Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13874 del 07/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. lav., 07/07/2016, (ud. 06/04/2016, dep. 07/07/2016), n.13874

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5122/2012 proposto da:

INTESA SAN PAOLO S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA LARGO

CHIGI 5, presso lo studio dell’avvocato ANGELO PANDOLFO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

L.R.I., C.F. (OMISSIS);

– intimata –

nonchè da:

L.R.I. C.F. (OMISSIS) elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE TUPINI 113, presso lo studio

dell’avvocato NICOLA CORPO, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato AGOSTINO SALIMBENE, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

INTESA SAN PAOLO S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA LARGO

CHIGI 5, presso lo studio dell’avvocato ANGELO PANDOLFO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 882/2010 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 14/02/2011 R.G.N. 1554/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/04/2016 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;

udito l’Avvocato TURCO MARIA LUCREZIA per delega verbale Avvocato

PANDOLFO ANGELO;

udito l’Avvocato CORBO NICOLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione del ricorso principale, assorbimento del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Salerno L.R.I. esponeva che aveva lavorato alle dipendenze del Banco di Napoli fino al 31/5/2002 allorchè il rapporto era cessato avendo aderito all’esodo incentivato usufruendo delle prestazioni del Fondo di solidarietà e di sostegno al reddito ed all’occupazione istituito con D.M. 28 aprile 2000, n. 158, per il personale dipendente dalle imprese di credito; che aveva sottoscritto davanti alla Direzione Provinciale del lavoro di Napoli un accordo con il datore di lavoro con cui il Banco si era impegnato tra l’altro alla attivazione della procedura per far ottenere alla dipendente l’assegno straordinario da parte del Fondo nonchè alla prosecuzione dei versamenti contributivi per la lavoratrice fino alla data di maturazione dell’anzianità contributiva utile al pensionamento; che in tale occasione le fu fatta firmare una modulistica per la richiesta dell’assegno straordinario restando tuttavia incompleto il quadro D mancando cioè l’indicazione della retribuzione e delle competenze arretrate, quadro che il Banco di Napoli avrebbe dovuto completare ed inviare all’Inps.

La ricorrente riferiva, inoltre, che aveva successivamente accertato che l’importo della retribuzione su cui calcolare la contribuzione previdenziale era stato determinato in misura inferiore avendo il Banco fatto riferimento solo alle voci fisse della retribuzione contrattuale con conseguente minore accredito dei contributi previdenziali e pregiudizio per la lavoratrice.

Chiedeva, pertanto, accertarsi il suo diritto a che la convenuta eseguisse i versamenti previdenziali tenendo conto dell’ultimo anno di retribuzione globale, con successivi aggiornamenti Istat, con condanna al pagamento in favore dell’Inps delle somme dovute.

Il Tribunale di Salerno accoglieva la domanda della L.R., decisione confermata dalla Corte d’appello di Salerno con la sentenza qui impugnata.

La Corte territoriale, disattesa l’eccezione di incompetenza territoriale, ha accertato che nel quadro D della domanda di erogazione dell’assegno, di cui sopra, la retribuzione media settimanale su cui calcolare i contributi era stata indicata in Euro 777,00 e che tuttavia il Banco di Napoli prima e il San Paolo dopo avevano versato all’Inps contributi su una retribuzione settimanale di Euro 716,00 e cioè in misura inferiore a quella risultante sulla domanda di assegno straordinario.

La Corte ha, quindi,rilevato che il Banco non aveva dato puntuale esecuzione ai suoi impegni considerato il diverso importo della retribuzione indicato sulla domanda di assegno.

La Corte ha poi rigettato l’appello incidentale con cui L.R. aveva chiesto la rivalutazione della retribuzione annuale, in quanto, secondo la Corte, non era prevista nella domanda di assegno straordinario, nè nel verbale di conciliazione e comunque era prevista esclusivamente con riguardo alla prosecuzione della contribuzione volontaria regolamentata dal D.Lgs. n. 184 del 1997, non applicabile alla fattispecie.

