Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13875 del 07/07/2016


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Cassazione civile sez. lav., 07/07/2016, (ud. 07/04/2016, dep. 07/07/2016), n.13875

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. VENUTI Pietro – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4848/2075 proposto da:

LABORATOIRES DOLISOS ITALIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, P.I.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VALADIER 36, presso lo

studio dell’avvocato IOLANDA PICCININI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GAETANO GALEONE, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

M.P., C.F. (OMISSIS);

– intimato –

nonchè da:

M.P. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 308, presso lo studio

dell’avvocato UGO RUFFOLO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato VALTER LOCCISANO, giusta procura speciale notarile in

atti;

– controricorrente e ricorrente incidentali –

contro

LABORATOIRES DOLISOS ITALIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE P.I.

(OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza 11173/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 17/02/2014 r.g.n. 2515/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/04/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;

udito l’Avvocato PICCININI IOLANDA;

udito l’Avvocato GAELONE GAETANO;

udito l’Avvocato RUFFOLO UGO;

udito l’Avvocato LOCCISANO VALTER;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Federico, che ha concluso per: inammissibilità o in subordine

accoglimento per guanto di ragione del ricorso principale,

inammissibilità o in subordine rigetto del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 2597/08 il Tribunale di Velletri, dichiarato ingiustificato il licenziamento intimato il 3.1.05 da Laboratoires Dolisos Italia S.r.l. al suo ex dirigente M.P. per svariate mancanze disciplinari, condannava la prima a pagare al secondo la complessiva somma di Euro 334.280,00 a titolo di indennità di mancato preavviso e indennità supplementare, ma rigettava la domanda di risarcimento danni proposta dal dipendente per asserito carattere ingiurioso del recesso.

Tale pronuncia era integralmente confermata dalla Corte d’appello di Roma, che con sentenza depositata il 17.2.14 rigettava gli appelli, rispettivamente principale e incidentale, di Laboratoires Dolisos Italia S.r.l. in liquidazione e di M.P..

Per la cassazione della sentenza ricorre Laboratoires Dolisos Italia S.r.l. in liquidazione affidandosi a cinque motivi.

M.P. resiste con controricorso e spiega ricorso incidentale basato su due motivi, cui a sua volta resiste con controricorso la ricorrente principale. Le parti depositano memorie ex art. 378 c.p.c..

Nelle more è sopravvenuta la nomina – giusta procura notarile – di ulteriore difensore (avv. Valter Loccisano) del ricorrente incidentale.

Ex art. 379 c.p.c., u.c., le parti hanno presentato osservazioni scritte alle conclusioni del Procuratore Generale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Il primo motivo del ricorso principale denuncia omesso esame d’un fatto storico decisivo per il giudizio e oggetto di discussione fra le parti, consistente nelle verifiche AUDIT effettuate per conto della Pierre Fabre Pharma S.p.A. (società alle cui dipendenze l’odierno intimato aveva lavorato prima di passare alla dipendenze della Laboratoires Dolisos Italia S.r.l.) sull’avere il dirigente instaurato un’inammissibile e gravissima procedura atta a fornire fondi agli agenti a mezzo raccolta di fatture non di competenza o inattendibili e comunque non concernenti l’attività sociale, al fine di svolgere un’attività di propaganda in termini scorretti.

Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 2697 c.c., presentandosi carente la motivazione della gravata pronuncia in relazione alle forti criticità afferenti alla deposizione dei testi B. e M., inattendibili alla luce degli accertamenti effettuati tramite l’AUDIT e di altre deposizioni certamente più palusibili come quella del teste F., inconciliabile – contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito – con le dichiarazioni rese dal teste B.. La motivazione della sentenza prosegue il ricorso –

