Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13875 del 23/06/2011

Cassazione civile sez. II, 23/06/2011, (ud. 15/04/2011, dep. 23/06/2011), n.13875

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Francesco – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.M.A., rappresentato e difeso, in forza di

procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Infante Giuseppe,

elettivamente domiciliato nello studio legale Recchia & Associati

in

Roma, corso Trieste, n. 88;

– ricorrente –

contro

GARDEN EDIL s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del

controricorso, dall’Avv. Ricciardelli Luigi, elettivamente

domiciliata in Roma, presso il dott. Pedicini Renato, via F.

d’Ovidio, n. 83;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Napoli n.

1059 in data 26 marzo 2009;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15 aprile 2011 dal Consigliere relatore Dott. Giusti Alberto;

sentito l’Avv. Buzzi Silvio, per delega dell’Avv. Infante Giuseppe;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso: “nulla

osserva”.

Fatto

RILEVATO

Che il consigliere designato ha depositato, in data 1 febbraio 2011, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: ” P.M.A., con atto di citazione notificato il 6 marzo 1996, ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere la s.p.a. Garden Edil, chiedendo: in via principale, la declaratoria di autenticità delle sottoscrizioni apposte alla scrittura privata in data 11 luglio 1934, recante la vendita ad esso attore di due appartamentini attigui siti in (OMISSIS), con conseguente accertamento dell’intervenuto trasferimento, in proprio favore, della proprietà degli stessi, fermo restando l’obbligo di pagare il residuo prezzo;

in via subordinata, la pronunzia di sentenza costitutiva del trasferimento della proprietà dei suddetti immobili, ex art. 2932 c.c.; in via ulteriormente subordinata, la condanna della convenuta alla restituzione delle somme dalla stessa ricevute a titolo di prezzo o di acconto sul prezzo.

Si costituiva la convenuta, resistendo ed eccependo la prescrizione delle azioni contrattuali proposte dall’attore.

L’adito Tribunale, con sentenza in data 21 febbraio 2004, respingeva la domanda principale, avendo qualificato la scrittura privata come contratto preliminare e non come definitivo, e dichiarava la prescrizione dei diritti di cui alle domande subordinate.

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza in data 26 marzo 2009, ha rigettato il gravame del P., confermando integralmente l’impugnata sentenza. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello il P. ha proposto ricorso, con atto notificato il 6 maggio 2010, sulla base di quattro motivi. L’intimata società ha resistito con controricorso. Il primo motivo (omessa pronuncia su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione alìart. 360 c.p.c., n. 5) si chiude con il seguente quesito di sintesi: L’invito rivolto dal promissario acquirente al promittente alienante a recarsi presso lo studio del legale del primo in un dato giorno ed in una data ora al fine di concordare le modalità per la stipula, in forma di atto pubblico, del contratto definitivo di compravendita di un immobile, costituisce atto idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione?. Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente si duole che il giudice d’appello non si sia pronunciato in ordine al motivo di gravame concernente l’efficacia interruttiva della prescrizione a seguito della raccomandata a.r. in data 4 luglio 1994, ma formula una censura per vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Sennonchè, la decisione del giudice di secondo grado che non esamini e non decida un motivo di censura della sentenza del giudice di primo grado è impugnabile per cassazione non già per omessa o insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia, bensì per omessa pronuncia su un motivo di gravame, ai sensi dell’art. 112 c.p.c. (Cass., Sez. 3, 4 giugno 2007, n. 12952).

Il secondo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2943 c.c. e art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Il quesito che lo correda è se la controeccezione di interruzione della prescrizione possa essere rilevata d’ufficio dal giudice in qualunque stato e grado del processo, sulla base di prove ritualmente acquisite agli atti. Il motivo – scrutinatale nel merito perchè corredato di idoneo quesito di diritto, formulato nel rispetto delle prescrizioni dell’art. 366-bis cod. proc. civ. – è fondato.