Avverso la sentenza ricorre Intesa San Paolo con cinque motivi.

Resiste la L.R. con controricorso e ricorso incidentale a cui replica Intesa San Paolo con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.. La contro ricorrente ha depositato osservazioni scritte alle conclusioni assunte dal Procuratore Generale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione.

Osserva che la Corte territoriale, prescindendo dalle norme che regolavano il rapporto previdenziale con il Fondo di solidarietà, aveva ritenuto rilevante ai fini della decisione la retribuzione indicata nel modulo senza considerare che il rapporto previdenziale era sottratto a regolazioni definite dalle parti private. Rileva che in modo contraddittorio la Corte aveva dapprima escluso correttamente l’esistenza di un obbligo contrattuale di Intesa San Paolo, prodromico rispetto allo speciale rapporto previdenziale, ma poi, contraddicendo se stessa, aveva ritenuto di dover accertare se l’Istituto avesse dato puntuale esecuzione ai suoi impegni contrattuali.

Con il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c..

Osserva che in appello aveva posto all’attenzione della Corte che la L.R. aveva chiesto di riconoscere e dichiarare il suo diritto al ricalcolo della retribuzione annua ai sensi dei criteri di cui al D.M. n. 158 del 2000 e D.Lgs. n. 184 del 1997; che l’oggetto della domanda era chiaro e che erroneamente il Tribunale e poi la Corte d’appello si erano pronunciati nel senso di un inadempimento contrattuale ignorando le conclusioni in violazione del principio del chiesto e pronunciato.

Con il terzo motivo denuncia omessa pronuncia su fatti decisivi e violazione art. 112 c.p.c.. La ricorrente aveva riferito di non aver compilato il quadro D; che tale quadro era risultato, invece, compilato; che la Corte d’appello non aveva verificato come e quando si era arrivati al completamento del modulo, aspetto che Intesa aveva chiesto di accertare, ma che la Corte aveva del tutto trascurato.

Con il quarto motivo denuncia violazione del D.M. n. 158 del 2000, art. 10, commi 7 e 12, disciplinante il Fondo di solidarietà per il personale dipendente dalle imprese di credito.

Osserva che la lavoratrice aveva accettato l’applicazione delle regole del Fondo con la conseguenza che doveva trovare applicazione l’art. 10, comma 7, del D.M. citato ai fini della determinazione della misura dell’assegno e della contribuzione, non modificabili dalle parti non essendo nella loro disponibilità.

Con il quinto motivo denuncia vizio di motivazione in ordine alla carenza di interesse della lavoratrice. Lamenta che la Corte sembra affermare che un ampliamento della base su cui calcolare la contribuzione avrebbe determinato automaticamente un ampliamento della base su cui calcolare la pensione senza fornire alcuna motivazione.

I primi quattro motivi, congiuntamente esaminati stante la loro connessione, sono fondati ed il quinto motivo resta assorbito.

Deve, in primo luogo, rilevarsi l’infondatezza dell’eccezione sollevata dalla ricorrente nella memoria ex art. 378 c.p.c., di nullità della sentenza per violazione del litisconsorzio necessario non avendo partecipato al giudizio l’Inps.

La controversia ha ad oggetto, infatti, il rapporto tra la ricorrente e l’ente esodante con riferimento al quale il compito dell’Istituto previdenziale è quello di quantificare, in base agli elementi forniti dall’ente esodante ed ai contributi da questo versati, l’importo dell’assegno di straordinario e corrispondere detta prestazione per conto del Fondo di Solidarietà fino alla maturazione da parte dell’esodato della pensione. Il citato Fondo di Solidarietà è collocato presso l’Inps ma ha una sua autonomia, è ben distinto dall’Istituto previdenziale ed è disciplinato da regole sue proprie distinte da quelle tipiche del sistema previdenziale pubblico. Esso eroga la prestazione sulla base e nei limiti dei contributi figurativi accreditati dal datore di lavoro nonchè nel rispetto del regolamento e la ricorrente non potrebbe giammai pretendere nei confronti dell’Inps l’accredito contributivo se non previo versamento delle somme da parte del datore di lavoro. In tale contesto non si ritiene che la partecipazione dell’Istituto previdenziale sia necessaria.

