Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13874 del 31/05/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 13874 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA
sul ricorso 3800-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;
– ricorrente contro

D’AMBROSIO RAFFAELE, D’AMBROSIO VINCENZO, D’AMBROSIO
CARMINE, D’AMBROSIO ROCCO, D’AMBROSIO GIUSEPPE,
D’AMBROSIO SOSSIO, D’AMBROSIO ANTONIO;
– intimati

avverso la sentenza n. 49/34/2010 della Commissione
Tributaria Regionale di NAPOLI del 25.1.2010, depositata

Data pubblicazione: 31/05/2013

1’8/02/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 09/05/2013 dal Consigliere Relatore Dott.
SALVATORE BOGNANNI.
E’ presente il Procuratore Generale in persona Dott

TOMMASO BASILE.

■ tg,1

1,42à

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)
R.G. ric. n. 3800/11

Ricorrente: agenzia entrate
Intimati: Sossio D’Ambrosio + 6

Ordinanza
Svolgimento del processo

1. L’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Campania n. 49/34/10, depositata 1’8 febbraio 2010, con la quale, rigettato l’appello della medesima contro
la decisione di quella provinciale, l’opposizione di Sossio
D’Ambrosio, in proprio e nella qualità di procuratore di Carmine,
Raffaele, Vincenzo, Rocco, Antonio e Giuseppe D’Ambrosio, relativa
all’avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta complementare
di registro, inerente all’acquisto di un terreno nel territorio
del Comune di Frattamaggiore, veniva accolta. In particolare il
giudice di secondo grado osservava che l’atto impositivo non era
suffragato da prova circa il maggior valore, come elevato, non essendo all’uopo sufficiente il rogito dell’anno precedente, avente
ad oggetto altro lotto di terreno edificabile, censito “…nello
stesso foglio catastale, ma identificato con una particella lontana da quella per cui è causa”. Gli intimati non si sono c tituit i.
Motivi della decisione

2. Col secondo mezzo, che viene esaminato prima, perché di carattere preliminare, la ricorrente deduce il vizio di insufficiente motivazione, in quanto la CTR non considerava che la prova era
stata fornita con la produzione di altro rogito inerente ad un diverso lotto ceduto l’anno precedente nella stessa zona, adiacente
a quello in argomento, con vocazione edificabile per strutture artigianali e con particella vicina a quella oggetto di rettifica

Oggetto: opposizione a liquidazione maggior registro,

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quanto al valore, e ciò giusta le previsioni del piano regolatore
generale, d cui il secondo giudice non teneva conto.
Il motivo è fondato, dal momento che la ricorrente non intendeva sottoporre un vaglio differente degli elementi acquisiti dal
giudice di merito secondo la propria prospettazione del fatto,

gravame, come enunciati nel ricorso in appello e trascritti, con
la completa valutazione dei medesimi, con riferimento in particolare alla inclusione del fondo in zona edificabile a classificata
come insediamento artigianale nel PRG, nelle adiacenze dell’altro
oggetto del precedente rogito, come prodotto, esistente invece
proprio nella stessa zona, costituita da luogo ameno e servito da
infrastrutture primarie. Del resto, com’è noto, in tema di imposta
di registro, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 36, comma
secondo, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con
modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha fornito
l’interpretazione autentica del d.P.R. 26 aprile 1986,
l’edificabilità di un’area, ai fini dell’inapplicabilità del sistema di valutazione automatica previsto dall’art. 52, comma quarto, del d.P.R. n. 131 cit., dev’essere desunta dalla qualificazione ad esso attribuita nel piano regolatore generale adottato dal
Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte
della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi.
Infatti l’inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è
sufficiente a far lievitare il valore venale dell’immobile, senza
che assumano alcun rilievo eventuali vicende successive incidenti
sulla sua edificabilità, quali la mancata approvazione o la modificazione dello strumento urbanistico, in quanto la valutazione
del bene dev’essere compiuta in riferimento al momento del suo
trasferimento, che costituisce il fatto imponibile, avente carattere istantaneo. L’impossibilità di distinguere, ai fini dell’inibizione del potere di accertamento, tra zone già urbanizzate e zone in cui l’edificabilità è condizionata all’adozione dei piani
particolareggiati o dei piani di lottizzazione, non impedisce pe2

bensì il riesame dei dati forniti all’attenzione del giudice del

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raltro di tener conto, nella determinazione del valore venale
dell’immobile, della maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, nonché della possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione (Cfr. anche Cass. Sez. U, Sentenza
n. 25505 del 30/11/2006).

modo adeguato e giuridicamente corretto.
3. Il secondo motivo, concernente violazione di legge, giacché
il giudice di appello non avrebbe potuto annullare “tout court”
l’atto impositivo, ma semmai stabilire il valore del terreno e
quindi determinare la maggiore imposta, rimane assorbito.
4. Ne deriva che il ricorso va accolto, con la conseguente
cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al giudice “a
quo”, altra sezione, per nuovo esame, e che si uniformerà

Ah

suin-

dicato principio di diritto.
5. Quanto alle spese dell’intero giudizio,
late dal giudice del rinvio stesso.
P.Q.M.
La Corte
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, e rinvia,
anche per le spese, alla commissione tributaria regionale della
Campania, altra sezione, per nuovo esame.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell sesta Sezione civile, il 9 maggio 2013.

Dunque sul punto la sentenza impugnata non risulta motivata in

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