Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13873 del 09/06/2010

Cassazione civile sez. II, 09/06/2010, (ud. 25/03/2010, dep. 09/06/2010), n.13873

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

EDILE 80 DI PAPINI GINO & C SAS P. IVA (OMISSIS), in persona

degli Amministratori e legali rappresentanti pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.G. BELLI 36, presso lo

studio dell’avvocato FACCIOTTI LEOPOLDO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato BARATTO GUENOLE’ MIRIAM;

– ricorrente –

contro

S.G., S.P., S.L.,

C.A.;

– intimati –

e sul ricorso n. 7652-2005 proposto da:

S.G. (OMISSIS), S.P.

(OMISSIS), S.L. (OMISSIS), C.

A. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

ANASTASIO II 80, presso lo studio dell’avvocato BARBATO ADRIANO, che

li rappresenta e difende unitamente all’avvocato TARTINI GIULIO;

– ricorrenti –

contro

EDILE 80 DI PAPINI GINO & C SAS P. IVA (OMISSIS), in persona

degli Amministratori e legali rappresentanti pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.G. BELLI 36, presso lo

studio dell’avvocato FACCIOTTI LEOPOLDO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato BARATTO MIRIAM;

– controricorrenti ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 1245/2004 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 21/07/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/03/2010 dal Consigliere Dott. MAZZACANE Vincenzo;

udito l’Avvocato FACCIOTTI Leopoldo, difensore dei ricorrenti che ha

chiesto di riportarsi alle difese gia’ depositate;

udito l’Avvocato BARBATO, difensore dei resistenti che ha chiesto di

riportarsi anch’egli’;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale

e l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 29-4-1987 G., P. e S.L. nonche’ C.A. convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Treviso la s.a.s. Edile 80 e, premesso di essere comproprietari, quali eredi di Sp.Gi., di un compendio immobiliare sito in (OMISSIS) e confinante sul lato nord e sul lato ovest con un fondo appartenente alla suddetta societa’ e sul quale insisteva un vecchio fabbricato distante circa 80 cm. dal loro confine, assumevano che la convenuta aveva completamente demolito e ricostruito quest’ultimo senza rispettare le norme urbanistiche e quelle concernenti le distanze dal confine e dai fabbricati.

Cio’ premesso, gli attori chiedevano la condanna della Edile 80 alla demolizione o alla riduzione in pristino del suo immobile o, in alternativa, al risarcimento dei danni.

La convenuta costituendosi in giudizio chiedeva il rigetto della domanda attrice in quanto non era stata commessa nessuna violazione di norme civilistiche.

Il Tribunale adito con sentenza del 22-3-1997 condannava la convenuta all’arretramento del fabbricato in questione ad 80 cm. dal confine sul lato est con la proprieta’ S. ed all’abbattimento del manufatto per mq. 39,21 lungo metri 5,65 del lato sud a confine con la proprieta’ degli attori, rigettava la domanda di risarcimento danni ed osservava che, secondo il c.t.u., la societa’ Edile 80 aveva invaso il fondo attoreo per mq. 0.56 lungo il lato est a confine, e non aveva rispettato la distanza di dieci metri tra le pareti finestrate prevista dall’art. 37 del P.d.F. all’epoca vigente.

Proposta impugnazione da parte della Edile 80 cui resistevano G., P. e S.L. nonche’ C.A. che proponevano anche appello incidentale la Corte di Appello di Venezia con sentenza del 21-7-2004 ha rigettato l’appello principale, ha accolto l’appello incidentale e, in riforma della sentenza di primo grado, ha condannato l’appellante principale al pagamento di tutte le spese di c.t.u..

Per la cassazione di tale sentenza la s.a.s. Edile 80 ha proposto un ricorso articolato in sette motivi cui G., P. e S.L. nonche’ C.A. hanno resistito con controricorso proponendo anche un ricorso incidentale basato su due motivi cui la ricorrente principale ha a sua volta resistito con controricorso; la ricorrente principale ha successivamente depositato una memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve procedersi alla riunione dei ricorsi in quanto proposti contro la medesima sentenza.

Venendo quindi al ricorso principale, si rileva che per ragioni di ordine logico e’ opportuno anzitutto esaminare il sesto motivo dei ricorso principale con il quale la Societa’ Edile 80, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 37 del Piano di Fabbricazione del Comune di (OMISSIS), assume che, anche ammesso e non concesso che nella fattispecie non ricorresse ne’ una ristrutturazione ne’ una ricostruzione di edificio esistente, ma si trattasse di una nuova costruzione del tutto difforme dalla preesistente, l’impugnata sentenza ha disposto l’arretramento per cm.

80 del fabbricato sul lato est verso la proprieta’ S. sulla base dell’errato presupposto che l’art. 37 ora citato imponesse una distanza minima dal confine di metri 5; in tal modo la Corte territoriale non ha verificato che la suddetta norma regolamentare prevedeva in alternativa la possibilita’ di costruire a confine.

La censura e’ fondata.

Dall’esame diretto dell’atto di citazione in appello della Societa’ Edile 80 (consentito dalla natura sostanzialmente processuale del vizio denunciato) risulta che l’attuale ricorrente principale, nel sostenere la legittimita’ dell’operato avanzamento del proprio fabbricato sul confine sul lato est con la proprieta’ S., aveva richiamato al riguardo l’art. 37 del Piano di Fabbricazione del Comune di (OMISSIS) che a suo dire ammetteva, in alternativa all’erezione dell’edificio ad una distanza minima di metri 5 dall’edificio, la costruzione a confine (vedi 9 – 10 dell’atto di appello); ebbene tale questione – che si configura come un punto decisivo della controversia – non risulta essere stata esaminata dalla sentenza impugnata.

Con il primo motivo la ricorrente principale, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 37 del Piano di Fabbricazione del Comune di (OMISSIS) – artt. 869 – 872 ed 873 c.c., censura la sentenza impugnata per aver ritenuto applicabile all’intervento edilizio operato dall’esponente -configurante una mera ricostruzione – le prescrizioni sulle maggiori distanze previste dagli strumenti edilizi comunali.

Con il secondo motivo la ricorrente principale, denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 457 del 1978, art. 31, lett. b, assume che erroneamente il giudice di appello ha ritenuto che nella fattispecie ricorresse una nuova costruzione e non invece, come in effetti era avvenuto, una ristrutturazione.

Con il terzo motivo la Societa’ Edile 80, denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 47 del 1985, art. 8 e della L.R.V. n. 61 del 1985, art. 92 sostiene che la Corte territoriale ha qualificato il fabbricato di proprieta’ dell’esponente come una nuova costruzione senza verifica re la riconducibilita’ di esso a quello preesistente in base ai criteri indicati dalle norme citate.

Con il quarto motivo la ricorrente principale deduce omessa o insufficiente motivazione in ordine alle ragioni per le quali ha ritenuto che nella specie si era in presenza di un nuovo fabbricato non riconducibile a quello preesistente.

Con il quinto motivo la Societa’ Edile 80, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 14, comma 3, n. 1 N.T.A. del P.R.G. del Comune di (OMISSIS) ed omessa motivazione, rileva di aver dedotto nell’atto di appello che la nuova normativa entrata in vigore nel corso della ristrutturazione “de quo” non prevedeva alcuna distanza dal confine e tra fabbricati, trattandosi di fabbricato ricadente in centro storico, in ambito soggetto a piano particolareggiato.

Con il settimo motivo la ricorrente principale deduce contraddizione della sentenza impugnata, cha per un verso ha confermato per il lato sud la statuizione di arretramento fino al rispetto del distacco di 10 metri tra i fabbricati, con demolizione quindi anche oltre la linea tenuta dal preesistente fabbricato, e per altro verso ha ritenuto legittimo l’arretramento sul lato est solo fino al limite tenuto dal precedente edificio.

Tutti gli enunciati motivi restano assorbiti all’esito dell’accoglimento del sesto motivo.

Venendo a tal punto all’esame del ricorso incidentale, si osserva che con il primo motivo gli S. e la C., deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 871 – 872 e 2697 c.c., assumono che erroneamente la Corte territoriale ha respinto la domanda degli esponenti di condanna della Societa’ Edile 80 al risarcimento del danno per violazione, oltre che delle norme civilistiche, anche di quelle di carattere urbanistico.

Con il secondo motivo (dichiarato condizionato all’accoglimento dei quinto motivo del ricorso principale) i ricorrenti incidentali censurano la sentenza impugnata per aver rigettato la domanda da essi proposta di condanna al risarcimento dei danni per la permanenza della illegittima costruzione fin dall’anno 1983.

Anche il ricorso condizionato resta assorbito all’esito dell’accoglimento del sesto motivo del ricorso principale.

In definitiva la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, e la causa deve essere rinviata anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia.

P.Q.M.

LA CORTE Riunisce i ricorsi, accoglie il sesto motivo del ricorso principale, dichiara assorbiti tutti gli altri ed il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia.

Cosi’ deciso in Roma, il 25 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2010

 

 

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