Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13871 del 06/07/2020

Cassazione civile sez. III, 06/07/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 06/07/2020), n.13871

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10974/2018 proposto da:

P.F., in proprio e quale procuratore speciale di

P.G., i quali agiscono in proprio e quali eredi legittimi dei

PA.GI., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA DI PIETRA

N. 26, presso lo studio dell’avvocato DANIELA JOUVENAL LONG, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMO DRAGONE;

– ricorrenti –

contro

AZIENDA ULSS (OMISSIS) MARCA TREVIGIANA, in persona del suo

procuratore speciale, Direttore Generale legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. BISSOLATI 76,

presso lo studio dell’avvocato TOMMASO SPINELLI GIORDANO, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA, ALLIANZ SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 766/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 06/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/02/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. P.F., in proprio e quale procuratore speciale di P.G., nonchè quale successore nel processo della propria dante causa T.C., ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 766/17, del 6 aprile 2017, della Corte di Appello di Venezia, che – respingendo il gravame esperito dai medesimi P.F. e G., avverso la sentenza n. 1815/13, del 21 ottobre 2013, del Tribunale di Treviso – ha rigettato la domanda proposta dagli allora attori volta a far accertare la responsabilità della Azienda ULLS (OMISSIS) di Treviso (oggi Azienda ULSS (OMISSIS) Marca Trevigiana, d’ora in poi “Azienda Sanitaria”) nella causazione di tutti i danni, “patrimoniale e non patrimoniale, biologico, morale, esistenziale, da agonia, da perdita di chances”, da essi fatti valere, “iure proprio” e “iure successionis”, in relazione al decesso del proprio congiunto, Pa.Gi..

2. In particolare, in punto di fatto, il ricorrente riferisce che Pa.Gi., nel periodo tra il (OMISSIS) e il (OMISSIS), subiva quattro ricoveri ospedalieri presso il nosocomio di (OMISSIS), in occasione dei quali i sanitari omettevano di diagnosticare l’esistenza di “epatite da HCV”, benchè la stessa fosse riscontrabile già nel corso della prima ospedalizzazione. Nell'(OMISSIS), durante un nuovo ricovero d’urgenza presso la medesima struttura, a seguito di ulteriori esami diagnostici, veniva accertata “epatite cronica HCV positiva, cirrosi epatica scompensata”. Di qui, pertanto, sia l’interruzione immediata del trattamento farmacologico che il Pa. aveva assunto, fino ad allora, per l’artrite psorisiaca da cui era affetto, nonchè la prescrizione di un regime anche dietetico (astensione da alcol e fritti, oltre che riposo domiciliare assoluto) appropriato all’epatopatia riscontrata.

Sopravvenuto il decesso del paziente in data (OMISSIS), P.F. e G., nonchè T.C. (rispettivamente, figli e moglie del defunto) convenivano, davanti al Tribunale di Treviso, l’Azienda Sanitaria, affinchè venisse accertata la responsabilità della struttura ospedaliera trevigiana a titolo di inadempimento contrattuale, derivante sia dalla violazione degli obblighi di informazione gravanti su di essa e sui suoi sanitari, sia dalle omissioni terapeutiche ai medesimi addebitabili. Assumevano, in particolare, gli allora attori che la mancata diagnosi e l’omessa tempestiva prescrizione di terapie, protrattasi per oltre due anni e mezzo, avrebbero, da un lato, comportato l’aggravamento della malattia epatica (degenerata in “epatite cronica HCV positiva, cirrosi epatica scompensata”) che condusse il paziente alla morte, nonchè, dall’altro, impedito al paziente e ai suoi familiari di autodeterminarsi nella gestione della patologia e nell’adozione dello stile di vita più consono alle effettive condizioni di salute del Pa..

Si costituiva in giudizio l’Azienda Sanitaria, contestando sia “an” che “quantum” della pretesa avanzata, nonchè chiamando in causa, al fine di beneficiare delle relative manieve, le proprie compagnie di assicurazione per la responsabilità verso terzi, Nuova Tirrena S.p.a. (poi divenuta Groupama Assicurazioni S.p.a.) e R.A.S. S.p.a. (oggi Allianz S.p.a.).

Le società terze chiamate, nel costituirsi in giudizio, contestavano la fondatezza delle pretese risarcitorie; inoltre, la Nuova Tirrena eccepiva l’inoperatività della copertura assicurativa, risalendo l’omessa diagnosi al marzo 1998, periodo antecedente la stipula del contratto di assicurazione.

Istruita la causa anche attraverso lo svolgimento di consulenza tecnica d’ufficio, rigettate le domande dall’adito Tribunale, il gravame esperito dai soli P.F. e G., subentrati ex art. 110 c.p.c., nei diritti e azioni già esercitati anche dalla T. (nel frattempo deceduta), veniva respinto dal giudice di appello.

3. Avverso la decisione della Corte lagunare ricorre per cassazione P.F., sulla base – come detto – di tre motivi.

3.1. Con il primo motivo – proposto a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) – si deduce la nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c., avendo la Corte territoriale omesso di pronunciarsi sulla domanda di risarcimento del danno esistenziale/non patrimoniale, derivante dalla violazione degli obblighi di informazione, e dalla conseguente lesione del diritto all’autodeterminazione del paziente.

Il ricorrente si duole del fatto che il giudice di merito non abbia valutato, nè deciso, quella parte della domanda, che si assume essere stata proposta sia in primo che in secondo grado, relativa alla violazione degli obblighi di informazione produttiva di lesione del diritto all’autodeterminazione del paziente, inteso quale autonomo diritto soggettivo di scegliere come gestire la vita residua e programmare il proprio essere persona in vista dell’esito infausto, evidenziando come i capitoli di prova relativi all’esistenza di tale danno, che il ricorrente qualifica “esistenziale”, non fossero stati ammessi nè dal Tribunale, nè dalla Corte di Appello, benchè la relativa richiesta fosse stata oggetto di uno specifico motivo di gravame.

L’omessa diagnosi da parte dei sanitari avrebbe, infatti, leso il diritto del paziente e dei suoi familiari di autodeterminarsi nella gestione del “fine vita”, impedendo di scegliere, al primo, il percorso terapeutico, nonchè, ad entrambi, quello esistenziale, più appropriato per la gestione del periodo finale della vita del Pa. (sono citate, in particolare, Cass. Sez. 3, sent. 23 marzo 2018, n. 7260; Cass. Sez. 3, sent. 9 marzo 2018, n. 5641; Cass. Sez. 3, sent. 27 novembre 2015, n. 24220). Invero, come descritto nell’atto di citazione in appello, una diagnosi tempestiva dell’infezione da epatite C avrebbe permesso al paziente e ai suoi familiari, al di là di qualsiasi considerazione sul piano terapeutico, di modificare consapevolmente le proprie scelte di vita.

3.2. Con il secondo motivo – proposto a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – si deduce violazione e falsa applicazione delle norme (identificate negli artt. 1218 e 2043 c.c., oltre che negli artt. 40 e 41 c.p.), e dei principi che governano il nesso di causalità, nonchè il danno da perdita di “chance”.

In particolare, il ricorrente lamenta, da un lato, l’omessa pronuncia in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale (e, dunque, la violazione dell’art. 112 c.p.c.), non avendo deciso sul danno da perdita di “chance” (di sopravvivenza), dall’altro, il mal governo delle norme e dei principi enunciati dalla Suprema Corte in relazione al nesso di causalità.

La sentenza impugnata, infatti, si sarebbe limitata a valutare il suddetto rapporto tra la condotta illecita dei sanitari – ovvero, l’omessa diagnosi dell’infezione/epatite da HCV, nonchè l’omessa prescrizione terapeutica – e l’evento dannoso (morte del paziente), prendendo, così, in considerazione l’efficienza eziologica di tale condotta rispetto all’arresto del decorso della malattia, ma non anche all’aggravamento e/o accelerazione dell’evento sfavorevole, ed in particolare rispetto all’evoluzione della malattia da epatite da virus “C” a cirrosi epatica scompensata, con conseguente morte del paziente.

