Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13871 del 09/06/2010

Cassazione civile sez. II, 09/06/2010, (ud. 25/02/2010, dep. 09/06/2010), n.13871

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. DI CERBO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. ATRIPALDI Umberto – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2216-2005 proposto da:

A.N. (OMISSIS), + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

contro

AGENZIA TERRITORIALE CASA PROV. TORINO in persona del Presidente e

legale rappresentante pro tempore;

– intimato –

sul ricorso 5763-2005 proposto da:

AGENZIA TERRITORIALE CASA PROV. TORINO (OMISSIS) in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 2, presso lo studio

dell’avvocato CLARIZIA ANGELO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato DICHIO GIUSEPPE;

– controricorrente ricorrente incidentale –

contro

A.P., + ALTRI OMESSI

– intimati –

avverso la sentenza n. 1599/2003 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 09/12/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/02/2010 dal Consigliere Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO;

udito l’Avvocato PERRETTINI Enzo, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato CLARIZIA Angelo, difensore del resistente che si

riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso previa riunione:

inammissibilità ex art. 372 c.p.c. ricorso C. e F.;

inammissibilità o manifesta infondatezza ricorso principale;

accoglimento 2^ motivo con assorbimento altri motivi del ricorso

incidentale non condizionato; cassazione senza rinvio.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.M. ed altri 24 conduttori di alloggi di edilizia economica e popolare – assegnati nel (OMISSIS) a seguito di bando di pubblico concorso 20/12/1971 – convenivano in giudizio l’Istituto Autonomo Case Popolari (IACP) della Provincia di Torino per sentir accertare il loro diritto alla trasformazione del rapporto di assegnazione in locazione semplice dell’alloggio da ciascuno occupato in cessione in proprietà, previa quantificazione del prezzo rispettivo ai sensi della L. 14 febbraio 1963, n. 60, con pronuncia di sentenza costitutiva del contratto ex art. 2932 c.c.. In via subordinata gli attori chiedevano la condanna dell’Istituto convenuto al risarcimento dei danni subiti per il ritardato adempimento sulla domanda di trasformazione dell’assegnazione in locazione ad assegnazione in proprietà, domanda presentata sin dal 1976 a norma della L. n. 60 del 1963, art. 29 e confermata in base alla L. n. 513 del 1977.

L’IACP, costituitosi, chiedeva il rigetto delle domande avanzate dagli attori sostenendone l’infondatezza in fatto e in diritto.

Intervenivano volontariamente in giudizio G.G. ed altri 53 assegnatari di alloggi di edilizia economica e popolare i quali, trovandosi nella stessa situazione degli attori, si associavano alle difese di questi ultimi assumendo medesime conclusioni.

Intervenivano in giudizio L.A. ed altri tre assegnatari.

Nel corso del giudizio si costituiva l’Agenzia Territoriale per la casa della Provincia di Torino (ATC) in luogo dell’IACP. Alcuni degli attori e degli intervenuti rinunciavano agli atti del giudizio, rinuncia accettata dalla ATC con conseguente dichiarazione di estinzione dei relativi processi.

Istruita la causa tra l’ATC ed i rimanenti attori ed intervenuti, l’adito tribunale di Torino con sentenza 13/7/1998 rigettava le domande di riscatto degli alloggi rilevando che il diritto alla trasformazione dell’assegnazione in locazione in assegnazione in proprietà non poteva essere esercitato in mancanza della prova, gravante sugli attori ed intervenuti, idonea a dimostrare che gli alloggi in questione non facevano parte di quelli ricompresi nella c.d. “quota di riserva” esclusi in base alla legge dalla cessione in proprietà.

Avverso la detta sentenza i soccombenti proponevano appello al quale resisteva l’ATC. Con ordinanza collegiale 29/5/2002 veniva disposta la rimessione della causa sul ruolo e gli appellanti venivano invitati a chiarire la loro posizione processuale e a precisare l’eventuale richiesta di assegnazione in proprietà al prezzo determinato ai sensi della L. n. 513 del 1977, art. 28 con offerta ex art. 2932 c.c. del pagamento del relativo corrispettivo.

Gli appellanti fornivano i richiesti chiarimenti e precisavano le loro domande dichiarando di offrire il pagamento del corrispettivo, come determinato dalla corte di appello, ex art. 2932 c.c..

