Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13879 del 07/07/2016


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Civile Sent. Sez. L Num. 13879 Anno 2016
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: LEO GIUSEPPINA

ha pronunciato la seguente

IAL

SENTENZA

sul ricorso 6055-2011 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAllA G. MAZZINI 27, presso lo
STUDIO TRIFIRO’ & PARTNERS, rappresentata e difesa
dall’avvocato SALVATORE TRIFIRO’, giusta delega in
2016

atti;
– ricorrente –

1552

contro

MANGANO ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA DON MINZONI 9, presso lo studio dell’avvocato

Data pubblicazione: 07/07/2016

ROBERTO AFELTRA,

unitamente all’avvocato LUIGI ZEZZA, giusta delega in
atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 579/2009 della CORTE D’APPELLO
di BRESCIA, depositata il 13/02/2010 R.G.N. 472/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/04/2016 dal Consigliere Dott.
GIUSEPPINA LEO;
udito l’Avvocato BONFRATE FRANCESCA per delega verbale
Avvocato TRIFIRO’ SALVATORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

t

che lo rappresenta e difende

R.G. n. 6055/11
Udienza del 14 aprile 2016
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

pronunzia del Tribunale della stessa sede resa in data 18 ottobre 2007, dichiarava
la nullità del termine apposto al contratto stipulato tra Poste Italiane S.p.A. e
Mangano Alessandro per il periodo 30 giugno 2003/30 settembre 2003 e, per
l’effetto, accertava la sussistenza, tra le parti, di un rapporto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato con decorrenza dal 30 giugno 2003, condannando la
società all’immediato ripristino del rapporto ed al risarcimento del danno pari alle
retribuzioni medio tempore maturate dalla data della messa in mora, detratto
l’aliunde perceptum.
Per la cassazione della sentenza Poste Italiane S.p.A. ha proposto ricorso
articolando otto motivi illustrati da quesiti ed ha depositato, altresì, memoria ai
sensi dell’art. 378 del codice di rito civile.
Il Mangano ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve rilevarsi che è stata depositata copia del verbale di
conciliazione sottoscritto, in sede sindacale, dal lavoratore e dal procuratore
speciale della società in data 11 ottobre 2012.
Osserva il Collegio che, avuto riguardo all’accordo transattivo raggiunto dalle
parti in ordine ai fatti per cui è causa, debba ritenersi che le stesse non abbiano più
interesse a proseguire il processo.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere.

1

La Corte di Appello di Brescia con la sentenza n. 579 del 2009, in riforma della

La condotta processuale tenuta dalle parti, diretta alla definizione non
contenziosa del procedimento, giustifica la compensazione delle spese del
giudizio.

La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere.
Compensa le spese.
Così decis in Roma il 14 aprile 2016

P.Q.M.

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