Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13876 del 07/07/2016


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Cassazione civile sez. lav., 07/07/2016, (ud. 13/04/2016, dep. 07/07/2016), n.13876

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1482/2015 proposto da:

ALL SERVICE AND OTHER S.R.L., P.I. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell’avvocato

FRANCESCO GHERA, rappresentata e difesa dall’avvocato DOMENICO

GAROFALO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.E., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA SAN TOMMASO D’AQUINO 90, presso lo studio

dell’avvocato ANDREA QUATTROCCHI, rappresentata e difesa

dall’avvocato SALVATORE SPANO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 269/2014 della CORTE D’APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, depositata il 16/06/2014 r.g.n.

484/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/04/2016 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;

udito l’Avvocato SCAPPATURA PATRIZIA per delega Avvocato GAROFALO

DOMENICO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con sentenza del 3 luglio 2014, la Corte di Appello di Lecce –

sezione distaccata di Taranto ha integralmente confermato la pronuncia di primo grado emessa su ricorso di C.E. nei confronti di All Service and Other Service Srl nella parte in cui aveva così disposto: “dichiara inefficace il licenziamento intimato alla ricorrente e condanna la società… a pagare le retribuzioni omesse a decorrere dal 20.8.2007 fino alla effettiva reintegrazione, nonchè al versamento dei relativi contributi”.

La Corte territoriale – per quanto qui interessa – ha esaminato il motivo di gravame della società con cui si eccepiva la violazione “del principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato” perchè, al cospetto di un ricorso della C. in cui veniva chiesto, quale conseguenza dell’illegittimità del licenziamento, la condanna della datrice di lavoro al pagamento di 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto e, comunque, di una somma non inferiore a 2,5 mensilità, il primo giudice aveva ordinato la reintegrazione della lavoratrice, ponendo a carico dell’azienda tutte le retribuzioni non versate dal recesso sino all’effettivo ripristino del rapporto.

La Corte ha ritenuto infondata la censura in quanto, una volta accertato che il licenziamento era privo della forma scritta, “l’unica sanzione che consegue è l’inefficacia ad estinguere il rapporto di lavoro, che permane integro”, per cui “alcun limite poteva e può ravvisarsi nella domanda di condanna proposta dalla lavoratrice e contenuta nel numero delle mensilità previste dalla L. n. 604 del 1966”.

2.- Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso affidato a tre motivi, illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c.. La C. ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3.- Con il primo motivo si denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., nella forma del vizio di ultrapetizione.

Si deduce che la lavoratrice nell’atto introduttivo del giudizio non aveva mai chiesto, “con riferimento al capo condannatorio della domanda, nè la reintegrazione nel posto di lavoro ex art. 18 Statuto dei Lavoratori, nè la corresponsione degli emolumenti non percetti nè, tantomeno, la regolarizzazione della posizione contributiva”. In particolare si eccepisce che, a fronte di una domanda attorea con cui veniva chiesto, quale conseguenza dell’illegittimità del licenziamento, la condanna della datrice di lavoro al pagamento di 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto e, comunque, di una somma non inferiore a 2,5 mensilità, il primo giudice non poteva ordinare la reintegrazione della lavoratrice, ponendo a carico dell’azienda tutte le retribuzioni non versate dal recesso sino all’effettivo ripristino del rapporto.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 18 della Statuto dei Lavoratori, della L. n. 604 del 1966, art. 2, comma 3, degli artt. 1217, 1218, 1223 e 1453 c.c..

Si lamenta che la Corte di Appello erroneamente avrebbe ritenuto che, dalla declaratoria di inefficacia del licenziamento per vizi di forma di un dipendente di una impresa nell’area della tutela obbligatoria, discendesse per un verso il ripristino del rapporto di lavoro e, per altro verso, l’applicazione delle tutele di cui della L. n. 300 del 1970, art. 18. Si sostiene altresì che, in ogni caso, la società non avrebbe potuto essere condannata al pagamento di tutte le retribuzioni medio tempore maturate a far data dal licenziamento ma solo a partire dalla messa in mora, nella specie non ravvisabile neanche nel ricorso introduttivo del giudizio. In ulteriore subordine si eccepisce che comunque il risarcimento avrebbe dovuto arrestarsi alla sentenza dichiarativa dell’illegittimità del licenziamento, non potendosi dare per scontata la sinallagmaticità del rapporto anche per il periodo successivo all’emissione della sentenza.