Con sentenza 9/12/2003 la corte di appello di Torino:

– dichiarava non validamente costituito il rapporto processuale nel giudizio di secondo grado tra F.A. e l’ATC;

– rigettava l’appello proposto da A.N., + ALTRI OMESSI – in parziale accoglimento del gravame proposto da Z.G. dichiarava il diritto di detto appellante alla trasformazione del rapporto di locazione dell’alloggio di edilizia economica e popolare e relative pertinenze dallo stesso occupato in rapporto di assegnazione in proprietà a fronte del pagamento di un prezzo determinato ai sensi della L. n. 513 del 1977, art. 28;

– pronunciava ai sensi dell’art. 2932 c.c. il trasferimento a favore dello Z. della specificata unità immobiliare;

– subordinava l’efficacia della pronuncia di cui al capo precedente al pagamento di Euro 7.595,54;

– disponeva le spese dei giudizio di primo e secondo grado in misura difforme in relazione alla posizione di ciascun appellante.

La corte di appello, per quel che ancora rileva in questa sede, osservava: che nel giudizio di secondo grado non si era validamente costituito il rapporto processuale tra l’ATC e F.A. essendo quest’ultimo deceduto prima della notificazione dell’atto di appello; che era infondata la questione sollevata dalla appellata in ordine alla asserita mutatio libelli da parte degli appellanti posto che il contraddittorio tra le parti si era sviluppato investendo il trasferimento degli immobili al prezzo stabilito secondo le norme vigenti e, quindi, secondo il regime di determinazione regolato dalla L. n. 513 del 1977, art. 28 norma richiamata più volte dalla stessa appellata; che quindi gli appellanti, invocando subordinatamente l’assegnazione in proprietà al prezzo determinato ai sensi del citato articolo, non avevano modificato la loro richiesta giudiziale; che era infondata l’eccezione preliminare sollevata dalla ATC relativa alla inammissibilità dell’azione ex art. 2932 c.c.; che gli appellanti avevano chiesto in via principale la cessione in proprietà ai sensi della L. n. 60 del 1963 contro il corrispettivo da tale legge determinato; che la domanda attrice poteva astrattamente “trovare accoglimento solo con riferimento al corrispettivo così come regolato dalla L. n. 513 del 1977, art. 27 e non con riferimento alla legislazione precedente”; che gli appellanti avevano l’onere di provare di aver presentato domanda di assegnazione in proprietà dell’alloggio entro la data del 18/8/1977, ossia entro la data di entrata in vigore della L. n. 513 del 1977; che, come risultava dal prospetto di cui alla pagina 29 della relazione peritale, erano state presentate tardivamente le domande degli appellanti A.N., + ALTRI OMESSI La cassazione della sentenza della corte di appello di Torino è stata chiesta – con ricorso affidato a due motivi – da A.N., + ALTRI OMESSI

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti a norma dell’art. 335 c.p.c. trattandosi di impugnazioni contro la stessa sentenza.

Il ricorso principale va dichiarato inammissibile sotto vari profili.

Innanzitutto è inammissibile il ricorso principale proposto a nome di C.A. che non rientra tra quelli che hanno firmato la procura speciale in calce al ricorso.

Del pari è inammissibile il ricorso principale proposto da:

Za.At. “Ved. L.G.” e da Ci.Ly. “Ved. S.L.” non risultando la Za. e la Ci. parti del giudizio di appello e non essendo stata fornita alcuna prova documentale in ordine al decesso, rispettivamente, di L.G. e di S.L. che hanno partecipato al giudizio di secondo grado;

F.L. quale erede di F.A. senza alcuna prova documentale di detta qualità.

Con riferimento a tutti gli altri ricorrenti il ricorso principale va dichiarato inammissibile in quanto il relativo contenuto privo del requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3: dal contesto dell’atto non è possibile desumere una completa, sia pur sintetica, conoscenza del “fatto” sostanziale e processuale sufficiente per ben intendere, tra l’altro, il presupposto, il significato, la portata e gli effetti delle critiche rivolte alla pronuncia impugnata.