è altrettanto contraddittoria e incompleta là dove non spiega l’iter logico seguito nel considerare fondate le testimonianze dei testi B. e M. in merito alla concessione degli sconti a Pumafarma e non coglie il contrasto fra tali deposizioni e quella del teste F. (cui, per altro, la Corte territoriale attribuisce affermazioni da lui non fatte), contrasto che sarebbe stato superato se fosse stata presa in considerazione la relazione AUDIT. Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1176, 1375, 2104, 1322, 1325 e 1326 c.c. e art. 1362 c.c., comma 2, con riferimento alla lettera di assunzione di M.P. e al contratto di leasing stipulato a suo favore dalla società ricorrente: quest’ultima lamenta che la sentenza ha ritenuto insussistenti le violazioni (taciute dal dirigente, che pur ne era consapevole) dei limiti di spesa previsti dal contratto di lavoro del 31.3.03 per la locazione dell’alloggio e per la vettura aziendale messi a disposizione dell’odierno controricorrente; quanto al contratto di leasing stipulato dalla Dolisos con la società Maggiore, la sentenza impugnata ha confuso il prezzo di listino oggetto dell’autovettura con il valore dei canoni mensilmente pagati dalla società.

Il quarto motivo prospetta violazione degli artt. 2095, 2104, 2105 e 2119 c.c. e dell’art. 19 CCNL per i dirigenti di aziende industriali, non avendo considerato l’impugnata sentenza che, sia presso la Pierre Fabre Pharma che presso la Dolisos, M.P. non era un semplice lavoratore subordinato, ma un dirigente apicale, sicchè la valutazione della giustificazione del licenziamento (da non confondersi con il generale concetto di “giusta causa” di licenziamento) avrebbe dovuto tenere conto del più stretto vincolo fiduciario tra le parti, giacchè il licenziamento d’un dirigente può essere giustificato da qualsiasi motivo giuridicamente apprezzabile.

Il quinto motivo denuncia violazione dell’art. 437 c.p.c. e art. 2697 c.c., per non avere la Corte territoriale esercitato i propri poteri istruttori officiosi al fine di accertare la fondatezza degli addebiti mossi all’odierno controricorrente.

1.2. – Il primo motivo del ricorso principale è – contrariamente a quanto sostenuto da parte controricorrente – ammissibile malgrado la doppia pronuncia conforme di merito, che ex art. 348 ter c.p.c., comma 4 (inserito dal D.L. n. 83 del 20 12, convertito dalla L. n. 134 del 2012) preclude il ricorso per cassazione per il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Infatti, tale divieto non si applica in caso di appello introdotto prima del trentesimo giorno dall’entrata in vigore del suddetto D.L. (v. art. 54 comma 2 stesso D.L.).

Nel caso di specie l’appello di Laboratoires Dolisos Italia S.r.l.

in liquidazione risale al 18.3.10.

Nondimeno la censura va disattesa in virtù del preliminare ed assorbente rilievo che confonde l’esito delle verifiche AUDIT sulle condotte dell’odierno controricorrente – che è stato, in realtà, esaminato dalla sentenza impugnata (v. pag. 14), che l’ha ritenuto non decisivo perchè non provato – con la relazione che le descrive.

In sostanza, con il primo motivo la società ricorrente denuncia non già l’omesso esame d’un fatto primario o secondario, bensì l’omesso esame di elementi probatori (la relazione AUDIT, appunto), vale a dire un vizio non deducibile ai sensi della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (applicabile, ai sensi del cit.

art. 54, comma 3, alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, cioè alle sentenze pubblicate dal 12.9.12 e, quindi, anche alla pronuncia in questa sede impugnata).

Invero, con orientamento (cui va data continuità) espresso dalla sentenza 7.4.14 n. 8053 (e dalle successive pronunce conformi), le S.U. di questa S.C., nell’interpretare la portata della novella, hanno in primo luogo notato che con essa si è assicurato al ricorso per cassazione solo una sorta di “minimo costituzionale”, ossia lo si è ammesso ove strettamente necessitato dai precetti costituzionali, supportando il giudice di legittimità quale giudice dello ius constitutionis e non, se non nei limiti della violazione di legge, dello ius litigatoris.

Proprio per tale ragione le S.U. hanno affermato che non è più consentito denunciare un vizio di motivazione se non quando esso dia luogo, in realtà, ad una vera e propria violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4.

Ciò si verifica soltanto quando – e non è questo il caso – vi sia una mancanza grafica della motivazione, o una motivazione del tutto apparente, oppure una motivazione perplessa od oggettivamente incomprensibile, oppure una manifesta e irriducibile sua contraddittorietà e sempre che i relativi vizi emergano dal provvedimento in sè, esclusa la riconducibilità in detta previsione di una verifica sulla sufficienza e razionalità della motivazione medesima mediante confronto con le risultanze probatorie.

Per l’effetto, il controllo sulla motivazione da parte del giudice di legittimità diviene un controllo ab intrinseco, nel senso che la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, deve emergere obiettivamente dalla mera lettura della sentenza in sè, senza possibilità alcuna di ricavarlo dal confronto con atti o documenti acquisiti nel corso dei gradi di merito (come, invece, sembra pretendere la società ricorrente).

Secondo le S.U., l’omesso esame deve riguardare un fatto (inteso nella sua accezione storico-fenomenica e, quindi, non un punto o un profilo giuridico) principale o primario (ossia costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè dedotto in funzione probatoria).

Ma – sempre come chiariscono le S.U. nella citata sentenza n. 8053/14 – il riferimento al fatto secondario non implica che possa denunciarsi ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, anche l’omesso esame di determinati elementi probatori, da non confondersi con i fatti secondari: questi sono pur sempre fatti della vita reale destinati a dimostrare (in via diretta o inferenziale) l’esistenza o l’inesistenza dei fatti primari, mentre quelli sono i documenti (cartacei o su altro supporto) o le dichiarazioni (acquisite nel corso del processo in via di testimonianza, di interrogatorio formale o libero o di informazioni nei procedimenti a cognizione sommaria) aventi ad oggetto il thema probandum.

Nel caso in discorso, l’avere o non avere l’odierno controricorrente instaurato procedure atte a fornire fondi agli agenti a mezzo raccolta di fatture non di competenza o inattendibili e comunque non concernenti l’attività sociale è un fatto che, se non esaminato, avrebbe astrattamente potuto giustificare un motivo di ricorso veicolabile attraverso il canale di accesso al giudizio di legittimità costituito dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, mentre le dichiarazioni e/o i documenti (quali, nella specie, le relazioni AUDIT) potenzialmente idonei ad attestarlo o a negarlo costituiscono prove od elementi probatori, il cui eventuale mancato od erroneo apprezzamento non è denunciabile mediante ricorso per cassazione.

1.3. – Il secondo e il terzo motivo sono inammissibili perchè, ad onta dei richiami normativi in essi contenuti, in realtà sollecitano soltanto una generale rivisitazione nel merito delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità nè ai sensi del vigente testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (come chiarito nel paragrafo che precede) nè alla luce del testo previgente.

1.4. – Il quarto motivo del ricorso principale è infondato perchè suppone, a monte, che gli addebiti contestati siano stati in tutto o in parte storicamente provati, cosa che invece l’impugnata sentenza ha motivatamente escluso.

Invero, solo ove le circostanze poste a base del licenziamento siano provate si può discutere se esse siano o non sussumibili nel concetto di giusta causa (che esonera il datore di lavoro dall’obbligo di riconoscere al dirigente il preavviso o di pagargli l’indennità sostitutiva) o di giustificatezza (che esonera il datore di lavoro soltanto dall’obbligo di pagare l’indennità supplementare prevista dalla contrattazione collettiva: cfr., ex aliis, Cass. n. 5671/12).

1.5. – Ancora da disattendersi è il quinto motivo.

Nel rito del lavoro l’esercizio dei poteri istruttori officiosi, nell’ambito del contemperamento del principio dispositivo con quello della ricerca della verità, coinvolge un giudizio di opportunità rimesso ad un apprezzamento meramente discrezionale, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità a meno che il giudice di merito, pur espressamente e specificamente sollecitato ad assumere una prova decisiva, abbia immotivatamente omesso di assumerla (cfr., ex Cass. n. 12717/10).

Ma il ricorso in esame non chiarisce se e come siano state coltivate con l’atto d’appello o altro atto (che non allega nè indica espressamente ai fini dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) eventuali sollecitazioni affinchè la Corte territoriale esercitasse i poteri de quibus. Nè spiega la decisività dell’escussione di ulteriori testi su capitoli già oggetto dell’istruzione probatoria svoltasi in sede di merito.

