Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13871 del 20/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 20/05/2021, (ud. 24/02/2021, dep. 20/05/2021), n.13871

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36099-2019 proposto da:

F.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE JONIO

50, presso lo studio dell’avvocato WALTER FELICIANI, rappresentato e

difeso dall’avvocato RICCARDO LEONARDI;

– ricorrente –

contro

UBI BANCA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio

dell’avvocato LORENZO CONFESSORE, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIANCARLO MOROSINI;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 13867/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 22/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio non

partecipata del 24/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCHESE

GABRIELLA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

F.P. ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c. avverso l’ordinanza n. 13867 del 2019, con la quale la Corte di cassazione ha respinto il ricorso ordinario per cassazione proposto dal medesimo ricorrente nei confronti di Carilo Cassa di Risparmio di Loreto spa;

dinanzi alla Corte di legittimità era stata impugnata la decisione della Corte di appello di Ancona del 14 luglio 2014 che aveva confermato la decisione di primo grado di rigetto della domanda di risarcimento dei danni da perdita di chance, proposta dal F. quale iscritto al fondo bancario integrativo gestito da Carilo Cassa di Risparmio di Loreto spa. Secondo la prospettazione difensiva respinta dai giudici del merito, invece, l’rendimenti registrati, in relazione alle risorse versate al fondo, per effetto delle scelte di investimento minimo operate dalla Banca, erano stati ben più modesti di quelli conseguibili qualora la Banca avesse operato in conformità alle previsioni del D.Lgs. n. 124 del 1993 e, comunque, alle regole di condotta cui l’organo di gestione avrebbe dovuto attenersi ex art. 2392 c.c.;

la Corte di cassazione, all’esito dell’esame congiunto dei tre motivi di ricorso, strettamente connessi, ha giudicato non viziato l’iter argomentativo svolto dai giudici di merito e posto a fondamento dell’accertamento di insussistenza della denunciata responsabilità;

al giudizio di revocazione, articolato in due motivi, resiste, con controricorso, UBI BANCA SpA (in qualità di incorporante della Carilo – Cassa di Risparmio di Loreto S.P.A);

la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di Consiglio;

parte controricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con un primo motivo, parte ricorrente assume, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, l’omessa delibazione dei tre motivi di ricorso, per non aver la Corte di Cassazione esaminato le doglianze contenute nei relativi motivi di gravame. Secondo la parte ricorrente, i motivi risulterebbero trascritti esclusivamente quanto alle rispettive rubriche, mancando, invece, ogni confutazione delle ragioni del gravame. Tale omissione risulterebbe aggravata dalla scelta “del tutto incomprensibile” della trattazione congiunta;

con un secondo motivo, la parte deduce l’errore revocatorio per essere la decisione della Corte fondata sulla supposizione di fatti la cui verità è incontrastabilmente esclusa. Per il ricorrente, la sentenza revocanda avrebbe valutato solo alcuni documenti e, in relazione ad essi, sarebbe incorsa in un’errata percezione dei fatti (accordo del 2.7.97, regolamento del 3.1.2000, accordo del 5.12.1997);

le censure, da esaminarsi congiuntamente, sono inammissibili;

per pacifica giurisprudenza di questa Corte, l’errore di fatto revocatorio consiste in una falsa percezione della realtà, in una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, che abbia condotto ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e dai documenti di causa, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo che, dagli stessi atti e documenti, risulti positivamente accertato, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato (tra le tante, Cass. n. 442 del 2018, Cass. n. 6405 del 2018; Cass. n. 4456 del 2015; in motiv., Cass., sez. un., n. 5906 del 2020);

l’errore revocatorio deve, dunque, avere i caratteri dell’assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti e i documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche; deve, inoltre, essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione asseritamente erronea da parte del giudice e la decisione da lui emessa deve esistere un nesso causale tale che senza l’errore la pronuncia sarebbe stata “con certezza di segno opposto” (nei termini, Cass. n. 5197 del 2002; successivamente, ex plurimis, in motivaz. Cass. n. 19240 del 2011; Cass. n. 4050 del 2016);

l’errore di fatto, invece, non è mai ravvisabile nell’ipotesi di errore costituente il frutto di un qualsiasi apprezzamento degli atti processuali ed è, quindi, esclusa dall’area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (tra le molte, Cass. n. 6405 del 2018 cit.; Cass. n. 22171 del 2010; in motiv., Cass., sez.un., n. 8984 del 2018);

in questa prospettiva, è stata esclusa la ricorrenza di un errore revocatorio, nel preteso errore sul contenuto concettuale delle tesi difensive delle parti (Cass. n. 11657 del 2006), nel preteso errore in punto di individuazione delle questioni oggetto dei motivi del ricorso (Cass. n. 5086 del 2008), nel preteso errore nell’interpretazione dei motivi (Cass. n. 9533 del 2006) o nella lettura del ricorso (Cass. n. 5076 del 2008), così come, infine, nel preteso errore sull’esistenza, o meno, di una censura (Cass. n. 24369 del 2009);

alla stregua di tali riassuntive indicazioni, emerge chiaramente come la parte ricorrente non faccia valere alcun errore percettivo nel senso chiarito dalla giurisprudenza sopra richiamata e cioè con riferimento a un fatto risultante in modo incontrovertibile dagli atti o da essi positivamente escluso; affermando l’omesso esame dell’effettivo contenuto dei motivi del ricorso così come deducendo l’erronea valutazione degli elementi di causa, il ricorrente denuncia, in modo evidente, ipotetici errori di giudizio e non di fatto, estranei alla logica del rimedio revocatorio (v. anche Cass. n. 10184 del 2018);

il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile;

le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della parte controricorrente nella misura di cui al dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 4000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 1 5 % ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2021

 

 

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