Con il terzo motivo si denuncia, d’un canto, violazione e falsa applicazione dell’art. 1227 c.c., comma 2, art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c., sull’assunto che la Corte territoriale avrebbe dovuto verificare se la condotta colposa o dolosa del lavoratore, posta in essere successivamente al licenziamento, era idonea a determinare una riduzione del risarcimento del danno, attraverso l’accoglimento della sollevata eccezione di aliunde perceptum; d’altro canto si lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c., tenuto conto che a fronte della eccezione di aliunde perceptum, “già spiegata nel giudizio di gravame, oltre che in quello di primo grado”, la Corte avrebbe omesso di pronunciarsi sulla relativa eccezione, ovvero, violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 156 c.p.c., comma 2, per essere “apparente” una motivazione che fosse ritenuta argomentata sull’inciso “tutto quanto osservato consente di ritenere infondati i motivi dell’appello principale”.

4.- La Corte giudica il primo motivo di ricorso fondato.

Con esso si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto il motivo di appello della società con il quale si eccepiva la violazione dell’art. 112 c.p.c., da parte del primo giudice che, al cospetto di un ricorso introduttivo con cui veniva richiesta, quale conseguenza dell’invalidità del licenziamento, la condanna della datrice di lavoro al pagamento di 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto e, comunque, di una somma non inferiore a 2,5 mensilità, aveva invece posto a carico dell’azienda tutte le retribuzioni non versate dal recesso del 20 agosto 2007 sino all’effettivo ripristino del rapporto, oltre al versamento dei contributi.

L’art. 112 c.p.c., rubricato “corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato”, governa il rapporto tra le istanze delle parti e la pronuncia del giudice che non può andare “oltre i limiti” della domanda e non può decidere “d’ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti”.

L’affermazione della violazione di tale disposizione processuale per omesso esame di una domanda o per la pronuncia su di una domanda non proposta denuncia un error in procedendo del giudice di merito.

Le Sezioni unite di questa Corte (sent. n. 8077 del 2012) in proposito hanno affermato: “Quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, ed in particolare un vizio afferente alla nullità dell’atto introduttivo del giudizio per indeterminatezza dell’oggetto della domanda o delle ragioni poste a suo fondamento, il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all’esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purchè la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito (ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4)”.

Tale principio di diritto, sebbene testualmente affermato con specifico riguardo ai vizi afferenti alla nullità dell’atto introduttivo del giudizio, è stato in seguito considerato applicabile da questa Corte anche all’ipotesi – quale quella all’attenzione del Collegio – in cui si lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., perchè il giudice avrebbe pronunciato su di una domanda non proposta, ovvero oltre i limiti dell’originaria domanda (cfr. Cass. n. 8008 del 2014; conf. Cass. n. 21397 del 2014).

Invero l’inosservanza del precetto processuale contenuto nella norma che regola il rapporto di interdipendenza tra istanze delle parti e decisione del giudice configura un vizio riconducibile alla previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, ed è la nullità della sentenza o del procedimento a dover essere sindacata dalla Suprema Corte: e la nullità dipende da un difetto di attività del giudice o delle parti, cioè proprio da un fatto processuale, sul quale dunque il giudizio verte e del quale la Corte di cassazione deve necessariamente poter prendere cognizione. La “rottura della corretta sequenza procedimentale” – per usare le parole delle Sezioni unite – “investe in ultima analisi anche il medesimo giudizio di cassazione e dunque colui che vi è preposto deve direttamente accertarsene”, per cui tanto “giustifica – ed al tempo stesso impone – anche al giudice di legittimità di conoscere dell’error in procedendo in ogni suo aspetto”, non risultando coerente postulare che il suo esame “debba ridursi alla valutazione di sufficienza e logicità della motivazione del provvedimento impugnato, sol perchè la cognizione del fatto processuale in ordine al quale il vizio è stato dedotto implichi un’attività connotata anche da profili valutativi o interpretativi”.

