.
Il Collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.
Il ricorso è inammissibile siccome spedito direttamente a mezzo posta, senza alcuna menzione di autorizzazione alla notificazione della L. n. 53 del 1994, ex artt. 1e 7 e non per il tramite dell’Ufficiale giudiziario (cfr. Cass. n. 25395/2014; id. n. 3139 del 12/02/2014 secondo cui in terna di contenzioso tributario, la possibilità, concessa al ricorrente ed all’appellante del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 20, 22 e 53, di proporre il ricorso anche mediante la consegna diretta o la spedizione a mero posta, non si estende al ricorso per cassazione, la cui notificazione deve pertanto essere effettuata esclusivamente nelle forme previste dal codice di procedura civile, a pena di inammissibilità rilevabile d’ufficio).
In ossequio al principio di soccombenza il ricorrente va condannato alla refusione in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese liquidate in complessivi Euro 3.000 oltre eventuali spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2017