Quanto alle ulteriori censure sollevate dalla ricorrente la prima questione che viene proposta attiene alla fondatezza o meno dell’affermazione della Corte d’appello secondo cui occorreva avere riguardo, ai fini della determinazione della retribuzione utile su cui doveva essere calcolata la contribuzione, all’importo della retribuzione risultante sul quadro D della domanda sottoscritta dalla lavoratrice all’atto della conclusione dell’accordo transattivo.

Secondo la Corte territoriale il Banco, ed ora Intesa San Paolo, non aveva dato puntuale esecuzione ai suoi impegni considerato che l’importo della retribuzione indicato sulla domanda di assegno straordinario era superiore a quello sul quale la banca aveva effettuato il pagamento della contribuzione. La Corte d’appello, cioè, prescindendo dalle norme che regolano il rapporto previdenziale instaurato con il Fondo di solidarietà, ha ritenuto che ai fini della decisione avesse unico rilievo la retribuzione indicata nel modulo e che dunque l’accertamento che doveva essere effettuato riguardava il rapporto contrattuale tra le parti e l’inadempimento da parte di Intesa.

A riguardo le affermazione della ricorrente circa la natura dei rapporti sorti a seguito della adesione della L.R. all’esodo incentivato devono trovare accoglimento.

La L. n. 662 del 1996, art. 2, comma 28, sulla base del quale è stato istituito il Fondo di Solidarietà di cui al D.M. n. 158 del 2000, ha previsto che “In attesa di un’organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali…. sono definite, in via sperimentale, misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione nell’ambito dei processi di ristrutturazione aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi di enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità…. “. La norma ha poi aggiunto che “Nell’esercizio della potestà regolamentare il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) costituzione da parte della contrattazione collettiva nazionale di appositi fondi finanziati mediante un contributo sulla retribuzione non inferiore allo 0,50 per cento;

b) definizione da parte della contrattazione medesima di specifici trattamenti e dei relativi criteri, entità, modalità concessivi, entro i limiti delle risorse costituite, con determinazione dei trattamenti al lordo dei correlati contributi figurativi…”.

Il D.M. n. 158 del 2000, che ha approvato il regolamento istitutivo presso l’INPS del “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito”, ha previsto all’art. 5 le prestazioni erogate dal Fondo tra cui, per quel che qui rileva, l'”erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito ed al versamento della contribuzione correlata di cui della L. n. 662 del 1996, art. 2, comma 28, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo..” L’art. 10, comma 12, del citato D.M. ha previsto, poi, che “la contribuzione correlata nei casi di riduzione dell’orario di lavoro o di sospensione temporanea dell’attività lavorativa, nonchè per i periodi di erogazione dell’assegno straordinario per il sostegno al reddito, è calcolata sulla base della retribuzione di cui al comma 7″. Quest’ultimo prevede che ” la retribuzione mensile dell’interessato utile….., è quella individuata secondo le disposizioni contrattuali nazionali in vigore, e cioè la retribuzione sulla base dell’ultima mensilità percepita dall’interessato secondo il criterio comune: 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata”.

Ciò premesso deve rilevarsi che, a prescindere da chi e da quando il citato quadro D della domanda di accesso alle provvidenze del Fondo sottoscritta dalla L.R. sia stato riempito, è certo che l’accordo transattivo concluso tra le parti non avrebbe comunque potuto incidere sulla disciplina contenuta nel D.M. n. 158, sopra citata circa la misura della retribuzione ed il calcolo utile ai fini della determinazione della contribuzione che il Banco si era obbligato a versare, non essendo tali dati nella disponibilità delle parti in quanto essi trovano la loro compiuta disciplina nel DM istitutivo del Fondo di solidarietà a favore del personale dipendente dalle banche.

