Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13878 del 23/06/2011

Cassazione civile sez. VI, 23/06/2011, (ud. 27/01/2011, dep. 23/06/2011), n.13878

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 3788-2010 proposto da:

S.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA PACUVIO 34, presso lo studio dell’avvocato ROMANELLI GUIDO,

rappresentata e difesa dall’avvocato BAMBINA ANDREA, giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

GBS S.C.p.A. – Generali Business Solutions S.C.p.A., già Generali

Business Solutions Spa, (già GGL – Gruppo Generali Liquidazione

Danni Spa, Società risultante dalla fusione per incorporazione della

“Gruppo Generali Liquidazione Danni – Società per azioni” nella CST

– Centro Servizi Toro Spa, in persona dei procuratori speciali, quale

mandataria e rappresentante della Società Toro Assicurazioni spa,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo

studio dell’avvocato VINCENTI MARCO, che la rappresenta e difende,

giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

V.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 70/2009 del TRIBUNALE di TRAPANI, SEZIONE

DISTACCATA di ALCAMO del 30/06/09 depositata l’11/08/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARINI Maria Margherita;

udito l’Avvocato Romanelli Guido, (delega avvocato Andrea Bambina),

difensore della ricorrente che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. RUSSO Rosario Giovanni che

nulla osserva.

La Corte letti gli atti depositati:

Fatto

OSSERVA

Al relatore, nominato ai sensi dell’art. 376 cod. proc. civ. è apparso possibile definire il giudizio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1 e pertanto ha redatto la relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., del seguente tenore: “Con sentenza dell’11 agosto 2009 il Tribunale di Trapani rigettava l’appello di S. M. avverso la sentenza di primo grado – che aveva ritenuto l’inammissibilità della sua domanda risarcitoria nei confronti dell’assicurazione per la R.C. per essere stata investita dall’auto del marito in un’area privata (scivolo del garage) – per non essere in grado di valutare tutto il materiale probatorio considerato dal giudice di primo grado poichè mancavano nel fascicolo “attoreo” le foto per individuare il luogo del sinistro “richiamate anche al fine di valorizzare il contenuto delle deposizioni testimoniali”, con conseguente impossibilità di controllare la ricostruzione della dinamica del sinistro effettuata dal giudice di primo grado in base alla quale aveva dichiarato inammissibile la domanda risarcitoria nei confronti dell’assicurazione per la R.C. per essere l’investimento avvenuto in area privata (scivolo del garage).

La soccombente ricorre per “vizio di motivazione circa un asserito punto della controversia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 e per omesso esame di fatto decisivo della controversia” poichè nessuna foto era stata prodotta dall’attrice, come era evidente dall’elenco dei documenti contenuti nel suo fascicolo di parte e dai verbali di udienza, bensì dalla compagnia di assicurazione, come risultava dalla sua memoria di costituzione, e dall’elenco dei documenti dalla stessa prodotti. Quindi o il giudice di appello doveva invitare l’assicurazione a produrre dette foto o doveva decidere la causa in base all’istruttoria agli atti, tenendo conto che le foto erano state prodotte dall’assicurazione per dimostrare che l’auto del V., per le sue dimensioni, non poteva entrare ed uscire dal garage, ma per la tesi attorea, secondo cui l’incidente era avvenuto su strada davanti a detto garage, erano ininfluenti. Il motivo è manifestamente fondato perchè allorquando un documento risulti prodotto nel primo grado del giudizio, la circostanza che al momento della decisione del giudizio di secondo grado esso non si rinvenga nel fascicolo della parte che l’ha prodotto non consente al secondo giudice di porre a carico della parte – o addirittura della controparte, come assume la ricorrente – gli effetti della mancanza dello stesso ai fini dell’onere della prova – dovendo invece valutare, se necessarie, come nella fattispecie, per ricostruire la dinamica del sinistro, la possibilità di ordinare alla parte che lo ha prodotto un nuovo deposito del documento o l’opportunità, in relazione alle allegazioni degli scritti difensivi delle parti, di disporre eventualmente consulenza tecnica per acclarare le circostanze che potevano risultare dal documento” (Cass. 12351/2004, 78/2007). Pertanto il ricorso è da accogliere”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori dei ricorrenti.

Non sono state presentate conclusioni scritte nè memorie.

All’adunanza del 27 gennaio 2011 è comparso il difensore della ricorrente. Il pubblico ministero non ha mosso rilievi alla relazione.

Diritto

RITENUTO

Il collegio non ha condiviso la relazione. Il giudice di appello ha accertato in linea di fatto che “le fotografie (riproducenti il luogo del sinistro)……. erano allegate al fascicolo attoreo e che… non figurano più tra i documenti presenti nel fascicolo di ufficio e nei rispettivi fascicoli di parte”.

Deducendo la ricorrente che in realtà tali fotografie non erano state da lei prodotte bensì dalla Toro assicurazione, convenuta, la stessa prospetta un1 erronea percezione da parte del giudice del merito di una circostanza di fatto in contrasto con le risultanze degli atti del processo, censura che doveva esser fatta valere a mezzo del ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4 e non con ricorso per cassazione quale vizio di motivazione (ex multis Cass. 5251 e 24166/2006).

Pertanto il ricorso è da dichiarare inammissibile.

5. – La natura dell’errore induce a compensare le spese del giudizio di cassazione con la resistente, mentre non si deve provvedere nei confronti di V.S..

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese con la Toro assicurazioni.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta civile – 3, il 27 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2011

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