Si censura la sentenza impugnata laddove, recependo le conclusioni della CTU, secondo cui l’astensione dall’assunzione di alcol non aveva certamente la possibilità di arrestare il decorso della malattia, ha escluso l’esistenza di un “evento lesivo di danno in dipendenza del comportamento omissivo dei sanitari”. Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, osserva il ricorrente, anche l’anticipazione di un evento, che si sarebbe comunque verificato, costituisce pur sempre un illecito, integrando gli estremi del pregiudizio risarcibile anche la privazione del fattore “tempo” (richiama, in particolare, Cass. Sez. 3, sent. 7 febbraio 2017, n. 3136; Cass. Sez. 3, sent. 27 novembre 2012, n. 20996, Cass. Sez. 3, sent. 10 maggio 2002, n. 5962).

Inoltre, la Corte territoriale – come sopra evidenziato – ha posto a fondamento della propria decisione il fatto che l’astensione dall’alcol, al pari di altre attenzioni dietetiche, non sarebbe stata in grado di arrestare il decorso della malattia, travisando il contenuto della CTU, la quale, invece, ha affermato il contrario (“riguardo alla dieta per epatopatici è accertato che, con esclusione dell’alcool, questa non influenza l’evoluzione della malattia”).

3.3. Con il terzo motivo – proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) – si deduce la nullità della sentenza e del procedimento per violazione del principio del contraddittorio nella consulenza tecnica, ex art. 111 Cost., art. 6 CEDU, art. 101 c.p.c., artt. da 61 a 68 c.p.c. e art. 195 c.p.c., nonchè per totale mancanza di motivazione in ordine alle censure e osservazioni tecniche del consulente tecnico di parte attrice, in violazione dell’art. 111 Cost., art. 6 CEDU, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), artt. 112,113,115 e 116 c.p.c..

Il ricorrente lamenta la violazione del principio del contraddittorio (tecnico) e del giusto processo laddove, da un lato, la CTU è stata effettuata con le modalità e forme previste dall’art. 195 c.p.c. previgente (senza, dunque, che la relazione fosse preceduta dallo scambio di osservazioni dei consulenti tecnici di parte) e, dall’altro, il giudice di appello – come già quello di prime cure – non ha preso in esame le critiche e osservazioni tecniche alla CTU formulate dal consulente tecnico di parte attrice con memoria autorizzata del 26 maggio 2008, benchè decisive ai fini dell’accoglimento del proposto gravame, con ciò incorrendo “in vari errori “in procedendo””.

Si denuncia, infatti, l’apparenza e l’inesistenza della motivazione della sentenza nella parte in cui ha affermato che “le prospettazioni degli appellanti, confortate dalle valutazioni medico-legali del proprio consulente tecnico Prof. D., hanno in effetti avuto adeguata valutazione e negativo riscontro in sede di consulenza tecnica d’ufficio”. Invero, tale affermazione – secondo il ricorrente – è del tutto illogica e contraddittoria, in quanto le osservazioni del consulente di parte attrice, essendo state elaborate successivamente al deposito della CTU, non furono (nè potevano essere) esaminate dall’ausiliario del giudice.

La Corte territoriale – osserva il ricorrente – per disattendere completamente le osservazioni puntuali e specifiche mosse da un consulente di parte, oggetto di motivo di gravame, non si sarebbe dovuto limitare a richiamare acriticamente le conclusioni del proprio consulente, giacchè il medesimo non si era fatto carico di esaminare e confutare i rilievi di parte, dovendo il giudice di appello, al contrario, indicare in modo specifico, nella motivazione della sentenza, le ragioni di tale scelta (è citata Cass. Sez. 6-Lav., ord. 9 ottobre 2017, n. 23493).

4. Ha resistito l’Azienda Sanitaria, con controricorso, all’avversaria impugnazione, chiedendone la declaratoria di inammissibilità ovvero, in subordine, di infondatezza.

La controricorrente assume che il ricorso sarebbe inammissibile, ex art. 360 bis c.p.c., comma 1, n. 1), essendo stata la presente controversia decisa conformemente ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di responsabilità sanitaria.

Inoltre, sempre a sostegno della declaratoria di inammissibilità del ricorso, si osserva che, a ben vedere, esso si risolve in una richiesta di riesame delle emergenze istruttorie. La Corte territoriale avrebbe, correttamente, posto a fondamento della decisione il materiale probatorio disponibile, regolarmente acquisito e presente in atti, rientrando la valutazione del suddetto materiale nel prudente apprezzamento del giudice, insindacabile in sede di legittimità. I motivi di ricorso, prospettando apparentemente la violazione e falsa applicazione di numerose norme di diritto, in realtà sarebbero assolutamente generici.

Quanto al primo motivo di ricorso, se ne contesta la fondatezza in quanto la richiesta di risarcimento del danno da lesione del diritto all’autodeterminazione sarebbe stata introdotta, per la prima volta, soltanto in sede di gravame, aggiungendosi alle domande originariamente proposte (come cristallizzate in sede di precisazione delle conclusioni), volte a conseguire il ristoro dei danni alla salute e/o da perdita di “chances”, di migliore e/o maggiore sopravvivenza. Il giudice d’appello, pertanto, non sarebbe incorso in alcuna omessa pronuncia, non dovendo – nè potendo – pronunciarsi in ordine a una domanda irritualmente proposta, pena il vizio di ultra-petizione della sentenza (semmai avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità di tale pretesa, rilevabile anche “ex officio”). Inoltre, anche un eventuale danno da lesione del diritto all’autodeterminazione deve comunque essere provato, non potendosi considerare “in re ipsa”.

In ordine al secondo motivo di ricorso, si evidenzia la logicità della motivazione, nonchè la corretta applicazione delle norme che regolano il nesso di causalità materiale e giuridica, risultando – a dire della controricorrente – assolutamente pretestuosa la censura mossa dal ricorrente.

Quanto al terzo motivo di ricorso, si osserva che i giudici di merito hanno correttamente applicato l’art. 195 c.p.c., nel testo previgente, applicabile “ratione temporis”, il quale non prevedeva l’invio della “bozza” della CTU alle parti per consentire alle medesime di inoltrare eventuali osservazioni critiche al consulente stesso, anteriormente al deposito dell’elaborato definitivo.

Inoltre, i CTP hanno avuto “molteplici possibilità di confrontarsi con i consulenti, sia direttamente che mediante l’invio di note scritte”.

Infine, vengono reiterate le domande di garanzia, originariamente esperite dall’Azienda Sanitaria nei confronti delle proprie compagnie di assicurazione, al fine di essere manievata in caso di accoglimento delle avversarie pretese risarcitorie. Sul punto, si osserva che non occorrerebbe promuovere ricorso incidentale condizionato, difettando completamente il presupposto della soccombenza.

5. Hanno presentato memoria entrambe le parti, insistendo nelle proprie argomentazioni e replicando a quelle avversarie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

6. Il ricorso va rigettato.

6.1. Il primo motivo non è fondato.

6.1.1. Attraverso di esso il ricorrente deduce la nullità della sentenza e/o del procedimento, per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c., avendo la Corte territoriale omesso di pronunciarsi – a suo dire – sulla domanda di risarcimento del danno esistenziale/non patrimoniale, derivante dalla violazione degli obblighi di informazione e sulla conseguente lesione del diritto all’autodeterminazione del paziente.

Sul punto, occorre preliminarmente osservare che nell’atto di citazione – come ricostruito dal ricorrente, anche al fine di soddisfare il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) – gli eredi Pa. chiesero di “far accertare la responsabilità dei sanitari e della struttura ospedaliera (…) per l’omessa diagnosi di “epatite cronica da HCV”, nel corso di ben quattro ricoveri avvenuti nel (OMISSIS)”, agendo per “il risarcimento di tutti i danni: da perdita di “chances”, patrimoniale, biologico, esistenziale, da agonia e morale, subiti dal proprio prossimo congiunto nonchè dei danni patiti da loro stessi per i fatti di cui sopra”, e ciò, come detto, sul presupposto del “comportamento colposo e negligente del personale medico”, consistito nell’omessa diagnosi dell’infezione in atto, che impedì al paziente “di mettere in atto tutte le terapie e gli accorgimenti idonei ad eliminarla o, quantomeno, a ridurre, rallentare o bloccare il decorso della malattia”.

Orbene, tale essendo – secondo la stessa ricostruzione del ricorrente – il contenuto della domanda (non apportando, invero, ulteriori elementi informativi la puntualizzazione, pure operata dal ricorrente, che nell’atto di citazione si faceva riferimento alla circostanza che il “problema dell’omessa diagnosi e della conseguente violazione degli obblighi di informazione e di terapia verso il paziente” risulta “affrontato da due sentenze del Tribunale di Venezia”), è da escludere che la pretesa risarcitoria includesse anche il ristoro del danno individuato dal presente motivo di ricorso. Esulava dalla domanda, come meglio si vedrà più avanti, il danno da lesione del diritto all’autodeterminazione del paziente in relazione alle “scelte ultime”, inteso quale autonomo diritto soggettivo di scegliere come gestire la propria vita residua e programmare il suo essere persona in vista dell’esito infausto della malattia, nonchè, di riflesso, quello dei suoi congiunti ad “organizzare la propria agenda” in relazione a tale evento.

6.1.2. Che un diritto siffatto abbia, invero, conseguito rilievo sul piano della tutela (anche) risarcitoria, non è dubitabile, avendo questa Corte affermato che “in caso di colpevole ritardo nella diagnosi di patologie ad esito infausto, l’area dei danni risarcibili non si esaurisce nel pregiudizio recato alla integrità fisica del paziente, nè nella perdita di “chance” di guarigione, ma include la perdita di un “ventaglio” di opzioni con le quali scegliere come affrontare l’ultimo tratto del proprio percorso di vita”, integrando, dunque, la condotta omissiva del sanitario un inadempimento (e un illecito) “che determina la lesione di un bene reale, certo – sul piano sostanziale ed effettivo, apprezzabile con immediatezza, qual è il diritto di determinarsi liberamente nella scelta dei propri percorsi esistenziali; in tale prospettiva, il diritto di autodeterminarsi riceve positivo riconoscimento e protezione non solo mediante il ricorso a trattamenti lenitivi degli effetti di patologie non più reversibili, ovvero, all’opposto, mediante la predeterminazione di un percorso che porti a contenerne la durata, ma anche attraverso la mera accettazione della propria condizione” (Cass. Sez. 3, sent. 15 aprile 2019, n. 10424, Rv. 653581-01; in senso sostanzialmente analogo già Cass. Sez. 3, sent. 23 marzo 2018, n. 7260, Rv. 647957-01). Del resto, ancora recentissimamente, si è riconosciuto che anche quando la “condotta colpevole del sanitario non ha avuto alcuna incidenza causale sullo sviluppo della malattia, sulla sua durata e sull’esito finale, rilevando di converso, “in pejus”, sulla sola (e diversa) qualità ed organizzazione della vita del paziente”, sussiste un “evento di danno” (e, con esso, un “danno risarcibile”) rappresentato, per l’appunto, “da tale (diversa e peggiore) qualità della vita (intesa altresì nel senso di mancata predisposizione e organizzazione materiale e spirituale del proprio tempo residuo), conseguente alla lesione del diritto di autodeterminazione”, il cui risarcimento, ovviamente, avrà luogo, “purchè allegato e provato” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 11 novembre 2019, n. 28993, Rv. 655791-01).

6.1.3. Tuttavia, la pretesa al ristoro (anche) del danno da lesione di tale diritto esula dalla domanda proposta dagli eredi del Pa..

Se è vero, infatti, che costoro hanno chiesto il risarcimento di “tutti i danni” conseguiti alla violazione dell’obbligo informativo dei sanitari, la stretta correlazione che la domanda istituisce tra i danni derivati dall’omessa tempestiva diagnosi dell’infezione da virus HCV e l’impossibilità, per il Pa., “di mettere in atto tutte le terapie e gli accorgimenti idonei ad eliminarla o, quantomeno, a ridurre, rallentare o bloccare il decorso della malattia”, conduce a concludere che la violazione degli obblighi informativi sia stata vista soltanto nella sua dimensione di mancato adempimento di una prestazione “accessoria” rispetto a quella terapeutica strettamente intesa, e per i riflessi che essa avuto sulla esecuzione.

Manca, in altri termini, nella domanda avanzata dai congiunti del Pa., proprio quella “autonoma” considerazione del diritto all’informazione sanitaria – quale “forma di rispetto per la libertà dell’individuo”, nonchè “mezzo per il perseguimento dei suoi migliori interessi”, espressione di quel “principio personalistico che anima la nostra Costituzione, la quale vede nella persona umana un valore etico in sè e ne sancisce il rispetto in qualsiasi momento della sua vita e nell’integralità della sua persona, in considerazione del fascio di convinzioni etiche, religiose, culturali e filosofiche che orientano le sue determinazioni volitive” (così, in motivazione, già Cass. Sez. 1, sent. 16 ottobre 2007, n. 21748, Rv. 598962- 01) – della cui lesione, oggi, si assume aver chiesto (già allora) il ristoro.

Del resto, nella più recente giurisprudenza di questa Corte, si è ribadita la differenza tra il caso in cui il paziente lamenti il mancato riconoscimento di un danno alla salute, riconducibile all’assenza di adeguata informazione da parte dei sanitari, da quello in cui si dolga direttamente del pregiudizio discendente da detta condotta omissiva, per il sol fatto della lesione del diritto ad autodeterminarsi. Come è stato, infatti, sottolineato da questa Corte, le due prospettive risarcitorie, in ciascuno di tali casi, “rispondono a diversi fondamenti logico-giuridici che si riflettono anche sul piano del riparto degli oneri probatori” (da ultimo, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 15 aprile 2019, n. 10423, Rv. 653580- 01, non massimata sul punto, nonchè già Cass. Sez. 3, ord. 21 giugno 2018, n. 16336, non massimata), tanto che, instaurato un giudizio per conseguire il risarcimento del solo danno alla salute conseguente ad una lamentata “malpractice” sanitaria, la successiva richiesta di risarcimento del danno, derivato dall’inadempimento, da parte dello stesso medico, al dovere di informazione, è stata ritenuta integrare “una “mutatio libelli” e non una mera “emendatio”, in quanto nel processo viene introdotto un nuovo tema di indagine e di decisione, che altera l’oggetto sostanziale dell’azione e i termini della controversia, tanto da porre in essere una pretesa diversa da quella fatta valere in precedenza” (così, da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 13 ottobre 2017, n. 24072, Rv. 645833-01).

6.2. Il secondo motivo è anch’esso non fondato.

6.2.1. Il motivo, come premesso, lamenta sia un’omissione di pronuncia sulla richiesta di risarcimento del danno da perdita di “chance” (di più prolungata sopravvivenza), sia il malgoverno delle norme e dei principi enunciati da questa Corte in relazione al nesso di causalità. Doglianze, entrambe, formulate con riferimento al contegno dei sanitari consistito (non solo) nell’omessa – tempestiva – diagnosi della malattia, ma anche nella mancata prescrizione, al paziente, di astenersi dal consumo di alcol e, più in generale, di attenersi ad un regime dietetico, e ad uno stile di vita, appropriato all’epatopatia non tempestivamente riscontrata.

6.2.1.1. Orbene, con riferimento alla prima condotta addebitata ai sanitari, ovvero alle ricadute che omessa tempestiva diagnosi della infezione HCV avrebbe determinato in termini di perdita di “chance” di maggiore sopravvivenza, la duplice censura risulta, all’evidenza, non fondata.

Al riguardo, occorre muovere dalla premessa che la Corte territoriale, recependo le conclusioni della CTU, ha affermato che “l’evoluzione della malattia del Pa. non avrebbe potuto essere influenzata da alcuna terapia”, aggiungendo, pertanto, “che l’informazione del paziente riguardo all’infezione (…) non avrebbe comportato alcun pratico risultato”, essendo stato accertato che – per le condizioni in cui versava il paziente – “nessuna cura sarebbe stata comunque fatta”.

Orbene, di fronte a simili affermazioni, risulta non fondata tanto la censura di violazione dei principi in tema di nesso causale, sia di omessa pronuncia, con riguardo al cd. danno da perdita di “chance” da maggiore sopravvivenza, ciò che esime, quindi, questa Corte dal dover chiarire – se non ai fini nomofilattici – l’improprietà del riferimento a tale nozione, giacchè frutto di un “equivoco lessicale indotto dalla locuzione “perdita della possibilità di vivere meglio e più a lungo””, visto che quello definito come danno da perdita di “chance” da maggiore (e migliore) sopravvivenza, altro non è, “tout court”, se non “l’evento di danno” che è “costituito dalla perdita anticipata della vita e dall’impedimento a vivere il tempo residuo in condizioni migliori e consapevoli” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 11 novembre 2019, n. 28993, Rv. 655791-01).

Invero, la Corte territoriale nell’affermare – con valutazione fattuale non sindacabile in questa sede – che la violazione di quest’obbligo informativo è rimasta priva di qualsiasi influenza sulla “evoluzione” della malattia, giacchè l’informazione sull’infezione in atto non avrebbe comportato “alcun pratico risalutato”, ha escluso, per ciò solo, sia il carattere “salvifico” della tempestiva diagnosi (ovvero, la sua idoneità ad arrestare il decorso della malattia), sia l’efficienza eziologica dell’omissione rispetto a quello che il ricorrente definisce – come visto, peraltro, impropriamente – danno da perdita di “chance” di maggiore sopravvivenza.

Non fondata è, dunque, anche la censura relativa al vizio di omessa pronuncia, visto che esso, “configurabile allorchè manchi completamente il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto, deve essere escluso, pur in assenza di una specifica argomentazione, in relazione ad una questione implicitamente o esplicitamente assorbita in altre statuizioni della sentenza” (tra le più recenti, Cass. Sez. Lav., sent. 26 gennaio 2016, n. 1360, Rv. 638317-01). Difatti, “quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni” (come, appunto, nel caso in esame), “ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande, l’assorbimento non comporta un’omissione di pronuncia (se non in senso formale) in quanto, in realtà, la decisione assorbente permette di ravvisare la decisione implicita anche sulle questioni assorbite, la cui motivazione è proprio quella dell’assorbimento”, (Cass. Sez. 1, ord. 12 novembre 2018, n. 28995, Rv. 651580-01).

6.2.1.2. Un discorso in parte diverso va condotto in relazione alla censura relativa all’incidenza che, rispetto al danno da perdita della possibilità di maggiore sopravvivenza, avrebbe avuto l’altra omissione addebitata ai sanitari, ovvero quella relativa alla prescrizione di astenersi dall’alcool e, comunque, di tenere un regime dietetico appropriato.

Da un lato, infatti la sentenza afferma che “particolari attenzioni dietetiche” non avrebbero avuto “la possibilità di arrestare il decorso della malattia”, sembrando ragionare, così, nella prospettiva di valutare solo l’efficacia “salvifica” del comportamento fatto mancare dai sanitari, e non pure l’idoneità dell’omissione ad accelerare il cd. “exitus”, ciò che, nella prospettiva del ricorre, integrerebbe, pertanto, il vizio di omessa pronuncia.

Nondimeno, anche tale censura si rivela non fondata, considerato che la sentenza, comunque, afferma la “insostenibilità di un nesso di causa” tra l’omessa prescrizione di un regime dietetico appropriato e “l’evoluzione” (di nuovo globalmente intesa) “della malattia”, ovvero, ancora più esplicitamente, “l’assenza di un evento di danno in dipendenza del comportamento omissivo dei sanitari”; dove il riferimento – nella sentenza impugnata – all’evento di danno, senza ulteriori specificazioni, deve intendersi non solo all’avvenuto decesso del Pa., ma anche al decorso del processo patologico che ebbe a determinarlo.

6.3. Infine, il terzo motivo di ricorso – che si articola in due diverse censure – risulta non fondato, in relazione alla prima di esse, ed inammissibile, quanto alla seconda.

6.3.1. In ordine, infatti, alla prima censura, la Corte territoriale ha correttamente applicato – ad onta di quanto ipotizza il ricorrente l’art. 195 c.p.c., nel suo testo previgente, essendo stato il giudizio di primo grado instaurato in data anteriore al 4 luglio 2009.