L’accordo transattivo intercorso tra le parti con riferimento all’assegno straordinario non può essere interpretato se non nel senso che la Banca si sarebbe attivata per far ottenere alla lavoratrice le provvidenze previste dal Fondo di solidarietà secondo le regole da questo previste non derogabili in quanto legislativamente determinate ed avrebbe provveduto alla prosecuzione dei versamenti contributivi per la lavoratrice fino alla data di maturazione dell’anzianità contributiva utile al pensionamento.

Ad ulteriore conforto della bontà della tesi sostenuta dalla ricorrente appare utile ricordare, al fine di sottolineare l’infondatezza della tesi sostenuta dalla Corte territoriale, che questa Corte, sia pure in sede di regolazione della competenza per territorio, ha affermato che la controversia vertente tra il dipendente ed il datore di lavoro avente ad oggetto l’accertamento dell’obbligo contributivo di quest’ultimo in relazione alla normativa che regola la contribuzione al Fondo ai sensi del D.M. 28 aprile 2000, n. 158, attiene a controversia “derivante dall’applicazione delle norme riguardanti le assicurazioni sociali”, come tale sottoposta – in forza del combinato disposto dell’art. 442 c.p.c., comma 1 e art. 444 c.p.c., comma 1 – al principio generale che la competenza a decidere è fissata in capo al “tribunale…, nella cui circoscrizione ha la residenza dell’attore”.

La Corte territoriale, pertanto, nel ritenere fondate le richieste della L.R. non ha esaminato affatto l’art. 10, comma 7, secondo cui la retribuzione utile ai fini del calcolo della contribuzione va individuata sulla base dell’ultima mensilità percepita dal lavoratore, nella misura normalmente corrisposta, costituita secondo il criterio di 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata.

La Corte territoriale, nella determinazione della retribuzione utile ai fini del calcolo della contribuzione dovuta dal datore di lavoro non si è attenuta ai principi fissati legislativamente dal citato D.M.. La sentenza deve essere, pertanto, cassata in accoglimento del ricorso principale ed il giudizio rinviato alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione per il corretto accertamento dell’entità dei contributi che il datore di lavoro è tenuto a versare.

Con il ricorso incidentale la L.R. denuncia violazione della L. n. 662 del 1993, art. 2, comma 28, del D.M. n. 158 del 2000, artt. 1 e segg. e del D.Lgs. n. 184 del 1997, vizio di motivazione. Censura la sentenza nella parte in cui ha rigettato il suo diritto alla rivalutazione annuale della base pensionabile. Osserva che nella specie si trattava di contribuzione volontaria e non già figurativa e dunque la retribuzione sulla quale era calcolato il contributo era soggetta alla rivalutazione ai sensi del D.Lbs. n. 184 del 1997, artt. 1 e segg..

Il ricorso proposto dalla L.R. è infondato. La Corte territoriale ha affermato che la rivalutazione della retribuzione annuale risulta consentita esclusivamente in ipotesi di prosecuzione volontaria contributiva, ipotesi non ricorrente nella fattispecie.

L’affermazione della Corte territoriale, sebbene contrastante con quanto in precedenza affermato dalla stessa Corte, non è censurabile. La natura di contributi figurativi di quelli versati nella fattispecie non appare dubitabile sia avuto riguardo alle stesse disposizioni sopra citate di cui al D.M. con l’esplicito richiamo ivi contenuto ai contributi figurativi, sia in considerazione della diversa disciplina dei contributi volontari per i quali è prevista l’autorizzazione amministrativa dell’ente previdenziale.

Per le considerazioni che precedono la sentenza deve essere cassata in accoglimento del ricorso principale ed il giudizio rinviato alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione per il corretto accertamento dell’entità dei contributi che il datore di lavoro è tenuto a versare. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

PQM

Accoglie il ricorso principale, rigetta l’incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA