Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13876 del 06/07/2020

Cassazione civile sez. III, 06/07/2020, (ud. 17/02/2020, dep. 06/07/2020), n.13876

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14370/2018 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VAL GARDENA

35, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO GUIDI, rappresentato e

difeso dall’avvocato ENRICO CARLO ADOLFO PEREGO;

– ricorrente –

contro

G.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUDOVISI 35,

presso lo studio dell’avvocato MARISA PAPPALARDO, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato LUIGI BORLONE;

MITTEL SPA, in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, LARGO DI TORRE ARGENTINA 11, presso lo studio

dell’avvocato MARCO FARINA che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato EMANUELE LI PUMA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 310/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/02/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

Fatto

RILEVATO

che:

Nel 2010, M.G. convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Brescia, G.E., nonchè le società GPP International SA e Hopa S.p.a., chiedendo il risarcimento dei danni per responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale.

L’attore espose che nell’ottobre 2000 aveva stipulato con G. un accordo con cui gli era stato conferito l’incarico di avviare la produzione artigianale di orologi con movimenti meccanici di alta precisione e di grande prestigio tramite la società Minerva, che lo stesso G. avrebbe acquistato per il tramite delle società convenute (in particolare, la società era stata acquistata da G.P.P. International, a sua volta controllata da Hopa, di cui G. era amministratore e padrone) e della quale il M. era poi nominato Presidente e amministratore delegato; che dopo un primo periodo, durante il quale G. avrebbe assecondato richieste economiche formulate da M., nonostante i risultati positivi, nel 2005 aveva smesso di finanziare Minerva, sino a far revocare M. tramite propri fiduciari e a vendere Minerva al Gruppo Richemont per 14 milioni di Euro; che la condotta dei convenuti avrebbe arrecato danni all’immagine professionale, per mancato guadagno, per perdita di occasioni lavorative, oltre a danni biologici, morali ed esistenziali.

Si costituiva G.E., il quale chiedeva il rigetto delle domande attorce, deducendo la propria carenza di legittimazione passiva per non aver mai concluso, in proprio, alcun negozio con il M. nè direttamente nè per il tramite di Hopa (di cui era amministratore ma che non aveva mai controllato) e per non aver inciso in alcun modo sulla revoca del M., nè sulla successiva vendita della Minerva, avvenute tra l’altro quando lo G. non rivestiva più alcuna carica nè in Hopa nè in G.P.P. International.

Si costituirono anche le società convenute. G.P.P. International sostenne che il M. era decaduto dalla carica per la precedente dimissione degli altri due consiglieri di Minerva e che, comunque, la revoca dell’incarico gestorio era giustificata dalla grave imperizia e negligenza, nonchè dalla malafede dimostrata dall’attore nello svolgimento dei propri compiti manageriali; eccepì, quindi, il difetto di giurisdizione del tribunale adito (essendo la decadenza o la revoca fatti inerenti la società elvetica Minerva), la carenza di legittimazione passiva e chiese altresì, in via riconvenzionale, la condanna del M. al risarcimento del danno.

Il Tribunale di Brescia, con la sentenza n. 2974/2013, respinse integralmente le domande attoree.

Il giudice di primo grado, ricostruita la vicenda sulla base di un quadro istruttorio che sconfessava le prospettazioni attoree (lo G. all’epoca dell’acquisto di Minerva da parte di Hopa S.p.a. tramite la controllata G.P.P. International S.A. era socio di minoranza e dunque non padrone di Hopa; nonostante Hopa e la controllata avessero effettuato ingenti investimenti in Minerva, l’operazione si rivelò perdente, tanto che all’atto della cessione della società al Gruppo Richemont le perdite erano di circa 13 milioni di Euro), accolse sia l’eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dallo G., sia quella formulata da Mittel S.p.a. (che nelle more del giudizio aveva incorporato Hopa ed aveva ricevuto i residui attivi della disciolta G.P.P. International).

In particolare, osservò che l’attore non aveva provato la conclusione di alcun accordo personale con lo G..

Affermò inoltre che nessun rapporto diretto poteva ritenersi esistente tra Mittel e il M., tranne quello iniziale relativo alla nomina ad amministratore di Minerva. Le ulteriori vicende, legate al progetto di entrare nel settore della produzione degli orologi di alta gamma, riguardavano il rapporto tra Minerva e le società controllanti. Parimenti, la fine del rapporto tra Minerva e il M. doveva ritenersi fatto interno alla società e pertanto che il risarcimento degli eventuali danni subiti dall’attore non poteva essere chiesto che a quest’ultima.

2. La sentenza è stata confermata dalla Corte di Appello di Brescia, con la sentenza n. 310/2018, del 15 marzo 2018.

Per quel che qui ancora rileva, la Corte d’appello, osservato che il M. solo in appello aveva qualificato il preteso contratto intercorso con lo G. quale contratto di mandato, ha comunque ritenuto che non fosse provato l’avvenuto perfezionamento di alcun contratto personale tra lo G., quale persona fisica, e M.. Nè, secondo la Corte, il M. avrebbe dimostrato il corrispettivo pattuito per detto contratto nè tantomeno gli obblighi assunti dallo G. in virtù dello stesso, tra cui asseritamente vi era quello, che sarebbe stato violato, di finanziare lo stesso M..