Occorre al riguardo osservare che come più volte affermato nella giurisprudenza di legittimità – il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa, previsto a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 per il ricorso per cassazione, è collegato all’autosufficienza del ricorso e mira a soddisfare un principio di carattere generale. La prescrizione normativa è volta a garantire la regolare e completa instaurazione del contraddittorio. Affinchè il requisito anzidetto possa ritenersi soddisfatto è necessario che il contenuto del ricorso sia tale da consentire al giudice di legittimità di avere una chiara e completa visione e cognizione dei fatti che hanno originato la controversia e dell’oggetto dell’impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o ad altri atti in suo possesso compresa la stessa sentenza impugnata e senza possibilità di distinguere, ai fini della pronuncia di inammissibilità, fra esposizione del tutto omessa ed esposizione insufficiente. La ricorrenza del requisito in questione deve essere verificata avendo riguardo alla necessità di giudizio della Corte in relazione ai motivi proposti, sicchè è necessario che l’esposizione dei fatti consenta di identificare il quadro analitico degli aspetti della vicenda con le sue varie articolazioni processuali ed i passaggi che ne hanno cadenzato lo svolgimento e l’esito. Non è richiesto che la struttura del ricorso enuclei una premessa a se stante in fatto ben potendo gli elementi essenziali del fatto emergere con sufficiente precisione dal contesto dei motivi del ricorso.

Nella specie nulla di quanto richiesto per ritenere sussistente il requisito in questione – di cui al citato art. 366 c.p.c., n. 3 – non. è possibile rinvenire nel ricorso principale nel quale, prima della sezione relativa all’illustrazione dell’unico motivo a sostegno dell’impugnativa, vi è una premessa in fatto nella quale vi è una parte in cui si riportano sinteticamente le vicende del giudizio di primo grado e la decisione adottata dal tribunale senza fornire alcun chiarimento in ordine agli elementi in fatto e in diritto posti a sostegno del proposto appello, allo sviluppo del giudizio di gravame e – principalmente – alle ordinanze collegiali emesse dalla corte di appello e ai molteplici, articolati, complessi argomenti sviluppati nella corposa sentenza impugnata (di ben 135 pagine).

Da tale esposizione in fatto e dal contenuto del solo motivo di ricorso non è possibile ricostruire in modo sufficientemente preciso: i fatti che hanno generato la controversia e le vicende del processo; le diverse e particolari posizioni assunte dai soggetti che vi hanno partecipato nelle singole fasi processuali; le complessive e contrapposte tesi in fatto e in diritto sviluppate dalle parti nei rispettivi scritti difensivi; i ragionamenti posti a sostegno della decisione del giudice di primo grado; i motivi (ed i relativi argomenti) dell’appello proposto avverso la detta sentenza; le tesi difensive sviluppate dalle parti nel giudizio di secondo grado; la risposta data dalla corte di appello a tutte le critiche mosse alla pronuncia del tribunale.

Le rilevate omissioni e carenze non consentono di desumere la conoscenza del fatto sostanziale e processuale tale da far intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia di cui si chiede l’annullamento e, quindi, di verificare la sussistenza dell’interesse ad impugnare. Infatti, come questa Corte ha avuto modo di chiarire, l’interesse ad impugnare con il ricorso per cassazione discende dalla possibilità di conseguire, attraverso la sollecitata pronuncia caducatoria, un risultato pratico favorevole per cui è necessario che la parte – anche in caso di denuncia di un errore di diritto a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – ottemperi al principio di autosufficienza del ricorso indicando in maniera adeguata la situazione di fatto della quale chiede una determinata valutazione giuridica, diversa da quella compiuta dal giudice a quo asseritamente erronea.

Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso principale deriva la perdita di efficacia – ex art. 334 c.p.c., – del ricorso incidentale che è stato tardivamente proposto con atto notificato ai ricorrenti principali in data 2/3/2005, ossia ben oltre il termine di cui all’art. 327 c.p.c. la sentenza impugnata è stata infatti pubblicata in data 9/12/2003.

Il ricorso incidentale proposto nei confronti di Z.G. va però dichiarato inammissibile non rientrando l’intimato Z. tra i ricorrenti principali e non potendo il ricorso incidentale tardivo dirigersi contro una parte diversa da quella che ha proposto ricorso principale, non essendo ammesso un ampliamento della estensione soggettiva del giudizio di impugnazione salvo che non si tratti di causa scindibili o dipendenti, ipotesi questa che non ricorre nella specie.

L’esito complessivo del giudizio di legittimità giustifica la compensazione integrale tra le parti costituite delle spese di detto giudizio.

P.Q.M.

la Corte riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale proposto nei confronti di Z.G.; dichiara inefficace il ricorso incidentale proposto nei confronti dei ricorrenti principali; compensa per intero tra le parti costituite le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA