Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13877 del 07/07/2016


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Cassazione civile sez. lav., 07/07/2016, (ud. 13/04/2016, dep. 07/07/2016), n.13877

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2232/2015 proposto da:

F.G., C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 5, presso lo studio

dell’avvocato GIOVANNI TRIPODI, che lo rappresenta e difende giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

CERAMICA FLAMINIA S.P.A., P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ULPIANO 29, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO FORTUNA, che

la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso a sentenza n. 9116/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 11/11/2014 r.g.n. 3026/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/04/2016 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;

udito l’Avvocato CORTI FABIO per delega Avvocato TRIPODI

GIOVANNI;

udito l’Avvocato FORTUNA ALESSANDRO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con sentenza dell’11 novembre 2014, la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Viterbo circa la legittimità del licenziamento intimato per giunta causa dalla Ceramica Flaminia Spa nel confronti di F.G. in data 10 ottobre 2012.

La Corte territoriale, uniformemente al giudizio già espresso in primo grado sia nella fase sommaria che nella fase di opposizione del rito di cui alla L. n. 92 del 2012, art. 1, commi 47 e segg., ha ritenuto la sussistenza dell’addebito risoltosi “nel rifiuto di riconoscere il potere del datore di lavoro di conformare la prestazione lavorativa del dipendente”, condotta qualificabile come insubordinazione.

2.- Per la cassazione di tale sentenza F.G. ha proposto ricorso affidato a tre motivi. La Ceramica Flaminia Spa ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3.- Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., nonchè omesso ed insufficiente esame delle dichiarazioni del legale rappresentante della Ceramica Flaminia Spa rese in sede di interrogatorio formale.

Con il secondo mezzo di gravame si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame ed omessa ammissione delle prove richieste dal F..

Con il terzo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione “del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, artt. 50 e 51” nonchè “assenza dei requisiti di gravità e proporzionalità del fatto contestato in relazione alla sanzione del licenziamento disciplinare intimato”, in quanto sarebbe stata sufficiente una sanzione conservativa.

4.- Il ricorso non può trovare accoglimento.

Con i motivi, anche ove si denuncia formalmente la violazione di disposizioni di legge o di contratto collettivo (peraltro neanche specificamente individuato), nella sostanza si contesta l’accertamento operato dai giudici del merito in ordine alla ritenuta legittimità del licenziamento, criticando per vari profili l’indagine istruttoria compiuta dai giudici del merito.

Invero, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il vizio di violazione di norme di diritto consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie normativa astratta e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di una errata ricostruzione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. n. 7394 del 2010 e, negli stessi termini, Cass. n. 14468 del 2015).

Nella specie con tutte le censure il ricorrente si duole sostanzialmente della pretesa errata valutazione dei fatti di causa ad opera della Corte di Appello, in modo difforme dalle attese patrocinate dalla parte, sicchè si tratta di doglianze che esulano dall’ambito del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Esse, attenendo alla ricostruzione dei fatti ed alla loro valutazione, per le sentenze come quella della Corte romana pubblicata in data 1 novembre 2014 e quindi dopo il trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore della L. 7 agosto 2012, n. 134 (pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’11.8.2012), di conversione del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, sono sindacabili in sede di legittimità solo nella ipotesi di “omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti”.

Ma detto vizio non può essere denunciato per i giudizi di appello instaurati successivamente alla data sopra indicata (del richiamato D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2) – come nella specie – con ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado, qualora il fatto sia stato ricostruito nei medesimi termini dai giudici di primo e di secondo grado (art. 348 ter c.p.c., u.c.). Ossia il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non è deducibile in caso di impugnativa di pronuncia c.d.

doppia conforme (v. Cass. n. 23021 del 2014).

La disposizione è applicabile anche al reclamo che ci occupa disciplinato dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, commi da 58 a 60, che ha natura sostanziale di appello, dalla quale consegue la applicabilità della disciplina generale dettata per le impugnazioni dal codice di rito, se non espressamente derogata (in tal senso Cass. n. 23021 del 2014; conforme: Cass. n. 4223 del 2016).

5.- Per tali ragioni il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.

Poichè il ricorso per cassazione risulta nella specie notificato in data 10 gennaio 2015 occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 4.600,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% nonchè accessori secondo legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2016

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