Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13875 del 31/05/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 13875 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA
sul ricorso 4933-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;
– ricorrente contro
W13

CECK SRL;
– intimata

1441

avverso la sentenza n. 141/19/2009 della Commissione
Tributaria Regionale di MILANO del 2.12.09, depositata
il 31/12/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

Data pubblicazione: 31/05/2013

consiglio del 09/05/2013 dal Consigliere Relatore Dott.
SALVATORE BOGNANNI.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.

TOMMASO BASILE.

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03PN
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)
R.G. ric. n. 4933/11

Ricorrente: agenzia entrate
Intimata: società Ceck srl.

Ordinanza
Svolgimento del processo

1. L’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico articolato motivo, avverso la sentenza della
commissione tributaria regionale della Lombardia n. 141/19/09, depositata il 31 dicembre 2009, con la quale essa accoglieva
l’appello della società Ceck srl. contro la decisione di quella
provinciale, sicché l’opposizione della contribuente, inerente
all’avviso di liquidazione delle imposte complementari di registro
ed ipocatastali, dovute a seguito della revoca dell’agevolazione
per la mancata stipula della prescritta convenzione col Comune di
Traona in data anteriore all’acquisto dei terreni nel 2004, inclusi nel piano particolareggiato, veniva ritenuta fondata. In particolare il secondo giudice osservava che la convenzione in argomento non doveva essere stipulata prima del rogito notarile, anche
perchè all’epoca la Ceck non avrebbe avuto titolo, per non essere
ancora proprietaria delle aree, essendo all’uopo invece sufficiente che quella intervenisse entro il successivo quinquennio.’ La
contribuente non si è costituita.
Motivi della decisione

2. Col motivo addotto a sostegno del ricorso a ricorrente deduce violazione di norme di legge, in quanto il giudice di appello
non considerava che l’agevolazione in argomento non poteva essere
fruita dalla contribuente, in quanto era pacifico che al momento
dell’acquisto e della registrazione del rogito la convenzione di
lottizzazione dei terreni non era stata ancora stipulata col Comune, e quindi il piano particolareggiato non poteva essere effica-

1

Oggetto: impugnazione avviso liquidazione imposta registro,

2

ce, con la conseguenza che il presupposto dell’agevolazione non
sussisteva, e perciò questa non poteva essere riconosciuta.
Il motivo è infondato, atteso che, seguendo la giurisprudenza
prevalente di questa Corte, in tema di imposta di registro, l’art.
33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, peraltro suc-

non con efficacia retroattiva, nel prescrivere che “i trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi
della normativa statale o regionale, siano soggetti all’imposta di
registro dell’i per cento e alle imposte ipotecarie e catastali in
misura fissa”, sottopone il beneficio fiscale in esame alla condizione risolutiva, e non meramente sospensiva, che l’utilizzazione
edificatoria avvenga entro cinque anni dal trasferimento (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 29612 del 29/12/2011, n. 22230 del 2011).
Infatti, poiché il valore e l’uso dell’area sono
alla esecuzione del piano particolareggiato, il legis atore
teso agevolare fiscalmente il trasferimento della proprietà di tali immobili, ovviamente prima della stipula di una convenzione, a
persone od ente, che avessero volontà, intento e capacità anche
economica di attuazione. Ovviamente non sussiste nessun interesse
per la collettività o per lo Stato a favorire la cessione a terzi
dell’immobile se il proprietario di esso ha già stipulato una convenzione attuativa di un piano particolareggiato e ne è già vincolato. Nel caso, la possibilità di edificare, comunque esistente
“in fieri” – essendo stato dato inizio, giusta l’afferente accertamento della commissione tributaria regionale, all’ formativo del necessario programma di intervento in convenzione – al
momento della registrazione dell’atto di trasferimento, deve ritenersi divenuta concreta (come accertato dallo stesso giudice del
merito) con la (ed al momento della) definitiva stipula della convenzione stessa. Quindi deve ritenersi verificato uno dei presupposti richiesti dalla norma per il riconoscimento del beneficio
fiscale da essa previsti, per effetto di questa.
2

cessivamente abrogato dall’art. 36, comma 15 L. n. 223/06, però

3

Dunque sul punto la sentenza impugnata risulta motivata in modo
giuridicamente corretto.
3. Ne deriva che il ricorso va rigettato.
4. Quanto alle spese del giudizio, non si fa wo

ad alcuna

statuizione, stante la mancata attività difensiva dell’intimata.

La Corte
Rigetta il ricorso.
Roma, così deciso il 9 maggio 2013.

P.Q.M.

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