Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13876 del 20/05/2021

Cassazione civile sez. I, 20/05/2021, (ud. 06/10/2020, dep. 20/05/2021), n.13876

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 11031/2019 proposto da:

K.S.S., elettivamente domiciliato in Roma, alla piazza

Mazzini 8, presso lo studio dell’avv. Salvatore Fachile,

rappresentato e difeso dall’avv. Daniele Valeri, come da procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, elettivamente domiciliato in Roma, via dei

Portoghesi 12, presso la sede dell’Avvocatura dello Stato, che lo

rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1991/2018 della CORTE d’APPELLO di ANCONA,

depositata il 1/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

6/10/2020 dal Consigliere Dott. Luca Solaini.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte d’Appello di Ancona, con sentenza del 1.10.2018, ha respinto il gravame proposto da K.S.S., cittadino del Ghana richiedente asilo, avverso l’ordinanza del Tribunale di Ancona che, confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale, gli aveva negato il riconoscimento della protezione internazionale, anche nella forma sussidiaria, e di quella umanitaria.

Il ricorrente aveva riferito di essere stato denunciato dal primogenito del compagno della madre, uomo ricco e potente, perchè, nel corso di una lite, lo aveva strattonato, e di aver lasciato il Ghana dopo essere sfuggito alla polizia, venuta ad arrestarlo.

La corte distrettuale, pur giudicando credibile il racconto, ha ricondotto la vicenda ad un conflitto di natura esclusivamente familiare o, al più, ad una questione di giustizia privata, esulante dai presupposti per la concessione dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b); ha inoltre escluso che il Ghana versi in una situazione di conflitto armato generalizzato, tale da giustificare il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi del cit. art. 14, lett. c), ed ha infine rilevato che il ricorrente non aveva allegato specifici profili di sua vulnerabilità ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie.

Contro la sentenza K.S.S. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente denuncia nell’ordine:

i) violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, art. 27 bis, comma 1 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, lamentando che la corte del merito, pur ritenendolo credibile, non si sia fatta carico di verificare, attivando i propri poteri istruttori d’ufficio, quale sia la situazione della giustizia nel suo Paese d’origine e se pertanto egli non corra il rischio di essere ingiustamente incarcerato e di essere sottoposto, una volta in prigione, a trattamenti inumani o degradanti;

ii) nullità della sentenza per motivazione apparente in ordine al rigetto della domanda di protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b);

iii) violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per avere la corte d’appello respinto la domanda di riconoscimento della protezione umanitaria senza compiere il dovuto esame comparativo fra la sua condizione attuale e quella in cui egli si troverebbe in caso di rimpatrio;

iv) violazione dell’art. 10 Cost., comma 3, per il mancato riconoscimento del diritto di asilo.

Il primo e il secondo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, perchè connessi, sono fondati, con assorbimento del terzo e del quarto.

La corte del merito, una volta ritenute credibili le dichiarazioni di S. (con accertamento che, non essendo stato impugnato dal Ministero controricorrente, è coperto da giudicato interno) non poteva infatti limitarsi a ricondurle, in via meramente assertiva, ad una vicenda di natura familiare o “di giustizia privata”, esulante dai presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, ma avrebbe dovuto verificare, avvalendosi dei propri poteri istruttori d’ufficio, se il Ghana assicuri ai propri cittadini il diritto alla difesa e ad un processo equo, non condizionato dalle pressioni della parte più influente (per condizioni economiche o sociali), e se potesse ritenersi sussistente l’ulteriore pericolo paventato dal migrante, di poter subire in carcere maltrattamenti e/o torture da parte della polizia.

Costituisce infatti principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che “nei giudizi di protezione internazionale l’esame officioso della situazione generale esistente nel Paese di origine del cittadino straniero svolto dal giudice del merito deve essere specifico (ovvero volto ad indagare se dalla vicenda, ritenuta credibile, possano derivare gli abusi e le sopraffazioni rappresentati dal migrante) e dar conto delle fonti di informazione consultate. Ne consegue che incorre nella violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, oltre che nel vizio di motivazione apparente, la pronuncia che, nel prendere in considerazione la situazione generale esistente nel Paese di origine del cittadino straniero, si limiti a valutazioni solo generiche o comunque non individui le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte” (Cass. n. 11101/19, 9230/2020, 13449/19).

Nel caso di specie, peraltro, la corte d’appello non solo non ha citato alcuna fonte informativa a supporto della motivazione di rigetto della domanda di protezione sussidiaria, ma neppure si è fatta carico di chiarire quale significato abbia inteso attribuire all’espressione “questione di giustizia privata” nè perchè, in base ad essa, potesse ritenersi giustificato l’arresto del ricorrente.

L’accoglimento dei motivi comporta la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio del processo alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2021

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