Anche laddove si denunci la discrasia tra chiesto e pronunciato, il vulnus al principio della domanda e del contraddittorio, a prescindere dalla motivazione dell’interpretazione offerta dal giudice di merito al contenuto o all’ampiezza della domanda stessa, realizza un vizio che, prodottosi nel corso del processo, non può poi non contagiarne l’intero sviluppo successivo.

Pertanto, in coerenza con la ratio decidendi espressa nella richiamata pronuncia delle Sezioni unite e con le pronunce che hanno dato ad essa seguito, una volta che la parte interessata abbia fatto oggetto di specifico motivo di ricorso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, il vizio di pretesa violazione dell’art. 112 c.p.c., da parte del giudice di merito, sempre che esso abbia costituito oggetto di motivo di appello (cfr. Cass. SS.UU. n. 15277 del 2001), indipendentemente dalle motivazioni offerte nei precedenti gradi, consente a questa Corte, rispettate le condizioni di ammissibilità e procedibilità, di esaminare il ricorso introduttivo del giudizio, al fine di verificare contenuto e limiti della domanda azionata.

Premesso che non possono essere più poste in discussione, in ragione dell’intervenuto giudicato interno, tutte le altre statuizioni non oggetto di specifica impugnazione, viene in rilievo il capo di domanda contenuto nelle conclusioni del ricorso introduttivo con cui si chiede, sul presupposto dell’accertata invalidità del recesso impugnato, “conseguentemente condannare la società,… a titolo di risarcimento del danno a causa dell’illegittimo licenziamento, al pagamento, in favore della ricorrente, di una somma pari a 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita, comunque in misura non inferiore a 2,5 mensilità, o comunque a quella somma che il giudice stabilirà, oltre svalutazione monetaria ed interessi legali come per legge, dal sorgere del debito all’effettivo pagamento”.

La Corte territoriale ha ritenuto che, una volta accertato che il licenziamento era privo della forma scritta, “l’unica sanzione che consegue… è l’inefficacia ad estinguere il rapporto di lavoro, che permane integro”, per cui “se esso va esattamente considerato tamquam non esset, la relativa declaratoria da parte del giudice non può avere altro contenuto nè incontrare il limite di conclusioni eventualmente diverse formulate al riguardo dalla parte”; in particolare -secondo la sentenza impugnata – “alcun limite poteva e può ravvisarsi nella domanda di condanna proposta dalla lavoratrice e contenuta nel numero delle mensilità previste dalla L. n. 604 del 1966”.

L’assunto non può essere condiviso, perchè il limite espresso nel numero delle mensilità previste dalla L. n. 604 del 1966, doveva essere riconosciuto come tale al fine di non vulnerare il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e, quindi, i principi della domanda e del rispetto del contraddittorio.

Invero, acclarata l’inefficacia del licenziamento per vizio di forma in impresa non assistita dal regime di stabilità reale – non risultando in alcun modo che la lavoratrice avesse richiesto e che il giudice adito avesse inteso riconoscere la tutela di cui della L. n. 300 del 1970, art. 18, nella versione di testo all’epoca vigente – le conseguenze di tale inefficacia sono, per le Sezioni unite di questa Corte (sent. n. 508 del 1999) che “il recesso non produce effetti sulla continuità del rapporto ed il lavoratore ha diritto non già alle retribuzioni, ma al risarcimento del danno, da determinarsi secondo le regole generali dell’inadempimento delle obbligazioni”.

Trattandosi di risarcimento del danno, eventualmente commisurato alle mancate retribuzioni, pur non avendo rilievo l’imprecisione nella qualificazione formale dell’attribuzione (cfr. Cass. n. 11946 del 2005), comunque per il capo di condanna che ne richiede la liquidazione opera il principio per il quale, ove maggiore di quella risultante dalla quantificazione operata dall’istante (Cass. n. 6096 del 2006; Cass. n. 1752 del 2005; Cass. n. 5363 del 2001).

