Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13874 del 20/05/2021

Cassazione civile sez. I, 20/05/2021, (ud. 06/10/2020, dep. 20/05/2021), n.13874

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 11016/2019 proposto da:

A.J., elettivamente domiciliato in Roma, alla Piazza

Mazzini 8, presso lo studio dell’avv. Salvatore Fachile,

rappresentato e difeso dall’avv. Daniele Valeri, come da procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, elettivamente domiciliato in Roma, via dei

Portoghesi 12, presso la sede dell’Avvocatura dello Stato, che lo

rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2145/2018 della CORTE d’APPELLO di ANCONA,

depositata il 10/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

6/10/2020 dal Consigliere Dott. Luca Solaini.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte d’Appello di Ancona, con sentenza del 10.10. 2018, ha respinto il gravame proposto da A.J., cittadino del Gambia richiedente asilo, avverso l’ordinanza del Tribunale di Ancona che, confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale, gli aveva negato il riconoscimento della protezione internazionale, anche nella forma sussidiaria, e di quella umanitaria.

Il ricorrente aveva riferito: di aver iniziato a lavorare nel (OMISSIS) presso il (OMISSIS) come tirocinante elettricista, di essere stato assunto regolarmente e di aver stretto amicizia con due colleghi danesi, di orientamento omosessuale, con i quali trascorreva il tempo libero facendo loro visitare i luoghi più suggestivi del Pese; di essere stato denunciato alla polizia a causa di tali frequentazioni, con l’accusa di essere anch’egli omosessuale; di essere stato arrestato e picchiato; di essere stato liberato dopo tre giorni, dietro pagamento di una cauzione, e di aver deciso di lasciare il Paese per il timore di subire un’ingiusta condanna.

La corte distrettuale, pur ritenendo la vicenda provata in base alla documentazione prodotta da A. (copia del mandato di cattura emesso a suo carico), ha escluso che ricorressero i presupposti per riconoscergli lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, per un verso rilevando che il fatto che egli fosse stato immediatamente rilasciato, sebbene su cauzione, dimostrava che le autorità dubitavano della fondatezza dell’imputazione e, per l’altro, ritenendo che il richiedente avrebbe potuto facilmente dimostrare la sua innocenza, grazie alla missiva (pure prodotta) dei due danesi, che lo scagionava dall’accusa di omosessualità; il giudice d’appello ha poi affermato che il ricorrente non aveva allegato specifici profili di vulnerabilità atti a giustificare la concessione della protezione umanitaria.

Contro la sentenza, pubblicata il 10.10.2018, A.J. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sette motivi.

Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente denuncia nell’ordine:

i) violazione dell’art. 111 Cost., motivazione apparente, omesso esame di un fatto decisivo, per avere la corte d’appello respinto le domande in base ad argomenti privi di pertinenza rispetto alla normativa e agli istituti dei quali avrebbe dovuto fare applicazione; ii) violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3, 4 e 5 e art. 8, comma 3, per aver la corte del merito violato il proprio dovere di integrazione probatoria d’ufficio e inadeguatamente valutato gli elementi di fatto e di diritto portati alla sua attenzione;

iii) omesso esame del fatto decisivo costituito dal diritto del ricorrente ad ottenere asilo, ai sensi dell’art. 10 Cost., comma 3;

iv) violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e segg. e art. 1 della Convenzione di Ginevra, per aver il giudice d’appello escluso che i fatti narrati, e ritenuti veritieri, integrassero una vicenda persecutoria;

v) violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 14 e segg., per il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria;

vi) violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per il mancato riconoscimento della protezione umanitaria;

vii) omesso esame di fatto decisivo, in relazione alla mancata costituzione in giudizio della Commissione territoriale.

In applicazione del principio processuale della ragione più liquida, che esonera questa Corte dall’occuparsi di tutte le questioni dedotte in giudizio qualora ve ne siano alcune che appaiono di immediata soluzione, va esaminato ed accolto, stante la sua manifesta fondatezza, il quarto motivo del ricorso, con assorbimento di ogni altra ragione di censura.

La vicenda narrata dal ricorrente, di cui la corte del merito ha riconosciuto la veridicità con accertamento che, non essendo stato impugnato dal Ministero controricorrente, è coperto da giudicato interno, integra infatti, all’evidenza, una fattispecie di persecuzione per motivi legati all’orientamento sessuale e costituisce di per sè una grave violazione dei diritti umani fondamentali, tutelati dalla Convenzione di Ginevra, dalla nostra Costituzione e dalla normativa in materia di status di rifugiato.

Ai fini del riconoscimento di tale status è infatti privo di rilievo stabilire se il richiedente sia effettivamente omosessuale o valutare se (secondo quella che nella specie appare, peraltro, una soggettiva opinione della corte del merito) sia in grado di “provare facilmente la propria innocenza”, atteso che la persecuzione proveniente dall’autorità statale consiste nel solo fatto di sottoporre il cittadino ad un processo penale per ragioni legate in via esclusiva alla sua personale sfera sessuale.

All’accoglimento del motivo conseguono la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche di questo giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il quarto motivo del ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2021

 

 

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