Risulta dalla sentenza impugnata che l’appellante ha mosso alla pronuncia del primo giudice una specifica censura, con la quale si doleva del fatto che non era stata adeguatamente considerata la portata delle lettere raccomandate inviate dall’attore alla Garden Edil il 4 luglio 1994 ed il 29 aprile 1995, ritenute rilevanti ai fini della interruzione della prescrizione. La presenza di tale specifico motivo di doglianza nel libello introduttivo dell’appello vale ad escludere che sul punto si sia formato, come pretende la società controricorrente, il giudicato interno, anche perchè la censura coinvolgeva pure il contenuto sostanziale di tali atti. La Corte d’appello ha rigettato tale motivo di impugnazione (il quarto) ed ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale si era affermato che non poteva valutarsi se le suddette lettere potessero integrare validi atti interruttivi del decorso della prescrizione, atteso che la controeccezione di interruzione della prescrizione è assimilabile alle eccezioni in senso stretto e soggiace allo stesso regime processuale, per cui non è possibile conferire rilievo alla mera produzione di documenti pur se idonei a fornire la prova dell’interruzione. La controeccezione non è stata proposta.

Così decidendo, la Corte territoriale si è allontanata dal principio secondo cui l’eccezione di interruzione della prescrizione integra un’eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d’ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti (Cass., Sez. Un., 27 luglio 2005, n. 15661, e successiva giurisprudenza conforme).

Per effetto dell’accoglimento del secondo motivo resta assorbito l’esame del terzo mezzo, con cui – denunciando contraddittorietà del percorso motivazionale – si chiede se la questione attinente alla rilevabilità d’ufficio della controeccezione di interruzione della prescrizione possa precedere l’esame della questione concernente la valutazione dell’efficacia interruttiva di un determinato documento epistolare ritualmente prodotto in causa. Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2033 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e si pone il quesito se l’azione diretta alla ripetizione delle somme versate, relativamente ad un contratto preliminare di compravendita con prestazione anticipatamente eseguita, è esperibile solo a seguito dell’intervenuta estinzione per prescrizione del diritto all’esecuzione in forma specifica.

Va preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità del motivo, per novità della doglianza, sollevata dalla controricorrente. Difatti, il tema del decorso del termine di prescrizione – che non involge nuovi accertamenti di fatto ma prospetta una mera questione di interpretazione della legge – era già compreso nell’ambito del giudizio di appello, avendo il P. impugnato, con il quinto motivo di gravame, la sentenza di primo grado nella parte in cui essa aveva ritenuto la prescrizione del diritto dell’attore a ripetere il complessivo importo corrisposto a titolo di acconto prezzo in adempimento del contratto. Non rileva che, contrariamente alla prospettazione nel giudizio di merito, in cui la parte ne aveva sostenuto la decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza conclusiva del giudizio promosso ex art. 2932 c.c., il ricorrente ne sostenga ora la decorrenza dal momento in cui si è maturata la prescrizione del diritto all’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. (cfr.

Cass., Sez. 1, 30 marzo 2007, n. 7981).

Nel merito, il motivo è fondato.

Ha errato la Corte d’appello a ritenere che la prescrizione decennale del diritto alla ripetizione della somma corrisposta quale anticipo sul prezzo decorra dalla data di conclusione del contratto preliminare non contenente un termine per la stipula del contratto definitivo. Invece, è con la prescrizione del diritto alla conclusione del contratto definitivo ovvero all’ottenimento della sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. che l’eseguito pagamento viene ad assumere carattere di prestazione indebita, sicchè è soltanto da tale momento che decorre il termine di prescrizione alla ripetizione della somma corrisposta dal promissario acquirente (cfr. Cass., Sez. 2, 20 agosto 1998, n. 8234).

Sussistono le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”.

Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che, pertanto, devono essere accolti il secondo ed il quarto motivo del ricorso, mentre il primo motivo deve essere dichiarato inammissibile ed il terzo assorbito;

che la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione alle censure accolte e la causa rinviata ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli;

che il giudice del rinvio provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il secondo ed il quarto motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo ed assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d’ appello di Napoli.

Cosi deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2^ Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 15 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2011

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