Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13871 del 23/06/2011

Cassazione civile sez. III, 23/06/2011, (ud. 07/04/2011, dep. 23/06/2011), n.13871

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 3028-2010 proposto da:

B.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, PIAZZA DEL FANTE 2, presso lo studio dell’avvocato PALMERI

GIOVANNI, rappresentato e difeso dall’avvocato MASTURSI LUIGI, giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO QUARTO POZZUOLI (OMISSIS) in persona del suo

Presidente, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE PORTA PIA

121, presso lo studio dell’avvocato NAVARRA GIANCARLO, rappresentata

e difesa dall’avvocato CIMADOMO BRUNO, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

contro

SCHIAVO & C. SPA in persona del suo Amministratore

Delegato,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE PORTA PIA 121, presso lo

studio dell’avv. GIANCARLO NAVARRA, rappresentata e difesa dall’avv.

ASSUNTA ATTANASIO, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

PROVINCIA DI NAPOLI in persona del Presidente pro tempore della

Giunta Provinciale, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE

CLODIO 22, presso lo studio dell’avv. BRUNELLO MILETO (studio legale

Mancini-Mileto), rappresentata e difesa dall’avv. ALDO DI FALCO,

giusta procura ad litem a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

RAS ASSICURAZIONI, SOCIETA’ CATTOLIA ASSICURAZIONI – Società

Cooperativa;

– intimate –

avverso la sentenza n. 4205/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

6.11.08, depositata il 10/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRASCA Raffaele;

udito per il ricorrente l’Avvocato Mastursi Luigi che si riporta agli

scritti;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARESTIA

Antonietta che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

RITENUTO

Quanto segue:

p.1. B.G. ha proposto ricorso per cassazione contro la Provincia di Napoli, la s.p.a. Schiavo & C., il Consorzio Quarto Pozzuoli, la R.A.S. Assicurazioni e la Società Cattolica Assicurazioni coop. avverso la sentenza del 10 dicembre 2008, con la quale la Corte d’Appello di Napoli ha disposto, per un verso la separazione dell’appello principale proposto avverso la sentenza di primo grado resa dal Tribunale di Napoli dalla Provincia di Napoli nei confronti di R.A., B.D. e B. M.R., ordinando la cancellazione della causa dal ruolo e la dichiarazione di estinzione, e, per altro verso, ha parzialmente accolto il detto appello principale e le eccezioni di difetto di legittimazione passiva e di prescrizione, rispettivamente proposte dal Consorzio e dalla s.p.a. Schiavo nei confronti di esso ricorrente e rigettato la sua domanda di risarcimento danni.

Hanno resistito al ricorso con separati controricorsi la Provincia, la s.p.a. Schiavo e il Consorzio.

p.2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni sul processo di cassazione introdotte dal D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere deciso con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c., nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, ad esso applicabile, è stata redatta relazione ai sensi dello stesso art. 380-bis c.p.c., che è stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

L’adunanza della Corte veniva fissata per il 18 novembre 2010, ma in tale udienza (in relazione alla quale il Consorzio e la Schiavo depositavano memorie), avendo ricevuto il difensore del ricorrente ricevuto tardivamente l’avviso di fissazione dell’udienza ed essendo comparso con formulazione di richiesta di rinvio, il Collegio rinviava a nuovo ruolo.

In relazione alla nuova adunanza della Corte il ricorrente ha depositato memoria.

Considerato quanto segue:

p.1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni:

“(…) 3. – Il ricorso appare inammissibile, perchè – come, del resto, eccepito da tutti i resistenti – l’illustrazione del primo, del terzo e del quarto motivo, con cui sono state fatte valere violazione di norme di diritto sostanziale, non si concludono con la formulazione del quesito di diritto ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c., mentre il secondo motivo, con cui si denuncia vizio di motivazione non si conclude e non contiene il momento di sintesi espressivo della “chiara indicazione”, cui alludeva la detta norma (in termini, si veda, fra tante, Cass. sez. un. n 20603 del 2007).

E’ da rilevare che l’art. 366-bis c.p.c., dopo la sua abrogazione (ai sensi della L. n. 69 del 2009, art. 47), è rimasto ultrattivo, ai sensi dell’art. 58, comma 5, per i ricorsi proposti, successivamente alla sua abrogazione, contro provvedimenti depositati prima della data di entrata in vigore di tale legge, come quello in esame (ex multis, si veda Cass. (ord.) n. 7119 del 2010).”.

p.2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla la memoria del ricorrente muove rilievi che non sono in alcun modo idonei a superarle esclusivamente nel senso che il primo motivo presenterebbe il quesito di diritto ed il secondo la chiara indicazione.

Con riferimento al primo motivo si richiama innanzitutto Cass. n. 21291 del 2009 adducendo ch’essa avrebbe affermato che “la mancanza dell’esplicita formulazione del quesito di diritto (a conclusione dell’illustrazione del motivo di ricorso per cassazione prospettante violazione di legge) non determina l’inammissibilità della censura, allorchè l’articolazione del medesimo quesito sia desumibile, in via interpretativa, dal contenuto della proposta censura”. Senonchè, tale decisione, nemmeno massimata dall’Ufficio del Massimario e del Ruolo di questa Corte, non contiene affatto. Onde nulla vi sarebbe da replicare. Per mera completezza, si rileva che la motivazione di detta decisione così si esprime: “Giova chiarire che il quesito di diritto necessario ex art. 366 bis c.p.c., può ritenersi posto con sufficiente chiarezza nell’ultima parte di pag. 17 e nelle prime tre righe di pag. 18, ove si legge un riferimento concreto al fatto che “l’unica indagine commissionata al Giudice di rinvio era quella concernente l’annullabilità parziale del contratto “rimanendo assolutamente estraneo il tema del rilascio delle singole unità”. Si legge poi che “quindi” la pronuncia resa avrebbe violato i principi che reggono il giudizio di rinvio, enunciati adeguatamente. E’ pertanto evidente che il motivo è da ritenere ammissibile solo per questa parte, risultando mancante il quesito – e dunque inammissibile il ricorso – con riguardo ad altre simili lagnanze, rispetto alle quali è stata omessa la formulazione del quesito.”. E’ palese che la citata decisione ha dato rilievo ad un quesito che appariva nella specie riconoscibile.

La memoria sostiene che in riferimento al primo motivo il quesito si coglierebbe nella seguente proposizione finale della sua illustrazione, che, peraltro, viene riprodotta con alcune omissioni segnate da puntini sospensivi (che qui si riportano seguiti fra parentesi quadre dalle espressioni omesse): “Se dunque la strada era aperta al pubblico ed in particolare al transito veicolare….(ovvero lo era certamente il tratto dove si è verificato l’incidente mortale, e che fungeva da intersezione tra la parte percorribile e quella chiusa) andava (e va) riconosciuta ai sensi dell’art. 2051 c.c. la responsabilità de….(lla Provincia di Napoli,) ente proprietario della strada in solido con quello della….(Schiavo & C. s.p.a.,) appaltatrice (così come ritenuto da Cass. n. 12425 cit.) e non solo quella di quest’ultima diversamente da quanto erroneamente stabilito nella sentenza impugnata, come se l’evento si fosse verificato all’interno dell’area di cantiere”.

Ora, siffatta esposizione è inidonea ad assolvere alla funzione di quesito di diritto così come parzialmente riportata dal ricorrente per la ragione che la sua proposizione di esordio inizia con un periodo, con cui si fa riferimento all’essere la strada aperta al pubblico, il quale rimanda all’esposizione precedente, essendo di essa la risultante. Non si comprende come possa una simile proposizione di esordio essere intesa come proposizione di inizio di un quesito di diritto. Essa, infatti, trae le conclusioni di una argomentazione precedente e tra l’altro su una circostanza di fatto.

Assolvendo, dunque, alla funzione di chiudere un’argomentazione non si comprende come possa essere l’inizio dell’articolazione di un quesito di diritto.

Non solo: leggendo per intero l’esposizione di constata, per quel che si è riportato, che la prima proposizione è posta in alternativa ad altra successiva, sì che entrambe finiscono per caratterizzarsi non come affermative di conclusioni tratte da argomentazioni precedenti, bensì come prospettanti due diverse conclusioni possibili di dette argomentazioni. Il che rende ancora più palese che le due proposizioni alternative, rinviando il lettore a questo punto alle argomentazioni precedenti demandandogli di scegliere se esse confermino l’una o l’altra, non possono essere idonee ad evidenziare per il detto lettore l’intento di porre un quesito di diritto.

Non è dato, dunque, cogliere nella sopra riportata parte finale dell’illustrazione del primo motivo un quesito di diritto.

E’ vero che nella giurisprudenza della corte si è sempre detta irrilevante la collocazione topografica del quesito di diritto e si è esclusa la necessità che esso avesse una particolare evidenza grafica, ma è altrettanto vero che è sempre stato escluso che il quesito di diritto possa desumesi per implicazione. Quello che postula la memoria è appunto questo, perchè, rinviando le due proposizione ipotetiche di apertura alla pregressa illustrazione, si vorrebbe estrapolato il quesito attraverso un’operazione che attribuisca alla parte finale la funzione del quesito attraverso la lettura dell’illustrazione dei primi due motivi e, quindi, per implicazione. Il che nulla ha a che fare con la non necessità di una particolare evidenza grafica e con il problema topografico ed era stato escluso dalla Corte fin da Cass. (ord.) n. 16002 del 2007, subito avallata da Cass. sez. un. n. 20360 del 2007 e n. 23732 del 2007 e seguita, poi, costantemente dalla successiva giurisprudenza della Corte stessa.

Quanto al rilievo rivolto al secondo motivo, nella memoria ci si astiene dal prendere posizione e dal dimostrare come esso possa essere superato al lume della sentenza delle sezioni Unite citata dalla relazione, il cui principio di diritto rappresenta giurisprudenza consolidata di questa Corte. In particolare, ci si astiene dall’individuare le espressioni con cui sarebbe stato posto il momento di sintesi.

Il ricorso è dunque, dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione possono compensarsi, ravvisandosi, ad avviso del Collegio, giusti motivi in riferimento alla circostanza che nella specie la vicenda sostanziale si è concretata in un sinistro con esito mortale e che i giudici di merito dei diversi gradi hanno deciso in senso contrario.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 7 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2011

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