Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13879 del 01/06/2017

Cassazione civile, sez. I, 01/06/2017, (ud. 29/03/2017, dep.01/06/2017),  n. 13879

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria C. – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15949/2013 proposto da:

A.L. (c.f. (OMISSIS)), A.A. (c.f. (OMISSIS)),

A.S. (c.f. (OMISSIS)), nella qualità di successori di

A.G., e F.G. (c.f. (OMISSIS)),

elettivamente domiciliati in Roma, Via Giosuè Borsi n.4, presso

l’avvocato Esposito Elisabetta, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Reineri Pier Costanzo, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

Provincia di Torino (ora Città Metropolitana di Torino) in persona

del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale

Bruno Buozzi n.87, presso l’avvocato Colarizi Massimo, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Gallo Silvana, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 116/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 21/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/03/2017 dal cons. SAMBITO MARIA GIOVANNA C.;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale CAPASSO

LUCIO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato Esposito che si riporta agli

atti;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato Fabrizio Mozzillo, con

delega, che si riporta al controricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

A.G. e F.G. chiesero alla Corte d’Appello di Torino la determinazione dell’indennità per l’occupazione di una parte dell’appezzamento di terreno di loro proprietà (sito in (OMISSIS)), finalizzata alla costruzione della variante della strada provinciale (OMISSIS). Con successiva citazione, i proprietari proposero opposizione alla stima della Commissione Provinciale, che aveva determinato il valore in L./mq. 5.000 quale suolo agricolo, chiedendo che l’indennità d’espropriazione fosse, invece, ragguagliata al valore di mercato dei beni ed alla perdita dell’avviamento aziendale L. n. 2359 del 1865, ex art. 40 in quanto la procedura aveva comportato la cessazione dell’attività dell’impianto di rifornimento carburanti.

La Provincia di Torino, costituitasi in entrambi i giudizi, chiese il rigetto delle domande, affermando, in particolare, che la perdita dell’avviamento non poteva esser riconosciuta perchè gli opponenti erano solo proprietari dei beni, mentre la gestione della stazione di servizio era stata concessa a terzi.

La Corte adita, riuniti i giudizi, determinò l’indennità di esproprio in applicazione del criterio del valore venale di cui alla L. n. 2359 del 1865, art. 39, escludendo che il suolo dovesse esser considerato come agricolo e che il residuo avesse autonomo valore, e quantificò il dovuto in riferimento all’astratta redditività dell’impianto, tenuto conto del pregiudizio subìto dai titolari di diritti personali sul bene ablato, e determinò l’indennità di occupazione in ragione degli interessi legali sull’indennità virtuale di esproprio. Ma la decisione, impugnata in via principale dagli espropriati ed in via incidentale dalla Provincia, venne cassata da questa Corte con sentenza del 6.4.2009, n. 8229, che accolse i motivi primo e secondo del ricorso dell’espropriante, affermando che: a) il valore dell’area residua andava considerato; b) l’indennità doveva esser rapportata all’area ed ai relativi manufatti e non all’azienda commerciale su di essa insistente; e dichiarò assorbiti i restanti motivi.

Giudicando in sede di rinvio, nei confronti di A.A., L. e S., eredi di A.G. e di F.G., la Corte d’Appello di Torino, con la sentenza indicata in epigrafe, ritenne inammissibile la questione di costituzionalità, sollevata dai proprietari in riferimento all’art. 117 Cost. per il conflitto tra la L. n. 2359 del 1865, artt. 39 e 40 con l’art. 1 Prot. 1 alla CEDU, per la sua irrilevanza, dovuta alla struttura del giudizio di rinvio, e determinò in Euro 55.713,80 l’indennità di espropriazione in riferimento al valore dell’area nuda, delle opere di piazzale e dei manufatti, nonchè all’importo della porzione residua calcolato in base ai valori agricoli medi quali parametri equitativi – stante la declaratoria d’illegittimità costituzionale di tale criterio indennitario – per la riscontrata inesistenza di valore commerciale; quantificò l’indennità di occupazione in ragione degli interessi legali sull’indennità di espropriazione come statuito dalla prima sentenza, che affermò, in parte qua, non esser stata oggetto di ricorso per cassazione.

Per la cassazione di tale sentenza, hanno proposto ricorso gli A. – F. con cinque motivi, ai quali la Provincia di Torino ha replicato con controricorso. Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo, i ricorrenti deducono la violazione degli artt. 112, 324 e 383 c.p.c., per avere la Corte del rinvio ritenuto formato il giudicato interno sul criterio di determinazione dell’indennità di occupazione, nonchè la violazione e falsa applicazione della L. n. 2359 del 1865, artt. 39 e 40. I ricorrenti affermano che la sentenza rescindente aveva espressamente dichiarato assorbito il motivo con il quale essi espropriati avevano censurato la determinazione dell’indennità di occupazione effettuata in ragione del criterio degli interessi legali, deducendo la contraddittorietà della motivazione che aveva tenuto conto dei redditi ritratti (Lire 56,24 per ogni litro di carburante erogato, loro corrisposto dall’Impresa petrolifera che “colorava” l’impianto) ai fini della determinazione dell’indennità di espropriazione e non anche ai fini di quella di occupazione.

2. Col secondo motivo, si deduce la violazione della L. n. 2359 del 1865, artt. 39 e 40. La determinazione dell’indennità di espropriazione, lamentano i ricorrenti, era stata effettuata mediante una “scomposizione” della res in una pluralità di elementi minori, senza considerare il valore unitario del bene, che costituiva un bene aziendale, ed in violazione del principio secondo cui la valutazione della costruzione va determinata senza la possibilità di distinguere tra valore dell’edificio e valore del suolo su cui esso sorge.

3. Col terzo motivo, si denuncia, nuovamente, la violazione della L. n. 2359 del 1865, artt. 39 e 40 e art. 136 Cost. per avere la Corte applicato il valore agricolo medio per la stima del valore del sedime dell’area espropriata. La Corte, aderendo alla stima peritale, aveva valutato una componente (l’area di sedime) del compendio espropriato mediante il criterio astratto dei VAM dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 181 del 2011, e che inficia l’intera stima finale.

4. Con il quarto ed il quinto mezzo, i ricorrenti deducono l’omessa e insufficiente motivazione in relazione al fatto decisivo riferito ai parametri della stima del valore delle costruzioni, che erano stati contestati da essi ricorrenti, perchè arbitrari, e sui quali la Corte non aveva motivato, ed all’omesso esame di un documento decisivo e cioè della proposta di acquisto loro avanzata del 21.7.1993, attestante il valore venale dell’area espropriata.

5. Il secondo ed il terzo motivo, che, per comodità espositive, vanno esaminati con priorità, sono fondati. In base al principio di diritto posto con la sentenza rescindente, la Corte d’Appello doveva procedere alla determinazione dell’indennità mediante l’applicazione della L. n. 2359 del 1865, art. 40 e scegliere il parametro concreto con cui darvi attuazione: quello letterale (differenziale) posto dalla stessa norma ovvero mediante la somma del valore del suolo e dei manufatti espropriati con quello dell’area residua, ormai priva di qualsiasi valore.

6. Ma quest’ultima opzione, in concreto prescelta dalla Corte, non significava affatto, da una parte, che si potesse prescindere dalla destinazione oggettiva dei manufatti, essendo stato specificato in seno alla sentenza rescindente che: “per la parte in cui gli immobili espropriati presentino destinazione industriale, essi devono essere in tal modo valutati, per stabilirne il valore venale”, esclusa beninteso la “redditività dell’impresa che su quell’area e con quegli edifici ed attrezzature è stata esercitata”, e, dall’altra, che fosse legittimo il ricorso ad una valutazione equitativa dell’intero suolo inedificabile riferita ad un parametro dichiarato incostituzionale, per di più distinguendo, per la parte coperta dalle opere di piazzale, il valore delle stesse da quello dell’area nuda.