Infatti, i documenti prodotti non avrebbero dimostrato l’esistenza del suddetto contratto, nè sarebbe stato rilevante il capitolo di prova invocato dell’appellante, in quanto generico e comunque non idoneo a inficiare la decisione del primo giudice. In ogni caso, sarebbe incontestato che l’acquisto di Minerva non era stato fatto dallo G. a titolo personale.

La Corte territoriale ha infine osservato che non sarebbe stato provato, e neppure allegato, l’esistenza di un contratto di mandato tra il M. e Mittel.

3. Avverso tale decisione, propone ricorso in Cassazione il Dott. M.G., sulla base di due motivi.

3.1. Resistono con controricorso il Dott. G.E. e la Mittel S.p.a..

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, la violazione e disapplicazione degli artt. 345 e 112 c.p.c., nonchè degli artt. 1708,1708,17191350,2725 c.c. e la conseguente nullità della sentenza.

La sentenza impugnata si sarebbe erroneamente rifiutata di esaminare la questione dell’inquadramento del contratto di affidamento al M. dell’incarico da parte dello G. come contratto di mandato, e di applicare quindi la relativa disciplina, sostenendo che tale prospettazione sarebbe stata un’argomentazione nuova e in quanto tale inammissibile.

La sentenza impugnata non avrebbe indicato alcun fatto o circostanza nuovi dedotti nell’atto d’appello tali da modificare l’oggetto della domanda iniziale, ponendosi in contrasto con il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui non è configurabile come domanda nuova in appello quella con cui non vengano mutati il bene della anta richiesto o i fatti posti alla base della domanda, ma solo la qualificazione giuridica di questi ultimi.

Non sarebbe poi vero che l’appellante ha abbandonato tale qualificazione nella comparsa conclusionale, ivi qualificando la sua attività come prestazione di opera professionale. Al contrario, in tutta tale memoria, si sarebbe invocata l’applicazione delle norme sul mandato.

La sentenza impugnata, rifiutandosi di esaminare la controversia alla luce della disciplina del mandato, invocata nell’atto d’appello e nella comparsa conclusionale, avrebbe quindi violato l’art. 112 c.p.c..

Da ciò conseguirebbe l’errore della Corte d’appello nella valutazione degli elementi istruttori. Infatti, secondo la disciplina del mandato, ignorata dalla sentenza impugnata, l’accordo sarebbe stato giuridicamente valido anche in mancanza di prova circa il corrispettivo pattuito e gli obblighi assunti dallo G., perchè le norme suppletive dettate per tale contratto prevedono che il giudice stabilisca, in assenza di accordo tra le parti, il corrispettivo per l’attività del mandatario e pongono a carico del mandante l’obbligo di fornire i mezzi necessari per l’adempimento dell’incarico.

Infine, la Corte, assumendo che il capitolo di prova non sarebbe idoneo a sovvertire la decisione del Tribunale, avrebbe condiviso l’erronea motivazione del giudice di prime cure, che avrebbe respinto la domanda solo per l’assenza di prova circa un accordo scritto.

4.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e disapplicazione dell’art. 12 disp. att. c.c., comma 2 e degli artt. 1708, 1709, 1719, in relazione all’art. 1322 c.c., comma 2, artt. 1350,2725 c.c., nonchè la conseguente nullità della sentenza.

La sentenza impugnata, laddove avesse ritenuto il rapporto giuridico tra il M. e lo G. un rapporto atipico, avrebbe dovuto comunque applicare in via analogica la disciplina del mandato.

La Corte, invece, non avrebbe ammesso il relativo capitolo di prova orale ritenendolo generico per mancata indicazione di due elementi erroneamente ritenuti essenziali (misura del corrispettivo del mandato e obblighi assunti dal mandante).

5. Occorre premettere che i motivi di ricorso censurano unicamente il capo della sentenza di secondo grado che ha escluso la sussistenza di un rapporto di mandato tra il M. e lo G. quale persona fisica, con conseguente passaggio in giudicato degli ulteriori capi della sentenza, relativi alle richieste risarcitorie rivolte nei confronti di Mittel.

Ciò premesso, si osserva che entrambi i motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.

Sebbene sia vero che, secondo l’orientamento di questa Corte, non costituisce domanda nuova, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., la specificazione della domanda effettuata dalla parte con l’attribuzione, in appello, di un diverso “nomen iuris” laddove sia basata sui medesimi fatti dedotti in primo grado, tale precisazione appare irrilevante con riferimento alla decisione oggetto di gravame.

La Corte di appello, infatti, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, non ha omesso di verificare se vi fosse la prova della sussistenza di un qualsiasi rapporto, anche atipico, tra il M. e lo G., giungendola ad escludere, sulla base di valutazioni di merito, incensurabili in questa sede in quanto sorrette da una valutazione congrua e priva di vizi logico-giuridici.

In particolare, quanto al capitolo di prova orale con cui il M. vorrebbe dimostrare l’avvenuto conferimento dell’incarico da parte dello G. “in proprio”, la Corte d’appello ha osservato che lo stesso era generico e comunque non in grado di sovvertire la decisione del Tribunale, il quale aveva tra l’altro accertato che lo stesso G. non era “padrone” delle società che detenevano il capitale di Minerva (ovvero G.P.P. International e, tramite la stessa, Hopa), e che peraltro era incontestato che l’operazione di acquisto non fosse stata fatta dallo G. a titolo personale.

6. In conclusione, il ricorso deve essere respinto. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore di ciascun controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in puro 5.200, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2020

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