Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13873 del 31/05/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 13873 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA
sul ricorso 3613-2011 proposto da:
LOBEFALO

RODOLFO

LBFRLF33S08F839D,

elettivamente

domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO RUSSO,
SPERLONGANO PAOLO, giusta procura speciale a margine del
ricorso;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;
– resistente –

Data pubblicazione: 31/05/2013

avverso la sentenza n. 164/15/2010 della Commissione
Tributaria Regionale di NAPOLI del 10.5.2010, deposita
il 15/06/2010;
udita la relazione della causa svolta nell camera
consiglio del 09/05/2013 dal Consigliere Relatore Dott.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
TOMMASO BASILE.

SALVATORE BOGNANNI.

1

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)
R.G. ric. n. 3613/11

Ricorrente: Rodolfo Lobefalo
intimata: agenzia entrate

Ordinanza

La Corte
Rilevato:
1. Rodolfo Lobefalo propone ricorso per cassazione, affidato a
due motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Campania n. 164/15/10, depositata il 15 giugno 2010,
con la quale, rigettato l’appello del medesimo contro la decisione
di quella provinciale, l’opposizione all’avviso di liquidazione
dell’imposta di registro, concernente la cessione di un autoveicolo adibito a servizio di taxi e della relativa licenza nel 2003 a
tale Giovanni D’Ambrosio, non veniva accolta. In particolare il
giudice di secondo grado osservava che l’atto impositivo era legittimo, perché emesso in presenza dei necessari presupposti,
trattandosi sostanzialmente di cessione di impresa, ancorché piccola o artigiana, soggetta a tale imposizione, sulla scorta dei
dati

forniti

dal

Comune

oltre

che

dalle

informazioni

dell’Osservatorio sulle associazioni di categoria, sicchè la registrazione della vendita a Giovanni D’Ambrosio era stata effettuata
d’ufficio. L’agenzia delle entrate si è solo costituita t rdivamente;

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2. che nelle more del giudizio l’altro contgrbuente, e cioè

D’Ambrosio, coobbligato in solido, ha presentato domanda

condo-

no, ai sensi dell’art. 16 L. n. 289 del 2002, e succ. modif., e
che la stessa è risultata regolare, avendo egli provveduto al versamento di tutte le somme dovute, come emerge dalla comunicazione
a suo tempo trasmessa dall’agenzia delle entrate, ufficio di Napoli, prot. N. 2013/72357 del 7.5.2013, acquisita agli atti, e rela-

Oggetto: opposizione avviso liquidazione imposta registro,

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tiva al processo già instaurato nei confronti di questi, e definito con sentenza n. 206/51/10 del 5.11.2010 dalla stessa CTR;
3. che perciò il ricorrente ha richiesto declaratoria di estinzione del giudizio, per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 16, comma 10 della legge 27-12-2002 e succ.

stessa si sia opposta, avendo anzi comunicato la regolarità del
procediemnto;
ritenuto:
4. che, dato atto di quanto sopra, la richiest

accolta,

con la conseguente declaratoria di estinzione del giudizio;
5. che in ordine alle spese non va emessa alcuna pronuncia per
la mancata costituzione dell’intimata;
visti gli artt. 16, comma 10 L. 27 dicembre 2002, n. 289, 39,
comma 12 DL. n. 98/11 e 391 cpc.;
P.Q.M.
La Corte
Dichiara l’estinzione del giudizio per condono.
Roma, così deciso il 9 maggio 2013.

modif., trattandosi di obbligazione solidale, senza che l’agenzia

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