Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13879 del 20/05/2021

Cassazione civile sez. I, 20/05/2021, (ud. 06/10/2020, dep. 20/05/2021), n.13879

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 16161/2019 proposto da:

M.E.C., elettivamente domiciliato in Castelfidardo,

alla via Paolo Soprani 9, presso lo studio dell’avv. Mario Novelli,

che lo rappresenta e difende, come da procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2312/2018 della CORTE d’APPELLO di ANCONA,

depositata il 24/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

6/10/2020 dal Consigliere Dott. Luca Solaini.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte d’Appello di Ancona, con sentenza del 24.10.2018, ha respinto il gravame proposto da M.E.C., cittadino del Senegal richiedente asilo, avverso l’ordinanza del Tribunale di Ancona che, confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale, gli aveva negato il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

La corte del merito ha rilevato che le esigenze di carattere meramente economico allegate da M. a fondamento delle domande non giustificavano l’accoglimento neppure di quella di protezione umanitaria, atteso che dal generico riferimento alla situazione del Paese di provenienza del richiedente non poteva desumersi che questi corresse il pericolo, in caso di rientro, di subire specifiche violazioni dei diritti umani fondamentali.

Contro la sentenza M.E.C. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione: (i) con il primo motivo per omessa pronuncia sui motivi di gravame e per mancanza della motivazione e/o motivazione apparente in ordine alle ragioni di inattendibilità delle sue dichiarazioni; (ii) col secondo motivo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione al rigetto della domanda di protezione umanitaria, stante l’omessa acquisizione di fonti di informazione internazionali in ordine alla situazione in cui versa il Casamance, regione di sua provenienza.

Entrambi i motivi sono inammissibili.

Il primo non solo non riporta i motivi d’impugnazione sui quali il giudice d’appello non avrebbe pronunciato o non avrebbe motivato, ma neppure vi fa accenno, e omette inoltre di considerare che la corte del merito ha ritenuto attendibili le dichiarazioni del ricorrente. Il secondo non investe la motivazione in base alla quale la corte del merito ha ritenuto insussistenti i presupposti per la concessione della protezione umanitaria, consistente nel rilievo non già della mancanza di prova, ma della mancanza persino di allegazione dei fatti dai quali desumere che il richiedente, in caso di rientro nel Paese d’origine, possa subire una grave compromissione dei diritti umani fondamentali.

La mancata costituzione dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2021

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