Nella specie, come risulta chiaro dalla lettura delle conclusioni dell’atto introduttivo innanzi riportate, parte ricorrente ha espressamente contenuto la richiesta di risarcimento del danno quale conseguenza dell’impugnato licenziamento in una misura compresa tra 2,5 e 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita, per cui è incorso nel vizio di ultrapetizione il giudice che ha condannato la società al pagamento di una somma eccedente il limite del quantum richiesto.

Nè tale limite poteva dirsi superabile con il riferimento “a quella somma che il giudice stabilirà”, pure presente nelle conclusioni del ricorso, non solo per il contenuto meramente formale dell’inciso, che non manifesta una ragionevole incertezza sull’ammontare del danno effettivamente da liquidarsi (v. Cass. n. 7272 del 2012 e Cass. n. 6350 del 2010), ma soprattutto perchè il rimettersi al giudice nella specie assume il significato non certo di consentirgli di superare la soglia legale delle 6 mensilità, quanto piuttosto di affidarsi alla sua discrezionalità nello stabilire l’importo dovuto tra il minimo ed il massimo fissato dalla L. n. 604 del 1966, art. 8, sebbene erroneamente invocato.

Per completezza si osserva che il caso all’attenzione del Collegio è ben diverso dalle ipotesi in cui questa Corte ha ritenuto non violato l’art. 112 c.p.c., per l’accoglimento di una domanda che rientri in quella, di maggiore ampiezza, ritualmente proposta dalla parte. Così il giudice, ritenendo carenti le condizioni per l’operatività dell’invocata tutela reale, può condannare il datore di lavoro alla riassunzione del lavoratore o, in alternativa, a corrispondergli l’indennità di cui al citato art. 8, trattandosi di domande in rapporto di “continenza” (Cass. n. 9460 del 1991). In analogo senso si è affermato, in tema di inefficacia del licenziamento, che, se il dipendente illegittimamente licenziato aveva chiesto l’applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18 e quindi anche il risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni maturate dal giorno in cui il licenziamento ha trovato attuazione, il giudice, accertato che non sussistono i requisiti dimensionali per l’applicazione dell’art. 18, deve accordare, sussistendo i relativi presupposti, la tutela in tal caso applicabile (dichiarazione di inefficacia del licenziamento e risarcimento del danno), essendo tale tutela omogenea e di ampiezza minore rispetto a quella prevista dall’art. 18 (Cass. n. 13375 del 2003). Parimenti deve ritenersi ammissibile la domanda, proposta per la prima volta in appello dal lavoratore illegittimamente licenziato, diretta ad ottenere la riassunzione della L. n. 604 del 1966, ex art. 8, ove in primo grado il lavoratore medesimo abbia proposto la domanda di reintegrazione nel posto di lavoro ex art. 18, atteso che la prima deve ritenersi compresa, come minus, in quest’ultima (Cass. n. 8906 del 1997). Il principio ricordato in base al quale una pretesa più ampia contiene in sè una pretesa di minore portata ha trovato di recente conferma e applicazione anche con riferimento al nuovo testo della L. n. 300 del 1970, art. 18, come modificato dalla L. n. 92 del 2012 (Cass. n. 23073 del 2015).

Diversamente dalle ipotesi citate, però, nella presente controversia il giudice ha invece riconosciuto una tutela più ampia di quella circoscritta con la domanda introduttiva dalla parte, con inequivocabile violazione dell’art. 112 c.p.c..

5.- Conclusivamente, in accoglimento del primo motivo di ricorso la sentenza impugnata deve essere cassata per il rilevato vizio processuale, onde consentire al giudice del rinvio indicato in dispositivo di pronunciarsi nel merito (v. Cass. n. 13892 del 2005;

Cass. n. 19274 del 2004) sulle conseguenze patrimoniali derivanti dalla declaratoria di inefficacia del licenziamento nei limiti della domanda come innanzi esposti, provvedendo altresì sulle spese del giudizio. In considerazione della nuova pronuncia che si renderà necessaria sulle pretese risarcitorie, restano assorbiti gli altri motivi del ricorso per cassazione in quanto attinenti al decisum già cassato.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2016

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