Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13876 del 31/05/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 13876 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA
sul ricorso 4971-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;
– ricorrente contro

RENSI LORENZO CELESTINO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 6/6/2010 della Commissione
Tributaria Regionale di VENEZIA-MESTRE del 10.11.09,
depositata il 05/01/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

Data pubblicazione: 31/05/2013

consiglio del 09/05/2013 dal Consigliere Relatore Dott.
SALVATORE BOGNANNI.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.

TOMMASO BASILE.

I

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione SESTA (Tributaria)

R.G. ric. n. 4971/11
Ricorrente: agenzia entrate
Intimato: Lorenzo Celestino Rensi

Ordinanza
Svolgimento del processo

1. L’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale del Veneto n. 6/6/10, depositata il 5 gennaio
2010, con la quale essa rigettava l’appello della medesima contro
la decisione di quella provinciale, sicché l’opposizione di Lorenzo Celestino Rensi, relativa alla cartella di pagamento dell’Irpef
per l’anno 2002, notificata, a seguito della liquidazione della
dichiarazione del reddito, dalla concessionaria società Uniriscossioni Spa., veniva accolta. In particolare il giudice di secondo
grado osservava che la compensazione addotta dall’appellante con
il credito d’imposta negli anni successivi del 2003 e 2004 costituiva una eccezione nuova rispetto al primo grado, senza peraltro
che l’errore di compilazione della dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente, avesse cagionato danno all’Erario, giacché si era trattato soltanto di errore materiale. Rensi non s
costituito.
Motivi della decisione
i

2. Col primo motivo la ricorrente deduce violazione i orma
di legge, in quanto la CTR non considerava che alcuna nuova questione era stata mai sollevata in secondo grado rispetto
all’originario oggetto ed alle ragioni opposte al ricorso introduttivo, come devoluti in prime cure, posto che sin dall’atto di
controdeduzioni l’agenzia aveva eccepito non l’errore materiale
nella compilazione della dichiarazione del reddito mediante
l’omissione di alcuna indicazione nel quadro RN rigo 31, bensì
quella relativa alla compensazione col credito d’imposta di
i

Oggetto: impugnazione cartella pagamento Irpef,

2

t

C11.664,00, nonostante che invece questa fosse stato effettuata
col debito proprio nel modello F24, e quindi il credito stesso
fosse stato già fruito, mentre invece veniva riportato una seconda
volta addirittura per gli anni successivi, e cioè il 2003, come
pure il 2004, con l’evidente rischio per l’erario che esso venisse

Il motivo, che però viene assorbito dal secondo, da esaminare
da qui a poco, formalmente è fondato, anche se improduttivo di effetti per la statuizione di merito, posto che semmai si trattava
solamente di maggiore specificazione del “thema decidendum” posto
all’esame del giudice di prime cure, e non invece di domanda o eccezione nuova, dal momento che sin dal primo grado del giudizio
l’agenzia aveva contestato l’esistenza del credito d’imposta in
argomento, perché già portata in compensazione sin dal 2002,
trimenti ci sarebbe stata una doppia fruizione di esso d
del contribuente stesso, con evidente danno per l’Erario. n -ro,
com’è noto, si ha “mutatio libelli” quando si avanzi una pretesa
obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un “petitum” diverso e più ampio oppure una “causa petendi”
fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo
che si ponga al giudice un nuovo tema d’indagine e si spostino i
termini della controversia, con l’effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo. Si ha, invece, semplice “emendatio” quando si incida sulla
“causa petendi”, in modo che risulti modificata soltanto l’interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del
diritto, oppure sul “petitum”, nel senso di ampliarlo o limitarlo
per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento
della pretesa fatta valere, come nella specie dall’amministrazione
(Cfr. anche Cass. Sentenze n. 17457 del 27/07/2009, n. 17300 del
2008).
3. Col secondo motivo la ricorrente deduce il vizio di insufficiente motivazione, giacché il giudice di appello non enunciava
2

utilizzato più volte.

3

adeguatamente le ragioni, in virtù delle quali riteneva che la
mancata indicazione del credito di C11.664 / 00, nell’apposito quadro della dichiarazione dei redditi, nonostante già compensato
nell’anno 2002 col modello £24, e invece ancora riportato
nell’anno d’imposta successivo, e cioè il 2003, costituiva solo un

mentre invece si trattava piuttosto di un tentativo di doppia
fruizione dell’agevolazione col riportare lo stesso creleito
anni successivi.
La censura non va condivisa, posto la CTR evidenzia

ompiu-

tamente il percorso argomentativo col quale perveniva a a convinzione che si fosse trattato solo di errore formale, il quale però
non cagionava alcun danno erariale, in quanto era pacifico il fatto che in realtà la compensazione, anche se era stata effettuata
col Modello F24, tuttavia non era stata riportata nella dichiarazione presenta nel 2002, bensì in quella del 2003, e cioè con
preciso riferimento all’anno d’imposta in questione, sicché alcun
tentativo di doppia fruizione del beneficio poteva configurarsi.
Dunque sul punto la sentenza impugnata risulta motivata in modo adeguato.
4. Ne deriva che il ricorso va rigettato.
5. Quanto alle spese del giudizio, non si fa luogo ad alcuna
statuizione, stante la mancata attività difensiva dell’intimato.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell sesta Sezione civile, il 9 maggio 2013.

mero errore formale, che non cagionava alcun danno all’erario,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA