Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13873 del 06/07/2020

Cassazione civile sez. III, 06/07/2020, (ud. 17/02/2020, dep. 06/07/2020), n.13873

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 26767/2018 proposto da:

Erretre di Ri.Fe. e C. S.a.s., in persona del legale

rappresentante R.G. nonchè Ra.Gr.,

Ra.Gi. e Ra.Lu. nella qualità di soci e di eredi di

Ra.Ig. nonchè B.I., Ri.Lu. e Ri.Ma. quali

eredi di Ri.Fe., elettivamente domiciliati in Roma alla via

Nicola Ricciotti, n. 11, presso lo studio dell’avvocato Aronica

Walter, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

Costanza Dino;

– ricorrenti –

contro

Re.Gr. quale erede di Ba.Gi., elettivamente

domiciliata in Roma al largo dei Lombardi n. 4 presso lo studio

dell’avvocato Turco Alessandro che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Pesce Claudio;

– controricorrente –

e contro

Zurich Insurance Public Limited, in persona del legale rappresentante

in carica, elettivamente domiciliato in Roma alla via Fabio Massimo

n. 95, presso lo studio dell’avvocato Pieri Nerli Giovanni, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Camerieri Fausto;

– controricorrente –

e contro

UnipolSai Assicurazioni S.p.a.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 00286/2018 della CORTE d’APPELLO di GENOVA,

depositata il 20/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/02/2020 da Cristiano Valle, osserva.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Erretre di Ri.Fe. e C. società in accomandita semplice (di seguito Erretre S.a.s.) ed i suoi soci convennero in giudizio, dinanzi il Tribunale di Sanremo, il commercialista della società, Dottor Ba.Gi., al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni per la mancata sottoscrizione dei ricorsi, ad opera di difensore tecnico, alla Commissione tributaria provinciale di Imperia, avverso accertamenti ILOR ed IRPEF dell’anno di imposta 1992, dopo la modifica del rito processuale tributario che imponeva la sottoscrizione del ricorso al difensore tecnico non essendo più sufficiente la sola sottoscrizione della parte.

In corso di causa venne disposta la chiamata in giudizio della Zurich Insurance Public Limited e della Milano Assicurazioni S.p.a., assicuratrici del Dottor Ba. per la responsabilità professionale.

1.1. La domanda venne respinta in primo grado.

1.2. Analoga decisione venne adottata in secondo grado dalla Corte di Appello di Genova.

1.3. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 14639 del 14/07/2015, ritenne fondati entrambi i motivi del ricorso di legittimità della Erretre S.a.s. e dei soci e rinviò la causa, per nuovo esame, alla stessa Corte di Appello Genova, in diversa composizione.

2. La Corte territoriale designata, con sentenza n. 00286 del 20/02/2018, ha confermato la sentenza di primo grado, rigettando la domanda di risarcimento danni con condanna degli appellanti alle spese di lite.

2.1. Avverso la sentenza d’appello ricorrono, con atto affidato a cinque motivi, la Erretre di Ri.Fe. e C. S.a.s. nonchè R.G., Ra.Gr., Gi. e Lu. nella qualità di soci e di eredi di Ra.Ig., nonchè B.I., Ri.Lu. e Ma. quali eredi di Ri.Fe..

2. Resistono, con separati controricorsi Re.Gr., quale erede del defunto Ba.Gi. e la Zurich Insurance Public Limited, quale assicuratrice per la responsabilità professionale.

2.1. UnipolSai Assicurazioni S.p.a. è rimasta intimata.

2.3. Il P.G. ha presentato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto rigettarsi, e comunque dichiararsi inammissibili, i primi quattro motivi di ricorsi ed accogliersi il quinto sulle spese di lite.

2.4. Parte ricorrente ha depositato memoria per l’adunanza camerale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3 I cinque motivi di ricorso censurano la sentenza della Corte di Appello di Genova:

il primo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli artt. 383,384 e 392 c.p.c., con riferimento all’ambito del giudizio di rinvio, non rispettato dalla Corte di Appello con la sentenza impugnata in questa sede.

Il secondo mezzo deduce vizio di violazione e (o) falsa applicazione dell’art. 163 c.p.c. e dell’art. 1176 c.c., in punto di omesso rilievo della mancanza di adeguata diligenza professionale da parte del commercialista.

Il terzo motivo deduce omesso esame di fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ed individua due fatti rilevanti, consistenti nell’esclusiva ascrivibilità al commercialista incaricato della mancata sottoscrizione dei ricorsi e nella fondatezza, nel merito, delle ragioni di ricorso dinanzi al giudice tributario.

Il quarto mezzo deduce violazione e (o) falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 18,24 e 32, con riferimento alla qualificazione della memoria in sede tributaria come “integrativa” e non già “illustrativa”.

Il quinto ed ultimo motivo deduce violazione e (o) falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c.: il giudice d’appello ha condannato alla rifusione delle spese di lite con riferimento al giudizio di legittimità nel quale le controparti erano rimaste intimate.

3.1. In via preliminare, pur non essendo stata posta alcuna questione al riguardo, il Collegio rileva che la Dott.ssa Antonella Pellecchia, consigliere di questa Sezione Terza civile, componeva il Collegio decidente, con funzioni di relatore, nell’udienza del 10/03/2015, a seguito della quale venne emanata la sentenza n. 14639 del 14/07/2015, di cassazione con rinvio della prima sentenza della Corte di Appello di Genova, la n. 00016/2011.

Ciò posto il Collegio non ritiene di ravvisare ragioni che possano condurre all’astensione del Consigliere Pellecchia, atteso che la partecipazione al giudizio di legittimità che abbia deciso nel senso della cassazione con rinvio non radica pregiudizio alla terzietà del magistrato (inteso quale persona fisica) chiamato nuovamente a comporre il Collegio, trattandosi in ogni caso di giudizio vertente sull’applicazione di norme di diritto e non di accertamento di fatti (Cass. n. 14655 del 18/07/2016 Rv. 640587-01): “Il collegio che giudichi del ricorso per cassazione proposto avverso sentenza pronunciata dal giudice di rinvio può essere composto anche da magistrati che abbiano partecipato al precedente giudizio conclusosi con la sentenza di annullamento, senza che sussista alcun obbligo di astensione a loro carico ex art. 51 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto tale partecipazione non determina alcuna compromissione dei requisiti di imparzialità e terzietà del giudice, e ciò a prescindere dalla natura del vizio che ha determinato la pronuncia di annullamento, che può consistere indifferentemente in un “error in procedendo” o in un “error in iudicando”, atteso che, anche in quest’ultima ipotesi, il sindacato è esclusivamente di legalità, riguardando l’interpretazione della norma ovvero la verifica del suo ambito di applicazione, al fine della sussunzione della fattispecie concreta, come delineata dal giudice di merito, in quella astratta”.

3.2. Il primo, il secondo ed il quarto motivo di ricorso possono essere congiuntamente trattati, stante la sostanziale unicità della doglianza che essi prospettano ed incentrata sulla ritenuta erronea insussistenza, da parte del giudice dell’appello territoriale, del nesso di causalità.

Il giudice dell’appello territoriale ha opportunamente richiamato la giurisprudenza nomofilattica (Sez. U, n. 11844 del 09/06/2016 (Rv. 639945-01) in tema di giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della sentenza d’appello, ribadendo che esso, pur avendo una sua autonomia, non dà luogo ad un nuovo procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario.

La Corte di Appello di Genova ha affermato che la questione relativa alla sussistenza o meno del nesso causale era rimasta impregiudicata a seguito della pronuncia rescindente ed ha, procedendo a nuovo esame, ritenuto insussistente il nesso causale tra la condotta del commercialista Ba.Gi. e l’evento, considerato anche con riferimento alle sue conseguenze, addebitando alla condotta – indipendentemente dall’omissione del Ba. anche con riferimento alla modalità di redazione dei ricorsi dichiarati inammissibili, considerata dal consulente tecnico di ufficio di disarmante semplicità, non ritenendo che detta povertà di redazione dei ricorsi potesse essere ascritta al commercialista Ba., che li aveva redatti, trattandosi di questione non proposta in primo grado -della società e quindi dei suoi amministratori, e dei suoi soci, consistente nella mancata proposizione di ricorsi in sede legittimità avverso l’esito sfavorevole delle loro originarie iniziative giudiziali.

Sul punto occorre richiamare l’orientamento, cui il Collegio intende dare seguito, sull’estensione dell’accertamento del nesso causale in tema di responsabilità del professionista (Cass. n. 25112 del 24/10/2017, Rv. 646451-01, con riferimento alla diligenza professionale dell’avvocato, con esito opposto a quello di cui alla sentenza in scrutinio): “In tema di responsabilità professionale dell’avvocato per omesso svolgimento di un’attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell’evidenza o del “più probabile che non”, si applica non solo all’accertamento del nesso di causalità fra l’omissione e l’evento di danno, ma anche all’accertamento del nesso tra quest’ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell’omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull’esito che avrebbe potuto avere l’attività professionale omessa. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto la responsabilità di due professionisti, consistita nella mancata riassunzione del giudizio di rinvio a seguito di cassazione, con conseguente prescrizione del diritto vantato dal loro cliente, sulla base di una valutazione prognostica circa il probabile esito favorevole dell’azione non coltivata desunta “dagli stringenti vincoli posti al giudice del rinvio dalla sentenza della Corte di cassazione”)”.

La sentenza impugnata ha affermato, con adeguata e logica motivazione, che il giudizio prognostico effettuato dal Tribunale in primo grado circa la non ascrivibilità all’omissione del commercialista Ba., consistente nella mancata sottoscrizione dei ricorsi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Imperia, dell’evento dannoso fosse corretta e detta statuizione è stata adeguatamente motivata sulla base delle risultanze documentali di causa.

La ragione del decidere, adeguatamente sviluppata alle pag. 16 e seguenti della sentenza in esame, è da ravvisare nell’affermazione che causa autonoma nella determinazione dell’evento di danno è stata la decisione presa dagli amministratori e dai soci della Erretre S.a.s., sulla quale il commercialista Ba. non aveva svolto un decisivo apporto, di non impugnare in cassazione la decisione delle Commissione Tributaria Regionale.

La sentenza d’appello è, sul punto, in linea con l’orientamento in tema della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 09917 del 26/04/2010 Rv. 612727-01): “La responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell’attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente e, in particolare, trattandosi dell’attività del commercialista incaricato dell’impugnazione di un avviso di accertamento tributario, l’affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole del ricorso alla commissione tributaria, che avrebbe dovuto essere proposto e diligentemente seguito.”

3.3. I motivi primo, secondo e quarto sono, pertanto, rigettati.

4. Il terzo mezzo che deduce omesso esame di fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è inammissibile, ma non in forza del disposto dell’art. 348 ter c.p.c., comma 5, norma inapplicabile nel caso di specie, in quanto il giudizio di rinvio deve essere ritenuto una prosecuzione di quello di appello originario, iniziato prima del 2012, ossia dell’entrata in vigore del rito d’impugnazione riformato in forza del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, conv. in L. n. 134 del 2012, per i giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione anteriormente all’11 settembre 2012, bensì in quanto richiede la rivalutazione di circostanze fattuali oggetto di convergente, se non identica, valutazione da parte dei due giudici di merito – Tribunale di San Remo e Corte di Appello di Genova sentenza in esame – e in concreto non prospetta un omesso esame, bensì si limita a richiedere una differente ponderazione di circostanze o giudizi di fatto.

5. Il quinto motivo di ricorso riguarda la regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione. Esso è assorbito dalla successiva statuizione (punto 6.1.) in ordine alle spese di lite.

6. Il ricorso è, conclusivamente, rigettato.

6.1. L’esito della lite, che ha visto alternarsi decisioni di merito e di legittimità difformi, consente di ritenere sussistenti idonee ragioni, anche alla stregua della più recente affermazione del giudice delle leggi (in particolare: Corte Cost. n. 77 del 19 aprile 2018 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni), per disporre integrale compensazione delle spese di tutti i gradi del giudizio.

6. Al rigetto dell’impugnazione consegue che deve darsi atto della sussistenza, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

rigetta il ricorso;

compensa tra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, il 17 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2020

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