Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13874 del 23/06/2011

Cassazione civile sez. II, 23/06/2011, (ud. 15/04/2011, dep. 23/06/2011), n.13874

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Francesco – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.C., T.A.A., T.F.,

rappresentati e difesi, in forza di procura speciale a margine del

ricorso, dall’Avv. Fortunato Cosimo, per legge domiciliati nella

cancelleria civile della Corte di cassazione, piazza Cavour, Roma;

– ricorrenti –

contro

CI.An., rappresentata e difesa, in forza di procucura

speciale in calce al controricorso, dall’Avv. Favo Roberto,

elettivamente domiciliata in Roma, viale Parioli, n. 72, presso lo

studio dell’Avv. Oliviero Raffaele Corrado;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Catanzaro

n. 152 depositata il 4 marzo 2009;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15 aprile 2011 dal Consigliere relatore Dott. Giusti Alberto.

Fatto

RILEVATO

Che il consigliere designato ha depositato, in data 1 febbraio 2011, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: ” C.C., T.A. e T. F. convenivano in giudizio Ci.An., denunciando che la convenuta, proprietaria di un terreno confinante in agro di Castrovillari, si era impossessata di una striscia di terreno pari a m. 3 di larghezza e lunga m. 130 per l’intera linea di confine tra i due fondi. Chiedevano l’accertamento del loro diritto di proprietà sulla striscia di terreno in questione e la condanna della convenuta al rilascio.

Si costituiva la convenuta, resistendo alla domanda. Il Tribunale di Castrovillari, con sentenza 18 giugno 2001, accoglieva la domanda degli attori.

La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza n. 152 depositata il 4 marzo 2009, ha accolto il gravame della Ci. e, per l’effetto, in riforma della impugnata pronuncia, ha rigettato la domanda.

Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello la C. e i T. hanno proposto ricorso, sulla base di un motivo.

L’unico mezzo, con cui i ricorrenti denunciano violazione dell’art. 112 c.p.c., artt. 948 e 950 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, è inammissibile, perchè privo del corrispondente quesito di diritto, prescritto dall’art. 366-bis c.p.c., ratione temporis applicabile.

Sussistono le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”.

Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controricorrente, liquidate in complessivi Euro 2.200, di cui Euro 2.000 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2^ Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 15 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2011

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