7. Anche il primo motivo va accolto. E’ vero, infatti, che, con la sentenza rescindente, questa Corte ha espressamente dichiarato assorbito il motivo del ricorso proposto dagli A.- F. vertente sui criteri di determinazione dell’indennità di occupazione, sicchè la relativa questione, tutt’altro che coperta da giudicato, doveva ritenersi, e tale era per definizione, non decisa e poteva, quindi, essere riproposta in sede di rinvio. La soluzione cui è pervenuta la Corte territoriale non riflette, peraltro, il criterio legale, dovendo, al riguardo, evidenziarsi che il criterio degli interessi legali (di cui a Cass. SU 493/98) è stato sempre applicato da questa Corte ai soli suoli edificabili (o edificati) e non anche a quelli inedificabili, per i quali è rimasto sempre in vigore la L. n. 865 del 1971, art. 20, comma 3. Nè questa disposizione può ritenersi abrogata dalla sentenza 181/11 Corte Cost., per il collegamento al criterio dei VAM che la stessa conteneva, tenuto conto che il D.P.R. n. 327 del 2001, art. 50 ha generalizzato il criterio posto dal menzionato art. 20 e soppresso il collegamento con i valori agricoli medi. Va aggiunto che: a) oggi detto art. 50 è il solo criterio normativo esistente per compensare qualunque tipologia di occupazione temporanea, comunque collegabile alle espropriazioni; b) il criterio riferito ai redditi ritraibili (in riferimento alla quantità di carburante erogato dal gestore dell’impianto) invocato dai ricorrenti è stato ricusato dalla precedente sentenza di questa Corte n. 8229/09, laddove ha escluso la legittimità del riferimento alla redditività dell’impresa, sicchè l’indennità di occupazione andrà calcolata dal giudice del rinvio applicando alla base dell’indennità, calcolata ai sensi della L. n. 2359 del 1865, art. 40 il dodicesimo annuo di cui alla L. n. 865 del 1971, art. 20 e art. 54 del TU espropriazioni.

8. L’accoglimento dei primi tre motivi comporta la cassazione della sentenza, con assorbimento dei motivi quarto e quinto e rinvio per la determinazione delle indennità sulla scorta dei riportati principi.

9. Va, quindi, rilevato che, in sede di difese, i ricorrenti, richiamando dottrina, hanno sollevato il dubbio di legittimità costituzionale della L. n. 2359 del 1865, artt. 39 e 40 per violazione dell’art. 1 prot. Add. alla CEDU, in riferimento all’art. 117 Cost. come interpretati nella sentenza rescindente del 2009, sostenendo che il principio di diritto da essa posto si pone in contrasto con quelli affermati dalla Corte dei diritti umani, secondo cui l’indennità di espropriazione deve porsi in rapporto ragionevole col valore del bene ablato, e tale valore deve tener conto, anche, delle utilità ricavabili dalla res. I ricorrenti hanno, in conclusione, insistito per la cassazione della sentenza e perchè venga “comunque” sollevata la questione di costituzionalità.

10. Al riguardo, occorre osservare che: a) la questione era stata sollevata dagli espropriati innanzi al giudice del rinvio, che l’ha dichiarata inammissibile ritenendo di esser vincolato all’interpretazione dalla legge data dalla sentenza rescindente, cui era chiamato a dare attuazione; b) su tale declaratoria i ricorrenti non hanno formulato alcun motivo nè hanno riproposto la questione in seno al ricorso.

