Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13874 del 01/06/2017

Cassazione civile, sez. I, 01/06/2017, (ud. 24/03/2017, dep.01/06/2017),  n. 13874

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1207/2013 proposto da:

(OMISSIS) S.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore p.t.

sig. M.F., elettivamente domiciliata in Roma, alla via

Paolo Frisi n. 24, presso lo studio dell’avv. Cecilia Rizzica, che

la rappresenta e difende, giusta procura speciale per Notaio

G.R. di (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

Ideal Standard Italia S.r.l., in persona del legale rapp.te p.t.,

elettivamente domiciliata in Roma, alla via Matteo Boiardo n.17,

presso lo studio dell’avv. Ernesto Mancini, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato Franca Casorati, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

Curatore del Fallimento di (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 6227/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 11/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/03/2017 dal cons. CRISTIANO MAGDA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato C. Rizzica che si riporta.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1) La Corte d’appello di Roma ha respinto il reclamo proposto da (OMISSIS) s.r.l. contro la sentenza dichiarativa del suo fallimento.

2) La sentenza, pubblicata l’11.12.012, è stata impugnata dalla società, in persona del liquidatore M.F., con ricorso per cassazione affidato a quattro motivi ed illustrato da memoria.

3) Con il primo motivo, che denuncia violazione dell’art. 158 c.p.c., si deduce la nullità radicale della sentenza dichiarativa, in quanto emessa da un collegio diverso da quello dinanzi al quale si era tenuta l’udienza di comparizione e che si era riservato di decidere sulle istanze di fallimento.

4) Col secondo si lamenta che il giudice del reclamo non abbia pronunciato sull’ulteriore eccezione di nullità della sentenza, che, in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, non recherebbe, nè nell’intestazione, nè nel corpo, i nominativi di tutti i creditori istanti e dei loro difensori domiciliatari.

5) Con il terzo si sostiene che la sentenza dichiarativa, emessa il 19.1.012, sarebbe stata pronunciata in violazione della L. Fall., art. 10, ovvero allorchè era già trascorso più di un anno non solo dalla data di cessazione della attività de (OMISSIS), intervenuta il 24.12.2010 con la chiusura della p. IVA e del bilancio di liquidazione, ma anche dal deposito, avvenuto il 18.1.011, della domanda di cancellazione, annotata il 27.1.011 solo per un ritardo burocratico non imputabile alla società.

2.4) Con il quarto si lamenta che le spese del giudizio di reclamo siano state poste a carico del sig. S.M., che rivestiva la carica di liquidatore alla data della cancellazione e del fallimento, posto che questi non aveva proposto l’impugnazione in proprio, ma solo nella sua qualità di legale rappresentante della fallita.

3) Ha resistito con controricorso la creditrice istante Ideal Standard Italia s.p.a., che ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di rappresentanza della ricorrente, mentre le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva.

La causa, per la quale era stata depositata relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. (nel testo ratione temporis vigente), è stata rimessa all’udienza pubblica dal collegio della sesta sezione civile.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1) L’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per difetto di procura, svolta da Ideai Standard sul rilievo che il signor M. è privo del potere di rappresentare la società, cui ha aderito il P.G., è fondata.

2) Va infatti rilevato che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2495 c.c., una società di capitali si estingue all’atto dell’iscrizione della sua cancellazione dal R.I..

3) Ne consegue la giuridica inesistenza di qualsivoglia delibera che sia assunta, in data successiva all’estinzione, dagli ex soci della società estinta, risultando evidente che essi non possono esprimere in assemblea la volontà di un soggetto non più esistente.

4) Nella specie, pertanto, non può riconoscersi alcuna validità alla delibera di nomina del nuovo liquidatore, nella persona del sig. M.F., che si dice assunta dall’assemblea dei soci de (OMISSIS) s.r.l. l’8.1.013, ovvero in data successiva di quasi due anni alla cancellazione – ed alla conseguente estinzione – della società, intervenuta il 27.1.011.

Deve escludersi, quindi, che M. fosse fornito del potere di rappresentanza della fallita e potesse conferire al difensore la procura speciale alla lite in nome e per conto della stessa.

4) Nè rileva, in contrario, che la L. Fall., art. 10, preveda la possibilità che una società sia dichiarata fallita entro un anno dalla sua cancellazione dal registro delle imprese e che, tanto il procedimento per la dichiarazione di fallimento, quanto le eventuali, successive fasi impugnatorie, continuino a svolgersi nei suoi confronti: si tratta, infatti, come si è più volte precisato, di una fictio iuris, che postula come esistente un soggetto ormai estinto ai soli fini del procedimento fallimentare (cfr., per tutte, Cass. S.U. n. 6070/013).

Legittimato ad agire ed a resistere in giudizio in detto procedimento, in nome e per conto della società estinta, non può dunque essere altri che colui che ne rivestiva la carica di liquidatore, e perciò di legale rappresentante, alla data della cancellazione.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di rappresentanza processuale della ricorrente consegue la condanna del M. al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in dispositivo.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di Ideal Standard Italia s.r.l., che liquida in Euro 4.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso forfetario e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA