Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13871 del 07/07/2016


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Cassazione civile sez. lav., 07/07/2016, (ud. 06/04/2016, dep. 07/07/2016), n.13871

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VENUTI Pietro – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24164/2013 proposto da:

G.V.J.M., C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA QUATTRO FONTANE 20, presso

lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CERULLI IRELLI, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARCO AMORESE, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

BLOCKBUSTER ITALIA S.P.A. – CON SOCIO UNICO – IN LIQUIDAZIONE E IN

CONCORDATO PREVENTIVO C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

G. CUBONI 8 (STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO SPADAFORA DE ROSA), presso

lo studio degli avvocati NICOLA SPADAFORA e ROBERTO PARRUCCINI, che

la rappresentano e difendono giusta deLega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 211/2013 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 11/05/2013 r.g.n. 461/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/04/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;

udito l’Avvocato AMORESE MARCO;

udito l’Avvocato CAPOZZI ALESSIA per delega Avvocato SPADAFORA

NICOLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata l’11.5.13 la Corte d’appello di Brescia, in totale riforma della sentenza di reintegra ex art. 18 Stat. emessa il 14.6.12 dal Tribunale di Bergamo, rigettava l’impugnativa di G.V.J.M. contro il licenziamento disciplinare che gli era stato intimato il 22.2.08 da Blockbuster Italia S.p.A. per essersi presentato al lavoro in stato di ebbrezza e per aver tenuto un atteggiamento aggressivo, offensivo e minaccioso nei confronti di colleghe di lavoro.

Per la cassazione della sentenza ricorre G.V.J. M. affidandosi a sei motivi.

Blockbuster Italia S.p.A. resiste con controricorso, poi ulteriormente illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1- Con il primo motivo del ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 217 CCNL terziario e degli art. 7 Stat. e art. 2106 c.c., per avere la sentenza impugnata – in contrario avviso rispetto a quella di prime cure qualificato come giusta causa di licenziamento l’essersi il ricorrente presentato al lavoro in stato di ebbrezza nonostante che per tale mancanza il cit. CCNL preveda soltanto la sanzione della sospensione dalla retribuzione e dal servizio, salvo il caso di recidiva per oltre la terza volta nell’anno solare, recidiva insussistente nel caso di specie, trattandosi di un episodio isolato; prosegue il ricorso con il denunciare che, in realtà, dall’istruttoria dibattimentale era emerso che il ricorrente non era in stato di ebbrezza, ma di alterazione psichica indotta dagli psicofarmaci che assumeva e che la Corte territoriale erroneamente aveva ritenuto che il fatto contestato si fosse svolto in un lasso temporale significativo e che fosse connotato da un atteggiamento aggressivo da parte del ricorrente.

Con il secondo motivo ci si duole di violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., per erronea od illegittima applicazione dei criteri di valutazione della prova presuntiva nella parte in cui la Corte territoriale ha basato il proprio convincimento circa l’atteggiamento aggressivo addebitato al ricorrente sulla relazione stragiudiziale redatta dalla responsabile del negozio V. M., non confermata in udienza se non con generiche affermazioni.

Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 7 Stat. per avere la sentenza impugnata fondato il giudizio di proporzionalità della sanzione rispetto all’addebito sull’asserita esistenza di pregresse segnalazioni disciplinari a carico del ricorrente nonostante che le stesse, come affermato sempre dalla Corte di merito, fossero rimaste prive di formale contestazione.

Il quarto motivo prospetta violazione e falsa applicazione dell’art. 217 CCNL terziario e degli art. 7 Stat. e art. 2106 c.c., per avere la sentenza impugnata omesso di valutare la sproporzione della sanzione irrogata al ricorrente in confronto a quella della mera sospensione dal servizio per 5 giorni irrogata in precedente occasione ad altra dipendente – M. – per veri e propri episodi di appropriazione indebita, il tutto senza neppure considerare lo stato di salute del ricorrente, costretto ad assumere ansiolitici a causa di una condizione di stress emotivo.

Il quinto motivo deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 61 del 2000, art. 3 e dell’art. 44 CCNL terziario fino al 2002 e art. 82 CCNL terziario vigente all’epoca del licenziamento, nella parte in cui la gravata pronuncia ha escluso che sia rimasta provata la condotta di mobbing adottata dall’azienda nei confronti del ricorrente in termini di distribuzione dell’orario di lavoro.

Con il sesto motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2087, 2043 e 2103 c.c., là dove la sentenza impugnata ha negato il risarcimento da demansionamento chiesto dal ricorrente, malgrado la prova in tal senso emersa sul fatto che gli fossero state sottratte le mansioni di prezzatura e securizzazione della merce, di preconte inventariali e compilazione dei registri corrispettivi e sebbene fosse emerso che non gli era stata più consentita l’apertura e la chiusura del punto di vendita e la sostituzione e i cambi di prodotto.

2- Il primo, il terzo e il quarto motivo di ricorso – da esaminarsi congiuntamente perchè connessi – sono infondati.

Recita l’art. 217 CCNL terziario nel testo in vigore all’epoca del licenziamento in oggetto: “La inosservanza dei doveri da parte del personale dipendente comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione alla entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano: 1) biasimo inflitto verbalmente per le mancanze lievi; 2) biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1; 3) multa in misura non eccedente l’importo di 4 ore della normale retribuzione di cui all’art. 185; 4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10; 5) licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge. Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che: – ritardi nell’inizio del lavoro senza giustificazione, per un importo pari all’ammontare della trattenuta; – esegua con negligenza il lavoro affidatogli; – si assenti dal lavoro fino a tre giorni nell’anno solare senza comprovata giustificazione; – non dia immediata notizia all’azienda di ogni mutamento della propria dimora, sia durante il servizio che durante i congedi. Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio si applica nei confronti del lavoratore che: – arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità; – si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza; – commetta recidiva, oltre la terza volta nell’anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la multa, salvo il caso dell’assenza ingiustificata.

Salva ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto 5 (licenziamento disciplinare) si applica esclusivamente per le seguenti mancanze: – assenza ingiustificata oltre tre giorni nell’anno solare; recidiva nei ritardi ingiustificati oltre la quinta volta nell’anno solare, dopo formale diffida per iscritto; – grave violazione degli obblighi di cui all’art. 212, commi 1 e 2 –

(in)frazione alle norme di legge circa la sicurezza per la lavorazione, deposito, vendita e trasporto; – l’abuso di fiducia, la concorrenza, la violazione del segreto d’ufficio; l’esecuzione, in concorrenza con l’attività dell’azienda, di lavoro per conto proprio o di terzi, fuori dell’orario di lavoro; – la recidiva, oltre la terza volta nell’anno solare in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei ritardi. L’importo delle multe sarà destinato al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Il lavoratore ha facoltà di prendere visione della documentazione relativa al versamento”.

E’ pur vero che ai fini della recidiva non basta il mero riferimento – ancorchè, in ipotesi, non contestato – a precedenti segnalazioni non seguite da formali contestazioni disciplinari: lo esclude il significato stesso del lemma “recidiva” in italiano e, soprattutto, il rilievo che, altrimenti, si violerebbe il principio di specificità e tempestività della contestazione disciplinare.

E’ altresì noto che, proprio perchè quella di giusta causa o giustificato motivo è una nozione legale, la previsione della contrattazione collettiva non vincola il giudice di merito. Egli –

anzi – ha il dovere, in primo luogo, di controllare la rispondenza delle pattuizioni collettive disciplinari al disposto dell’art. 2106 c.c. e rilevare la nullità di quelle che prevedono come giusta causa o giustificato motivo di licenziamento condotte per loro natura assoggettabili, ex art. 2106 c.c., solo ad eventuali sanzioni conservative.

Il giudice non può – invece – fare l’inverso, cioè estendere il catalogo delle giuste cause o dei giustificati motivi di licenziamento oltre quanto stabilito dall’autonomia delle parti (cfr.

Cass. 22.2.13 n. 4546; Cass. 17.6.11 n. 13353; Cass. 29.9.95 n. 19053; Cass. 15.2.96 n. 1173).

Solo dopo che tale verifica consenta di escludere la nullità delle clausole del contratto collettivo in tema di comportamenti passibili di licenziamento e permetta comunque di ritenere che l’infrazione disciplinare sia astrattamente sussumibile sotto la specie della giusta causa o del giustificato motivo di recesso, il giudice deve apprezzare in concreto (e non in astratto) la gravità degli addebiti. A tal fine è pur sempre necessario che essi rivestano il carattere di grave negazione dell’elemento essenziale della fiducia e che la condotta del dipendente sia idonea a porre in dubbio la futura correttezza del suo adempimento, in quanto sintomatica di un certo atteggiarsi del prestatore rispetto all’adempimento dei futuri obblighi lavorativi (cfr., ex aliis, Cass. n. 2013/12; Cass. n. 2906/05; Cass. n. 16260/04; Cass. n. 5633/01).

In breve, vertendosi in materia disciplinare, va sempre in concreto esaminata la gravità dell’infrazione sotto il profilo oggettivo e soggettivo e sotto quello della futura affidabilità del dipendente a rendere la prestazione dedotta in contratto.

Tuttavia nel caso di specie la sentenza impugnata ha correttamente valutato la gravità dell’infrazione sotto il profilo oggettivo e soggettivo e sotto quello della futura affidabilità del dipendente, sussistendo nel caso di specie una grave violazione degli obblighi di cui all’art. 212, commi 1 e 2, anche per la quale è previsto il licenziamento senza preavviso.

Si tratta, in particolare, degli obblighi del prestatore di lavoro di “osservare nel modo più scrupoloso i doveri e il segreto di ufficio, di usare modi cortesi col pubblico e di tenere una condotta conforme ai civici doveri. Il lavoratore ha l’obbligo di conservare diligentemente le merci e i materiali, di cooperare alla prosperità dell’impresa”.

E’ innegabile che l’atteggiamento aggressivo, offensivo e minaccioso tenuto dal ricorrente nei confronti delle colleghe di lavoro (per come accertato – con accertamento insindacabile in sede di legittimità perchè congruamente motivato – dai giudici di merito, che hanno evidenziato che esse erano ormai giunte al punto da voler chiamare la forza pubblica per farsi tutelare) sia ben lontano da quei civici doveri che il lavoratore deve rispettare non solo nei confronti della clientela, ma anche nei confronti degli altri dipendenti.

Ed è altresì indubbio che tale complessiva condotta rientri in astratto (oltre che in concreto, secondo la valutazione operatane dalla sentenza impugnata) nel concetto di giusta causa di cui agli artt. 2119 c.c. e L. n. 604 del 1966, art. 1, senza che tale conclusione possa essere ridimensionata dall’asserita alterazione psichica indotta dagli psicofarmaci assunti dall’odierno ricorrente, circostanza quest’ultima – di cui la sentenza impugnata ha negato esservi prova alcuna.

In ordine, poi, al quarto motivo di ricorso basti osservare – a monte di ogni altra considerazione – che la denuncia di eventuali disparità di trattamento commesse dal datore di lavoro nella scelta della sanzione è estranea al novero dei motivi di censura suscettibili di essere fatti valere ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1 e che, inoltre, la verifica della doglianza richiederebbe un confronto in concreto tra le vicende oggetto di asserita difforme sanzione disciplinare, il che è estraneo al giudizio di legittimità.

3- Anche il secondo, il quinto e il sesto motivo di ricorso vanno disattesi.

La nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (applicabile, ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 3, convertito in L. n. 134 del 2012, alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, cioè alle sentenze pubblicate dal 12.9.12 in poi e, quindi, anche alla pronuncia in questa sede impugnata) rende denunciabile per cassazione solo il vizio di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

In tal modo il legislatore è tornato, pressochè alla lettera, all’originaria formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, del codice di rito del 1940.

