Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13878 del 31/05/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 13878 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA
sul ricorso 5292-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona – del
Direttore Centrale pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende, ope legis;
– ricorrente contro

SGC – SOCIETA’ GESTIONI CAVE A R.L. 07522940639 in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv. ROMANELLI
FRANCESCO, giusta procura speciale a margine del
controricorso e ricorso incidentale;

Data pubblicazione: 31/05/2013

- controricorrente e ricorrente incidentale – ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 10/41/2010 della Commissione
Tributaria Regionale di NAPOLI del 1e.12.09, depositata
il 15/01/2010;

consiglio del 09/05/2013 dal Consigliere Relatore Dott.
SALVATORE BOGNANNI.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
TOMMASO BASILE.

udita la relazione della causa svolta nella camera di

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)
R.G. ric. n. 5292/11

Ricorrente: agenzia entrate
Controricorrente e ric.te incid.le: società S.G.C.-Gestione
Cave srl.

Ordinanza
Svolgimento del processo

1. L’agenzia delle entrate propone ricorso principale per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della
commissione tributaria regionale della Campania n. 10/41/10, depositata il 15 gennaio 2010, con la quale essa rigettava l’appello
della medesima contro la decisione di quella provinciale, sicché
l’opposizione della società S.G.C.-Gestione Cave srl., relativa
alla cartella di pagamento dell’Iva, Irpeg ed Irap per l’anno
2000, veniva ritenuta fondata. In particolare il giudice di secondo grado osservava che il gravame non conteneva motivi fondati per
essere accolto, e che l’agenzia nel corso del giudizio di secondo
grado, giusta le memorie depositate dall’appellata, avrebbe provveduto allo sgravio delle imposte, tranne che soltanto per una
parte residua di modesta entità: €16.753,00. La S.G.C.-Gestione
Cave resiste con controricorso, svolgendo a sua volta quello incidentale condizionato sulla base di un unico motivo.
Motivi della decisione

2. Innanzitutto va rilevato che entrambi i ricorsi va o iuniti ex 335 cpc., essendo stati proposti avverso la medesima decisione.
3. Inoltre va esaminata la questione, di carattere pregiudiziale, sollevata dalla controricorrente, secondo cui il ricorso
sarebbe improcedibile per mancato deposito contestuale ad esso dei
documenti sui quali il medesimo si fonda.
L’eccezione non è fondata, atteso che la ricorrente ha indicato tutti gli atti necessari ad individuare le censure mosse alla
decisione impugnata, riproducendone anche il contenuto in più par-

Oggetto: impugnazione cartella pagamento varie imposte,

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ti, con ciò ovviando esaustivamente alla dedotta mancata e contestuale produzione dei medesimi, essendo perciò l’atto di gravame
autosufficiente sotto questo profilo.
A) Ricorso principale
4. Ciò premesso, col motivo addotto a sostegno del ricorso la

zione, in quanto la CTR non enunciava le ragioni del percorso argomentativo seguito per addivenire al giudizio di fondatezza
dell’impugnazione inerente alla cartella di pagamento, senza peraltro considerare che si trattava soltanto di condono c.d. clemenziale e non premiale, posto che in materia di Iva, imposta
spettante alla CEE, il beneficio in argomento è strutturato in maniera differente rispetto alle altre fattispecie, nel senso che il
relativo procedimento si perfeziona solamente allorché tutte le
rate vengano pagate, e non soltanto la prima, riguardand esso unicamente l’esclusione della sanzione.
Il motivo va condiviso, posto che la sentenza impugnata are
all’evidenza affetta dal vizio di apparente motivazione, d l momento che non è dato rilevare in base a quali dati ed elementi
precisi il giudice di appello avesse tratto la convinzione che la
pratica di condono fosse stata regolare, e che semmai solo una residua parte del debito fiscale dovesse ancora essere versata, addivenendo poi in modo contraddittorio a confermare “in toto” la
sentenza di primo grado con cui la cartella di pagamento era stata
annullata. Invero costituisce vizio di omessa motivazione della
sentenza, denunziabile in sede di legittimità, la mancata indicazione da parte del giudice degli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e logicità del suo ragionamento, e ciò anche quando vengono
in rilievo decisioni su questioni giuridiche condizionate strettamente da un accertamento e da una valutazione di circostanze fattuali (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 23296 del 18/11/2010, n. 27162
del 2009).
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ricorrente deduce violazione di norme di legge, e vizio di motiva-

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Peraltro

“ad abundantiam” – la CTR non considerava che

l’art. 9 bis L. n. 289/02 disciplina l’ipotesi di iscrizione a
ruolo di imposte risultanti da dichiarazioni non versate, o non
pagate per intero, per le quali il condono si perfeziona solamente
col pagamento di tutte le rate, con la conseguenza che soltanto in

della prima rata non rende efficace il relativo procedimento amministrativo. Invero, come questa Corte ha più volte statuito, il
condono previsto all’art. 9 bis della legge n. 289 del 2002, relativo alla possibilità di definire gli omessi e tardivi versamenti
delle imposte e delle ritenute emergenti dalle dichiarazioni presentate, mediante il solo pagamento dell’imposta e degli interessi
od, in caso di mero ritardo, dei soli interessi, senza aggravi e
sanzioni, costituisce una forma di condono clemenziale e non premiale come, invece deve ritenersi per le fattispecie regolate dagli artt. 7,8,9, 15 e 16 della legge n. 289 del 2002, le qua
tribuiscono al contribuente il diritto potestativo di ch
accertamento straordinario, da effettuarsi con regole peculiari
rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che, nell’ipotesi
di cui all’art. 9 bis, non essendo necessaria alcuna attività di
liquidazione ex art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973, in ordine alla
determinazione del “quantum”, esattamente indicato nell’importo
specificato nella dichiarazione integrativa presentata ai sensi
del terzo comma, con gli interessi di cui all’art. 4, il condono è
condizionato dall’integrale pagamento di quanto dovuto e il pagamento rateale determina la definizione della lite pendente solo se
integrale, essendo insufficiente il solo pagamento della prima rata cui non segua l’adempimento delle successive (V. pure Cass.
Sentenze n. 20745 del 06/10/2010, n. 20746 del 06/10/2010).
Dunque sul punto la sentenza impugnata non risulta motivata in
modo adeguato, nonché giuridicamente e logicamente corretto.
B) Ricorso incidentale condizionato
5. Col motivo addotto a sostegno di esso la ricorrente per incidente denunzia violazione di norme di legge, giacche il giudice
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tale ipotesi la sanzione non viene applicata, mentre invece quello

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di appello avrebbe dovuto dichiarare l’improponibilità del gravame, ovvero la cessazione della materia del contendere a seguito
dello sgravio delle imposte.
La censura è inammissibile, perche trattasi di motivo nuovo,
poiché non dedotto nel corso del secondo grado, nel quale, per

vece la riliquidazione delle imposte per il preteso parziale pagamento di esse, con ciò quindi introducendo in sede di legittimità
un “thema decidendum”, differente rispetto a quanto devoluto al
giudice di merito, incorrendo in tal modo nel vizio di ultrapetizione.
6. Ne deriva che il ricorso principale va accolto; l’altro incidentale va dichiarato inammissibile, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione al primo, senza rinvio, posto che la causa può essere decisa nel merito, atteso che non
occorrono ulteriori accertamenti di fatto, ex art. 384, comma 2
cpc., e rigetto del ricorso in opposizione della contribuente avverso la cartella di pagamento.
7. Quanto alle spese del doppio grado, sussis ono giu i motivi per compensarle, mentre le altre di questo giudizio se ono la
soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte
Riuniti i ricorsi, accoglie quello principale; dichiara inammissibile l’altro incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al primo, e, decidendo nel merito, rigetta quello introduttivo; compensa le spese del doppio grado, e condanna la controricorrente al rimborso di quelle di questo giudizio, che liquida
in euro 3.000,00(tremila/00) per onorario, oltre a quelle prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio de a esta SeDEPOSITATO IN CANCELLERIA

stessa ammissione della medesima appellata, essa aveva chiesto in-

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