Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13877 del 09/06/2010

Cassazione civile sez. II, 09/06/2010, (ud. 21/04/2010, dep. 09/06/2010), n.13877

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COSTRUZIONI GENERALI 90 SRL IN LIQUIDAZIONE (OMISSIS), in persona

del Liquidatore pro tempore C.G., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 12 SC. A-4, presso lo studio

dell’avvocato DI LORENZO FRANCO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.S. (OMISSIS), M.D.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA A

MANCINI 4, presso lo studio dell’avvocato GAGLIARDI VANIA, che li

rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 5165/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 02/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/04/2010 dal Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo;

udito l’Avvocato DI LORENZO Franco, difensore del ricorrente che ha

chiesto accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato GAGLIARDI Vania, difensore dei resistenti che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con appello del 17 luglio 2002 D.S. e M.D. chiedevano la riforma della sentenza del Tribunale di Roma 14 giugno 2001 che, decidendo sulla opposizione a d.i. proposta dalla Costruzioni 90 srl, nei loro confronti, aveva dichiarato inefficace detto decreto emesso per L. 92.000.000 e condannato la societa’ solo a L. 7.000.000 oltre interessi con compensazione parziale delle spese. Gli appellanti censuravano la sentenza di primo grado per l’inammissibilita’ del disconoscimento della sottoscrizione del contratto (OMISSIS) operato dalla Costruzioni 90, non avendo la societa’ mai contestato prima la scrittura anzi avendovi dato esecuzione, perche’ le ricevute prodotte attestavano l’intervenuto accordo.

L’appellata svolgeva appello incidentale circa l’importo dovuto. La Corte di appello di Roma condannava la Costruzioni generali 90 al pagamento di Euro 42.349,46 e compensava le spese, osservando che era fondata la censura sulla ratifica del contratto sottoscritto da rappresentante senza poteri per intervenuta esecuzione; le ricevute di pagamento sottoscritte dagli appellanti relative alla consegna di alcuni assegni, effettuata dalla societa’ ai due architetti, facevano rilevare l’imputazione di pagamento al disciplinare stipulato il (OMISSIS); alla data di emissione del d.i. i sei progetti erano stati redatti e approvati; i tre soci si alternavano nella carica di amministratori; dalla ratifica discendeva la conferma delle modalita’ di pagamento e l’avvenuta esecuzione delle prestazioni non era stata mai contestata.

Ricorre la Costruzioni Generali 90 srl in liquidazione con due motivi, illustrati da memoria, resistono le controparti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo si denunzia violazione dei principi generali in tema di prova, artt. 116, 214 e 215 c.p.c., art. 2697 c.c., e degli artt. 1398 e 1399 c.c..

La motivazione della corte territoriale e’ illogica ed incongrua in ordine alla inammissibilita’ del disconoscimento.

Col secondo motivo si lamentano omessa pronuncia ed omessa motivazione perche’ l’appello incidentale riguardava un mero errore di calcolo sul quale la Corte di appello non si e’ pronunziata.

Le censure non meritano accoglimento.

In ordine alla prima, che pur titolata sotto il profilo della violazione di legge, in effetti attacca la motivazione, la sentenza ha analiticamente spiegato come la ratifica dovesse desumersi dalla intervenuta esecuzione, circostanza sostanzialmente non contestata.

La giurisprudenza richiamata dalla ricorrente circa la possibilita’ di ratifica del contratto concluso dal falsus procurator si ritorce contro la tesi qui ribadita mentre nessun giovamento puo’ essere accordato al riferimento alla dichiarazione del sig. F., che avrebbe riconosciuto di essere sprovvisto dei poteri, perche’ la sentenza l’ha esaminata deducendo che lo stesso aveva sottoscritto il contratto, anche se non era piu’ amministratore, perche’ vi era urgenza di avviare le pratiche e condotto nell’interesse della societa’ le trattative con i professionisti, circostanze note a D. N., legale rappresentante.

Da quanto dedotto e dal fatto che i tre soci si alternassero nella carica di amministratori, la sentenza e’ arrivata alla conclusione che la societa’, pur a conoscenza della sottoscrizione del F. e non del D.N., ne avesse ratificato l’operato, tanto piu’ che si era avvalsa dell’opera dei due architetti ed aveva realizzato il complesso sulla base dei due progetti.

Deve, comunque, rilevarsi che e’ questione nuova e non decisiva quella relativa alle clausole vessatorie, proposta in ricorso.

La seconda censura, oltre ad essere generica, non riportando gli atti indicati, contesta in sostanza la possibilita’ di un rigetto implicito dell’appello incidentale, a seguito dell’accoglimento del principale, senza considerare che, dalla ratifica della scrittura, la sentenza ha fatto derivare le indicate modalita’ di pagamento, ed ha ridotto l’importo del d.i. da L. 92.000.000 a L. 82.000.000, pari ad Euro 42.349,47, stante l’espressa dichiarazione degli opposti in tal senso.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese liquidate in Euro 2700,00 di cui 2500,00 per onorari, oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 21 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2010

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