Con orientamento (cui va data continuità) espresso dalla sentenza 7.4.14 n. 8053 (e dalle successive pronunce conformi), le S.U. di questa S.C., nell’interpretare la portata della novella, hanno in primo luogo notato che con essa si è assicurato al ricorso per cassazione solo una sorta di “minimo costituzionale”, ossia lo si è ammesso ove strettamente necessitato dai precetti costituzionali, supportando il giudice di legittimità quale giudice dello ius constitutionis e non, se non nei limiti della violazione di legge, dello ius litigatoris.

Proprio per tale ragione le S.U. hanno affermato che non è più consentito denunciare un vizio di motivazione se non quando esso dia luogo, in realtà, ad una vera e propria violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4.

Ciò si verifica soltanto in caso di mancanza grafica della motivazione, o di motivazione del tutto apparente, oppure di motivazione perplessa od oggettivamente incomprensibile, oppure di manifesta e irriducibile sua contraddittorietà e sempre che i relativi vizi emergano dal provvedimento in sè, esclusa la riconducibilità in detta previsione di una verifica sulla sufficienza e razionalità della motivazione medesima mediante confronto con le risultanze probatorie.

Per l’effetto, il controllo sulla motivazione da parte del giudice di legittimità diviene un controllo ab intrinseco, nel senso che la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, deve emergere obiettivamente dalla mera lettura della sentenza in sè, senza possibilità alcuna di ricavarlo dal confronto con atti o documenti acquisiti nel corso dei gradi di merito.

Secondo le S.U., l’omesso esame deve riguardare un fatto (inteso nella sua accezione storico-fenomenica e, quindi, non un punto o un profilo giuridico) principale o primario (ossia costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè dedotto in funzione probatoria).

Ma il riferimento al fatto secondario non implica che possa denunciarsi ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, anche l’omesso esame di determinati elementi probatori: basta che il fatto sia stato esaminato, senza che sia necessario che il giudice abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie emerse all’esito dell’istruttoria come astrattamente rilevanti.

A sua volta deve trattarsi di un fatto (processualmente) esistente, per esso intendendosi non un fatto storicamente accertato, ma un fatto che in sede di merito sia stato allegato dalle parti: tale allegazione può risultare già soltanto dal testo della sentenza impugnata (e allora si parlerà di rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza del dato extra-testuale).

Sempre le S.U. precisano gli oneri di allegazione e produzione a carico del ricorrente ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4: il ricorso deve indicare chiaramente non solo il fatto storico del cui mancato esame ci si duole, ma anche il dato testuale (emergente dalla sentenza) o extra-testuale (emergente dagli atti processuali) da cui risulti la sua esistenza, nonchè il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti e spiegarne, infine, la decisività.

L’omesso esame del fatto decisivo si pone, dunque, nell’ottica della sentenza n. 8053/14 come il “tassello mancante” (così si esprimono le S.U.) alla plausibilità delle conclusioni cui è pervenuta la sentenza rispetto a premesse date nel quadro del sillogismo giudiziario.

Invece, i motivi in esame non rispondono ai requisiti prescritti dalla citata sentenza delle S.U. e lamentano vizi di motivazione che non sarebbero stati denunciabili neppure alla luce del previgente testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perchè, ad onta dei richiami normativi in esso contenuti, in realtà suggeriscono esclusivamente una rivisitazione del materiale istruttorio (documentale e testimoniale) affinchè se ne fornisca una valutazione diversa da quella accolta dalla sentenza impugnata, operazione non consentita in sede di legittimità, non potendo il ricorso per cassazione enucleare vizi di motivazione dal mero confronto con documenti e deposizioni, vale a dire attraverso un’operazione che suppone pur sempre un accesso diretto agli atti e una loro delibazione non consentiti in sede di legittimità.

Da ultimo, è appena il caso di notare, in ordine al secondo motivo, che in realtà i contenuti della relazione all’epoca stilata dalla teste V. sono stati poi da lei confermati anche in udienza all’esito di apposite contestazioni (come si legge a pag. 7 della sentenza impugnata).

4- In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.600,00 di cui Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre al 150/0 di spese generali e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2016

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