Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13877 del 31/05/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 13877 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA
sul ricorso 4978-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in

sona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;
– ricorrente contro
BISOGNO TOMMASO;
– intimato avverso la sentenza n. 18/02/2010 della Commissione
Tributaria Regionale di NAPOLI – Sezione Staccata di
SALERNO del 19.11.09, depositata il 21/01/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

Data pubblicazione: 31/05/2013

consiglio del 09/05/2013 dal Consigliere Relatore Dott.
SALVATORE BOGNANNI.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.

TOMMASO BASILE.

1

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)
R.G. ric. n. 4978/11

Ricorrente: agenzia entrate
Intimato: Tommaso Bisogno

Ordinanza
Svolgimento del processo

1. L’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della commissione
tributaria regionale della Campania, sez. stacc. di Salerno, n.
18/02/09, depositata il 21 gennaio 2010, con la quale essa accoglieva l’appello di Tommaso Bisogno contro la decisione di quella
provinciale, sicché l’opposizione del contribuente, inerente al
silenzio-rifiuto di revoca in autotutela della cartella di p
mento delle imposte complementari di registro ed Invim, dov
seguito dell’accertamento di maggior valore per la vendita di un
terreno edificabile, che invece era stato indicato nel rogito come
agricolo, veniva accolta. In particolare il secondo giudice osservava che il silenzio-rifiuto in autotutela era illegittimo, posto
che la cartella di pagamento ben poteva essere annullata in egual
modo, anche se era stata emessa a seguito del passaggio in giudicato della sentenza concernente l’impugnazione dell’avviso di accertamento da parte di Bisogno, non rilevando che egli fosse rimasto definitivamente soccombente, dal momento che l’agenzia deve
sempre provvedere alla revoca degli atti in autotutela allorquando
essi non riflettano la capacità contributiva del contribuente. Bisogno non si è costituito.
Motivi della decisione

2. Col motivo addotto a sostegno del ricorso la ricorrente deduce violazione di norme di legge, in quanto il giudice di appello
non considerava che la mancata revoca della cartella in autotutela
era dovuta al fatto che questa era seguita a sentenza passata in
giudicato, perché non impugnata dall’intimato dopo che egli aveva

Oggetto: impugnazione rifiuto sgravio imposta registro,

2

proposto opposizione all’avviso di accertamento di maggior valore,
sicché si trattava di provvedimento non impugnabile, né la cartella era revocabile.
Il motivo è fondato, atteso che in realtà il contribuente non
aveva impugnato la cartella per vizi propri, sicché quel provvedi-

pugnabile, ma addirittura costituiva un atto obbligato ex art. 2,
comma 2 DM. n. 337/97, essendo la cartella consequenziale al passaggio in giudicato della sentenza, con cui l’impugnazione
dell’avviso di accertamento del maggior valore era stata rigettata, senza alcun gravame interposto dall’interessato. Invero il
contribuente ormai non poteva più contestare la fondatezza della
pretesa tributaria (Cfr. anche Sezioni Unite: n. 3698 del 2009, n.
16097 del 2009). Del resto, com’è noto, l’atto con il quale l’Amministrazione manifesti il rifiuto di ritirare, in via di autotutela, un atto impositivo divenuto definitivo, non rientra nella
previsione di cui all’ art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.
546, e non è quindi impugnabile, sia per la discrezionalità da cui
l’attività di autotutela è connotata in questo caso, sia perché,
altrimenti, si darebbe ingresso ad una inammissibile controversia
sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo ( ure
Sez. U, Sentenza n. 3698 del 16/02/2009).
Dunque sul punto la sentenza impugnata non ri lt mot ata in
modo giuridicamente corretto.
3. Ne deriva che il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della decisione impugnata, senza rinvio, posto che la causa
può essere decisa nel merito, atteso che non occorrono ulteriori
accertamenti di fatto, ex art. 384, comma 2 cpc., e rigetto del
ricorso in opposizione del contribuente avverso il silenziorifiuto di sgravio della cartella di pagamento.
4. Quanto alle spese del doppio grado, sussistono giusti motivi per compensarle, mentre le altre di questo giudizio seguono la
soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
2

mento di rigetto per la revoca in autotutela non solo non era im-

3

La Corte
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, decidendo
nel merito, rigetta quello introduttivo; compensa le spese del
doppio grado, e condanna l’intimato al rimborso di quelle di questo giudizio, che liquida in euro 1.000,00(mille/00) per onorario,

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2013.

oltre a quelle prenotate a debito.

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