11. Ciononostante la questione stessa non è preclusa. Questa Corte (Cass. n. 27082 del 2007), superando un pregresso indirizzo giurisprudenziale, ha, infatti, affermato, in modo conforme all’interpretazione della Corte costituzionale (cfr. Corte cost. n. 138 del 1977) e che qui si condivide, che l’impossibilità di rimettere in discussione il principio di diritto enunciato dal giudice di legittimità nella sentenza di cassazione con rinvio non deriva dalla formazione di un giudicato sul punto, tanto che la relativa statuizione rimane travolta dallo ius superveniens (e dalla declaratoria di illegittimità costituzionale) il quale, invece, davanti al giudicato (civile) dovrebbe arrestarsi; aggiungendo che il vincolo connesso al principio di diritto nel giudizio di rinvio opera come una preclusione processuale che non si estende all’ipotesi di messa in discussione della legittimità costituzionale della norma come interpretata nella sentenza rescindente, in conformità con la regola della proponibilità della questione di legittimità costituzionale di una norma in ogni grado del processo, regola che non soffre eccezioni nel giudizio di rinvio, tenuto conto che l’effetto vincolante del principio di diritto formulato dalla Corte di cassazione opera con esclusivo riferimento all’interpretazione del contenuto della norma, laddove il fatto che la Corte, interpretando la norma, l’abbia ritenuta valida non costituisce un giudicato implicito della sua validità costituzionale, la cui attestazione non compete al giudice ordinario, ma alla Corte Costituzionale.

12. Ne consegue che la mancata impugnazione del capo della sentenza che, errando sugli effetti vincolanti del principio di diritto, ha dichiarato inammissibile la questione sottopostale, da una parte, e la mancata riproposizione della questione stessa in seno al ricorso (a mente della L. n. 87 del 1953, art. 24, comma 2 in base al quale l’eccezione “può essere riproposta all’inizio di ogni grado ulteriore del processo”) non comportano alcuna preclusione, in quanto gli argomenti svolti in sede di difese possono valere a sollecitare il potere di questa Corte di sollevarla ex officio, e comunque potranno esser svolti innanzi al giudice del rinvio, in conformità della previsione costituzionale (Legge Cost. n. 1 del 1948, art. 1) che non pone alcun limite alla proponibilità o rilevabilità dell’eccezione di incostituzionalità per tutto il corso del giudizio, sol che la norma sospettata sia ancora suscettibile di applicazione nel giudizio stesso.

13. La questione, dunque, astrattamente rilevabile, difetta tuttavia, attualmente, di rilevanza, dato l’accoglimento dei primi tre motivi e la necessità di accertamenti di fatto e, dunque, di un nuovo giudizio di rinvio. Ed, infatti, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 213/2014, emessa proprio in materia d’indennità d’espropriazione (in quel caso relativa alla L. Provincia autonoma Bolzano 15 aprile 1991, n. 10, art. 8, comma 3, in riferimento all’art. 3 Cost., art. 42Cost., comma 3 e art. 117 Cost., comma 1), ha ritenuto inammissibili le questioni sollevate da questa Corte, in un caso omologo a quello in esame in cui si rendeva necessario lo svolgimento di un nuovo giudizio di rinvio, rilevando, appunto, il difetto attuale di rilevanza, in base al principio secondo cui “nella fase rescindente del giudizio di cassazione, il giudice di legittimità si limita a cassare la sentenza impugnata per la dedotta violazione di legge e a devolvere la causa per il giudizio rescissorio ad altro giudice di pari grado rispetto a quello che ha pronunciato la sentenza cassata. Nella sede rescissoria, potranno essere riproposte o sollevate d’ufficio le questioni che non possono trovare ingresso in questa fase di legittimità per mancanza di un interesse attuale e concreto, dovendo la norma in ordine alla quale sono prospettati i dubbi di costituzionalità essere applicata dal giudice di rinvio”.

14. Il giudice del rinvio, che si designa nella Corte d’Appello di Torino in diversa composizione, provvederà, anche, a liquidare le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

Accoglie i primi tre motivi, assorbiti gli altri, cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Torino in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 29 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2017

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