Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13875 del 20/05/2021

Cassazione civile sez. I, 20/05/2021, (ud. 06/10/2020, dep. 20/05/2021), n.13875

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 11026/2019 proposto da:

M.I., elettivamente domiciliato in Roma, alla piazza

Mazzini 8, presso lo studio dell’avv. Salvatore Fachile,

rappresentato e difeso dall’avv. Daniele Valeri, come da procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, elettivamente domiciliato in Roma, via dei

Portoghesi 12, presso la sede dell’Avvocatura dello Stato, che lo

rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2547/2018 della CORTE d’APPELLO di ANCONA,

depositata il 20/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

6/10/2020 dal Consigliere Dott. Luca Solaini.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte d’appello di Ancona, con sentenza del 20.11.2018, ha respinto il gravame proposto da M.I., cittadino del Senegal richiedente asilo, avverso l’ordinanza del Tribunale di Ancona che, confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale, gli aveva negato il riconoscimento della protezione internazionale, anche nella forma sussidiaria, e di quella umanitaria.

Il ricorrente aveva dichiarato: di essere stato arrestato dalla polizia, insieme ad altre 11 persone, mentre partecipava a un matrimonio gay nel villaggio di (OMISSIS) e di essere stato tradotto in carcere per sei mesi; di aver saputo, quando stava per essere liberato, che due persone, incarcerate con lui per gli stessi fatti, erano state aggredite, picchiate ed uccise dagli abitanti del villaggio; di aver preso la decisione di fuggire una volta scarcerato, per paura di essere a sua volta ucciso.

La corte distrettuale, dopo aver rilevato che il ricorrente non aveva riferito di aver subito atti di persecuzione per motivi di razza, religione o appartenenza ad un gruppo sociale e che dal suo racconto emergeva che non aveva corso alcun pericolo reale, ha affermato che la genericità e l’incongruenza delle sue dichiarazioni non consentivano di valutarne la plausibilità rispetto alle condizione del Paese d’origine. Ha pertanto respinto le domande di riconoscimento dello status di rifugiato e/o della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14. Ha inoltre escluso che il richiedente avesse dedotto particolari profili di sua vulnerabilità, tali da giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Contro la sentenza M.I. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi, illustrati da memoria.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese.

Il PG ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente, con il primo motivo, censura la decisione per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1, lett. d) e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, comma 2, lamentando che la corte distrettuale abbia escluso la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato nonostante egli avesse riferito di essere stato imprigionato a causa del suo presunto orientamento omosessuale e di essere fuggito per il timore di subire violenze da parte degli abitanti del villaggio per la medesima ragione.

Con il secondo motivo deduce la nullità della sentenza per carenza di motivazione in ordine all’accertamento concernente la sua credibilità. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono fondati. L’orientamento sessuale, se è ragione di discriminazione, costituisce un fattore di persecuzione che comporta il riconoscimento del diritto allo status di rifugiato. Nè rileva che l’accusa di omosessualità sia fondata, essendo il giudice tenuto unicamente ad accertare se essa sia effettiva (cfr. Cass. n. 2875/018).

Risulta pertanto palesemente errata l’affermazione della corte del merito secondo cui la vicenda narrata dal ricorrente è relativa a fatti di natura personale ed è del tutto estranea all’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 8, essendo per contro evidente che tale vicenda, ove ritenuta credibile, è originata dal fatto che nel Senegal, per pregiudizi anche legati alla religione e diffusi in ampi strati della popolazione, la pratica omosessuale è punita come reato. Ciò premesso, va rilevato che la ragione di rigetto della domanda fondata sulla predetta, errata affermazione di diritto lascia presumere che il giudice abbia ritenuto attendibile il racconto di M..

Il giudice d’appello ha tuttavia aggiunto che “proprio la genericità e l’incongruenza delle dichiarazioni rese dal ricorrente non consentono di valutare la loro coerenza e plausibilità rispetto alle condizioni generali del Paese di origine”.

La proposizione, che esprime una seconda ratio decidendi, basata sulla valutazione di non credibilità del richiedente asilo, oltre che contraddittoria rispetto alla precedente e non legata ad essa da alcun nesso logico (nonostante l’utilizzo dell’avverbio “proprio”), non trova però riscontro in alcun accertamento fattuale e risulta priva di riferimento a qualsivoglia concreto elemento di giudizio idoneo a supportarla.

Con riguardo a tale seconda ratio decidendi ricorre pertanto il denunciato vizio di motivazione apparente.

All’accoglimento dei primi due motivi del ricorso, che assorbe l’esame delle ulteriori ragioni di censura, conseguono la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio del procedimento alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione, che liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2021

 

 

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