Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13879 del 31/05/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 13879 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA
sul ricorso 5333-2011 proposto da:
LGM IRPINA SRL 01895000642 in persona del legale
rappresentante pro tempore nonché MORENO DE NISCO
rappresentante della società, elettivamente domiciliati
in ROMA, VIALE CAMILLO SABATINI 150 (V.B. 5/1), presso
lo studio dell’avvocato ANTONIO CEPPARULO, rappresentati
e difesi dall’avvocato AMATUCCI ANDREA, giusta mandato a
margine del ricorso;
– ricorrenti contro

AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

Data pubblicazione: 31/05/2013

legis;
– con troricorrente nonchè contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;
– intimatO –

Tributaria Regionale di NAPOLI – Sezione Staccata di
SALERNO del 22.10.09, depositata il 03/03/2010;
udita la relazione della causa svolta nella
consiglio del 09/05/2013 dal Consigliere Relatore Dott.
SALVATORE BOGNANNI.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
TOMMASO BASILE.

avverso la sentenza n. 92/02/2009 della Commissione

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)
R.G. ric. n. 5333/11

Ricorrenti: società LGM Irpina srl. +l
Controricorrente: agenzia entrate

Ordinanza
Svolgimento del processo

1. La società LGM Irpina srl. e Moreno De Nisco propongono ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza
della commissione tributaria regionale della Campania, sez. stacc.
di Salerno, n. 92/10/09, depositata il 3 marzo 2010, con la quale,
accolto in parte il loro appello principale, e dichiarato inammissibile l’altro incidentale dell’agenzia delle entrate contro la
decisione di quella provinciale, l’opposizione relativa agli avvisi di accertamento inerenti, uno all’Irpeg, Irap ed Iva, e l’ y
I ;5 9

alle sanzioni, per il 2003, veniva ritenuta fondata solo in/part

In particolare il giudice di secondo grado osservava che il prelevamento della somma di €15.000,00 per prestazioni in nero risultava invece giustificato dal pagamento di servizi ricevuti dalla
contribuente da parte della società Petrone Montaggi, peraltro regolarmente documentati in contabilità. Così pure i costi relativi
alle prestazioni acquisite ad opera della società Moreno Immobiliare dovevano ritenersi legittimamente dedotti, trattandosi di
ente operativo, per il quale le presunzioni di elusività
dell’agenzia erano inattendibili, per carenza di elementi di supporto. Quanto poi alla mancata contabilizzazione e all’omesso pagamento dell’Iva per le prestazioni professionali dell’architetto
Giuseppe Cindolo, la LGM Irpina non aveva fornito alcuna prova sul
carattere occasionale della relativa attività, che invece era da
escludere anche sulla base della loro durata. L’agenzia delle entrate resiste con controricorso, mentre la ricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione
1

Oggetto: opposizione ad accertamento per maggior reddito,

2

2. Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione di
norme di legge ed omessa pronuncia, in quanto la CTR non considerava che, oltre al prelevamento della somma di C15.000, versata
alla società Petrone Montaggi, gli atti impositivi si basavano pure su altre somme che sarebbero state prelevate, incassate ma non

calcolo fossero stati enunciati sia in primo che in secondo grado.
Il motivo è inammissibile per genericità, posto che i ricorrenti non hanno specificato e riportato in dettaglio il tratto dei
ricorsi introduttivi e di quello in appello, con cui avrebbero addotto la doglianza all’esame dei giudici di merito, ponendo in tal
modo il presente gravame nella condizione di carente autosufficienza, dal momento che alla Corte, cui è inibito l’accesso agli
atti di causa, non è dato rilevare quali sarebbero i calcoli esatti, nonché in virtù di quali elementi le invocate deduz ni dovrebbero ritenersi corrette.
3. Col secondo motivo i ricorrenti denunziano vio

zone di

norme di legge, giacchè il giudice di appello non cons erava che
le prestazioni professionali dell’architetto G. Cindolo erano state soltanto occasionali, essendosi egli laureato appena due anni
prima, ed avendo provveduto soltanto ad iscriversi al relativo albo, senza tuttavia avere una partita Iva, non svolgendo egli la
libera professione.
La censura non ha pregio, atteso che si tratta di sottoporre a
differente valutazione il materiale probatorio assunto dai giudici
di merito, senza che peraltro l’appellante allora avesse addotto
elementi di prova a sostegno del proprio assunto.
4. Ne deriva che il ricorso va rigettato.

5. Quanto alle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso, e condanna i ricorrenti in solido al
rimborso delle spese del giudizio a favore della controricorrente,
2

contabilizzate, nonostante che i vari errori di valutazione e di

e che liquida in complessivi euro 4.000,00(q a

omi a/00) per o-

norario, oltre a quelle prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2013.

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