2.1. – Il primo motivo del ricorso incidentale denuncia violazione dell’art. 435 c.p.c., comma 2 e dell’art. 111 Cost., nella parte in cui la sentenza impugnata ha respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata notifica del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell’udienza nel termine di 10 giorni previsto dalla citata norma codicistica, termine da reputarsi perentorio.

Il secondo motivo prospetta violazione degli artt. 2043, 2056 e 1226 c.c., per avere la gravata pronuncia rigettato la domanda di risarcimento dei danni derivanti dal carattere ingiurioso del licenziamento per cui è causa, nonostante che esso fosse emerso dalla totale inesistenza dei fatti addebitati e che i relativi danni fossero dimostrati dalla documentazione medica prodotta.

2.2. – Il primo motivo del ricorso incidentale è infondato.

Invero, come questa S.C. ha già avuto modo di puntualizzare più volte (v., ex aliis, Cass. n. 8007/14; Cass. n. 28680/13; Cass. n. 8411/11; Cass. n. 26489/10; Cass. n. 21358/10), nel rito del lavoro il termine di dieci giorni, entro il quale l’appellante deve, ex art. 435 c.p.c., comma 2, notificare all’appellato il ricorso (tempestivamente depositato in cancelleria nel termine previsto per l’impugnazione) e il conseguente decreto di fissazione dell’udienza di discussione, non ha carattere perentorio (e, dunque, la sua inosservanza non produce conseguenze pregiudizievoli per l’appellante), non incidendo su alcun interesse di ordine pubblico processuale o su di un interesse dell’appellato. Ciò che importa è che risulti integro (come nel caso di specie) il termine che, ai sensi dei commi 3 e 4 dello stesso art. 435 c.p.c., deve intercorrere tra il giorno della notifica e quello dell’udienza di discussione.

Il contrario assunto del ricorrente incidentale si base sull’erronea interpretazione d’un obiter dictum della sentenza 30.7.08 n. 20604 delle S.U. di questa S.C. e trascura che proprio il riferimento all’art. 111 Cost. e al relativo principio della ragionevole durata del processo, che aveva costituito l’asse portante della motivazione di tale arrèt, non viene in rilievo riguardo al termine di 10 giorni di cui dell’art. 435 c.p.c., comma 2, giacchè il suo mancato rispetto, di per sè, non determina prolungamento dei tempi di causa o violazione del termine a comparire previsto in favore dell’appellato dal successivo comma 3.

2.3. – Anche il secondo motivo del ricorso incidentale è infondato perchè in esso sostanzialmente si confonde il licenziamento ingiustificato con quello ingiurioso, non potendosi considerare fatto di per sè ingiurioso ogni ipotizzata giusta causa di recesso rivelatasi, poi, insussistente.

Invero, secondo costante giurisprudenza di questa S.C. (cfr., ex aliis, Cass. n. 23686/15; Cass. n. 22536/14; Cass. n. 15496/08; Cass. n. 7479/03; Cass. n. 5850/97; Cass. n. 6375/87), per dar luogo ad un danno risarcibile secondo il diritto comune il licenziamento di un dirigente deve concretarsi – per la forma o per le modalità del suo esercizio e per le conseguenze morali e sociali che ne siano derivate – in un atto ingiurioso, ossia lesivo della dignità e dell’onore del lavoratore licenziato, connotazione che non s’identifica con la mera mancanza di giustificazione del recesso.

In altre parole, il carattere ingiurioso del licenziamento, che va provato da chi lo deduce (v. giurisprudenza innanzi citata), deriva unicamente dalla forma in cui esso venga espresso o dalla pubblicità o da altre modalità con cui sia stato adottato, idonee a ledere l’integrità psico-fisica del lavoratore.

Solo in tali evenienze il danno da licenziamento ingiurioso eccede quello indennizzabile a seguito di recesso meramente ingiustificato, strumentale o pretestuoso.

Ad esempio, è ingiurioso il licenziamento cui l’azienda dia indebita e non necessaria pubblicità, che si accompagni a gratuite considerazioni sulle qualità personali e/o professionali del lavoratore e/o che gli attribuisca condotte infamanti secondo il comune sentire, il che non è emerso nel caso di specie.

3.1. – In conclusione, entrambi i ricorsi sono da rigettarsi; ciò consiglia di compensare fra le parti le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

rigetta i ricorsi e compensa fra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2016

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