Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13878 del 22/05/2019

Cassazione civile sez. I, 22/05/2019, (ud. 13/03/2019, dep. 22/05/2019), n.13878

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 13761/2018 proposto da:

T.S., elettivamente domiciliato in Roma, Via Flaminia n. 56,

presso lo studio dell’Avvocato Roberto Fiocca, rappresentato e

difeso dall’Avvocato Paolo Sassi giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO del 20/3/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/3/2019 dal cons. Dott. PAZZI ALBERTO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto in data 20 marzo 2018 il Tribunale di Campobasso respingeva il ricorso proposto da T.S. avverso il provvedimento di diniego di protezione internazionale emesso dalla locale Commissione territoriale al fine di domandare il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 2 e 14 e del diritto alla protezione umanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

In particolare il Tribunale rilevava che i motivi costituenti il presupposto del ricorso non erano riconducibili alle ipotesi di persecuzione previste dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 1, lett. e), e comunque negava che il diritto al rifugio potesse conseguire alla mera deduzione di una generica gravità della situazione politico-economica del paese d’origine e di una mancanza dell’esercizio delle libertà democratiche.

Nel contempo il collegio di merito riteneva che non sussistessero i presupposti per invocare la protezione sussidiaria, vista la situazione del paese di provenienza e valutata tale situazione in relazione ai motivi di allontanamento narrati.

Del pari il Tribunale escludeva che il richiedente asilo si trovasse in una condizione di peculiare vulnerabilità tale da giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria richiesta, in mancanza di elementi che dimostrassero la sussistenza di ragioni umanitarie.

2. Ricorre per cassazione avverso questa pronuncia T.S., al fine di far valere due motivi di impugnazione.

Resiste con controricorso il Ministero dell’Interno.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3.1 Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8,D.Lgs. n. 25 del 2007, art. 1, lett. e) e g), artt. 3, 14 e art. 16, comma 1, lett. b) nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, costituito dalla mancata valutazione della vicenda personale del richiedente e della situazione esistente in Guinea: il Tribunale avrebbe a torto rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, senza valutare correttamente la vicenda personale del richiedente asilo e omettendo di tenere conto che anche le difficoltà di carattere economico dovevano essere tenute in considerazione a tal fine, nel caso in cui fossero state il risultato di una persecuzione o una discriminazione così grave da potersi considerare persecutoria; il Tribunale avrebbe poi dovuto considerare, in linea con quanto già avevano statuito altri giudici di merito, che la (OMISSIS) era caratterizzata da crescente insicurezza, precarie condizioni di vita e violazione dei diritti umani da parte delle forze di sicurezza, imponendosi così il riconoscimento della protezione sussidiaria richiesta.

3.2 La doglianza risulta inammissibile rispetto a entrambi i profili di critica dedotti.

3.2.1 In merito al riconoscimento dello status di rifugiato, è sufficiente osservare che il Tribunale, all’esito della valutazione tanto del racconto del richiedente asilo quanto delle condizioni del suo paese di origine, ha escluso il ricorrere dei presupposti per il riconoscimento di questa forma di protezione.

La critica in esame, sotto le spoglie della eccepita violazione di legge sostanziale, tenta di introdurre un sindacato di fatto sull’esito della prova e in questo modo – senza confrontarsi con la motivazione offerta dal Tribunale e limitandosi a reiterare il tenore delle difese già illustrate nella precedente sede processuale – si riduce all’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, critica che però è estranea all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la quale è sottratta al sindacato di legittimità; ciò tanto più alla luce di fatti (quali difficoltà economiche conseguenti a una persecuzione o a una discriminazione grave e aventi, come tali, natura persecutoria) che non sono stati in alcun modo affrontati dal Tribunale all’interno della decisione impugnata e che il ricorrente non spiega se e dove fossero stati allegati in sede di merito.

3.2.2 La proposizione del ricorso al Tribunale nella materia della protezione internazionale dello straniero non si sottrae all’applicazione del principio di allegazione dei fatti posti a sostegno della domanda, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass. 17069/2018, Cass. 27336/2018, Cass. 3016/2019).

In difetto di allegazioni circa la sussistenza di ragioni tali da comportare – alla stregua della normativa sulla protezione internazionale – per il richiedente un pericolo di un grave pregiudizio alla persona, in caso di rientro in patria, la vicenda narrata deve, pertanto, considerarsi di natura strettamente privata, come tale al di fuori dai presupposti per l’applicazione della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14 (Cass. 3758/2018).

E’ poi dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile ad una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base ad un accertamento che deve essere aggiornato al momento della decisione (Cass. 17075/2018).

Nella specie il Tribunale – come affermato dallo stesso ricorrente – ha accertato che: i) i fatti allegati dall’istante appartengono alla sfera personale del medesimo e sono avulsi dal contesto socio-politico della (OMISSIS); ii) la narrazione del migrante non risulta attendibile, specie con riferimento al timore di essere ucciso; iii) la situazione del paese d’origine, stando ai dati acquisiti da fonti internazionali (Amnesty) oltre che del Ministero degli Esteri, non è tale da comportare il rischio per l’incolumità del richiedente; iv) anche l’epidemia di ebola è cessata.

La censura in esame in realtà cerca di sovvertire l’esito di queste valutazioni, proponendo una diversa lettura dei fatti di causa, e si traduce così in una inammissibile richiesta di rivisitazione del merito della controversia.

4.1 Il secondo mezzo lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio costituito dalla mancata valutazione della situazione esistente in (OMISSIS): posto che i seri motivi necessari per il riconoscimento di questa forma di protezione possono essere ricondotti a situazioni tanto soggettive quanto oggettive relative al paese di provenienza, il Tribunale avrebbe omesso di considerare che le condizioni di vita del richiedente asilo nel paese di origine, dove vi era una situazione di insicurezza e instabilità tale da determinare la violazione dei diritti fondamentali della persona, sarebbero oggettivamente del tutto inadeguate, così come non avrebbe considerato la particolare situazione di vulnerabilità del migrante, che ha perso l’intera famiglia all’età di quindici anni ed è affetto da un disturbo della memoria.

4.2 Il motivo è inammissibile.

4.2.1 Il ricorrente assume che il Tribunale avrebbe omesso di apprezzare la situazione di vulnerabilità conseguente alla sua storia familiare e al disturbo della memoria che lo affligge.

Una simile critica innanzitutto non si confronta in alcun modo con la motivazione offerta dal collegio di merito ed è priva del carattere di riferibilità al decreto impugnato, il quale al contrario, dopo aver registrato il racconto del richiedente asilo in merito alla perdita della famiglia, ha negato l’attendibilità della narrazione e non ha ravvisato l’esistenza di peculiari esigenze familiari che costituissero un fattore di vulnerabilità apprezzabile ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, dovendosi così escludere che questa circostanza non sia stata apprezzata.

Il Tribunale invece non ha fatto il minimo cenno al disturbo della memoria che affliggerebbe il ricorrente, nè dalla lettura della decisione (che esclude problemi di salute) si evince che la questione fosse stata posta dal ricorrente; dalla narrativa del ricorso per cassazione, come pure dallo svolgimento dei motivi, non risulta poi che il reclamante, nel corso del giudizio di merito, avesse allegato una simile patologia; sicchè trova applicazione il principio secondo cui, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni comportanti accertamenti in fatto di cui non vi sia cenno nella decisione impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo a questa Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 6089/2018).

4.2.2 La ratio della protezione umanitaria – nel regime previgente applicabile alla fattispecie concreta (Cass. 4890/2019) – è data dalla necessità di non esporre i cittadini stranieri al rischio di condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo di diritti della persona che ne integrano la dignità; in questa prospettiva la situazione di vulnerabilità non va intesa in senso astratto, ma deve essere calata nella complessiva condizione del richiedente e tratta da indici soggettivi e oggettivi (questi ultimi riferibili al paese di origine).

Il Tribunale ha operato una simile valutazione escludendo la sussistenza di fattori di vulnerabilità oggettivi ricollegati alla condizione del paese (la cui situazione è parsa non allarmante) o soggettivi, tenuto conto che il ricorrente non ha allegato nessuno specifico elemento di vulnerabilità rilevante ai fini della protezione umanitaria.

Anche sotto questo profilo risulta inammissibile la prospettazione di una diversa lettura e interpretazione delle risultanze istruttorie e delle informazioni raccolte sulla situazione socio-politico-economica del paese, trattandosi di censura attinente al merito, la cui valutazione è attribuita in via esclusiva al relativo giudice.

5. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.100, oltre spese generali prenotate a debito, accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2019

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