Il ricorrente lamenta, invero, la violazione dei principi del contraddittorio (tecnico) e del giusto processo, in quanto la relazione del CTU non è stata preceduta dallo scambio di osservazioni dei consulenti di parte. La doglianza, come si diceva, non è fondata, poichè prima della modifica dell’art. 195 c.p.c., ad opera della L. 18 giugno 2009, n. 69, nessuna norma del codice di rito civile imponeva al consulente tecnico di ufficio di fornire ai consulenti di parte una “bozza” della propria relazione; al contrario, le parti potevano legittimamente formulare critiche solo dopo il deposito dell’elaborato peritale, atteso che il loro diritto ad intervenire alle operazioni tecniche, anche a mezzo dei propri consulenti, doveva essere inteso non come diritto a partecipare alla stesura della relazione, atto riservato al consulente d’ufficio, ma soltanto all’accertamento materiale dei dati da elaborare (cfr. Cass. Sez. Lav., sent. 11 marzo 2011, n. 5897, Rv. 616210-01; Cass. Sez. Lav., sent. 7 dicembre 2010, n. 24792, Rv. 615339- 01).

D’altra parte, persino ai sensi del vigente testo dell’art. 195 c.p.c. (come ha chiarito proprio la sentenza si questa Corte citata dal ricorrente), la “nullità derivante dal mancato invio della bozza alle parti è suscettibile anche di sanatoria per rinnovazione, potendo il contraddittorio sui risultati dell’indagine essere recuperato dal giudice e ripristinato successivamente al deposito della relazione”, vale a dire “rimettendo in termini le parti per formulare le proprie osservazioni critiche alla CTU” (così, in motivazione, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 9 ottobre 2017, n. 23493, Rv. 645668-01). Ciò è, appunto, quanto è stato quanto è stato fatto, nel presente caso, dal primo giudice (pur in essenza di una disposizione che, allora, lo imponesse), sicchè la pretesa che la Corte di Appello, sopravvenuto nelle more del giudizio il nuovo testo dell’art. 195 c.p.c., provvedesse, nuovamente, nello stesso senso, avrebbe rappresentato una vera e propria superfetazione.

6.3.2. La seconda censura è, invece, inammissibile.

Il ricorrente sostiene che la Corte territoriale avrebbe omesso di esaminare, al pari del primo giudice, le analitiche contestazioni rivolte alla CTU dal proprio consulente tecnico di parte, incorrendo, così, in un “error in procedendo”, laddove ha affermato che le stesse avrebbero ricevuto confutazione nella stessa relazione dell’ausiliario del giudice, ciò che risulta, invece, impossibile, visto che le contestazioni del tecnico di parte (allora) attrice seguirono, e non precedettero la stesura di quella relazione. Non pronunciandosi, dunque, su quelle contestazioni ribadite in appello, la Corte lagunare sarebbe incorsa in un vizio che inficerebbe di nullità la sentenza impugnata, affetta, sul punto, da motivazione meramente apparente.

La censura è, però, inammissibile.

Al riguardo, infatti, va notato che è senz’altro verro che se “il giudice del merito non è tenuto a fornire un’argomentata e dettagliata motivazione là dove aderisca alle elaborazioni del consulente ed esse non siano state contestate in modo specifico dalle parti”, esso, per contro, “ove siano state sollevate censure dettagliate e non generiche ha l’obbligo” – come rammenta il ricorrente – “di fornire una precisa risposta argomentativa correlata alle specifiche critiche sollevate, corredando con una più puntuale motivazione la propria scelta di aderire alle conclusioni del consulente d’ufficio” (Cass. Sez. 3, sent. 19 giugno 2015, n. 12703, Rv. 635763-01; nello stesso anche Cass. Sez. 1, sent. 31 novembre 2016, n. 23637, Rv. 642660-01, Cass. Sez. 1, ord. 11 giugno 2018, n. 15147, Rv. 649560-01, nonchè, in motivazione, Cass. Sez. 6-Lav., ord. n. 23493 del 2017, cit.).

Nondimeno, affinchè questa Corte potesse, nella specie, procedere allo scrutinio del lamentato “error in procedendo”, che si traduce – in definitiva – in un’omessa pronuncia sul motivo di gravame con il quale gli allora appellanti avevano denunciato la mancata considerazione, già da parte del primo giudice, dei rilievi alla CTU espressi dal proprio tecnico di parte, sarebbe occorso che l’odierno ricorrente avesse, previamente, soddisfatto l’onere di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6).

Il P., per contro, si è limitato a riprodurre, nel testo del presente, ricorso le osservazioni che il consulente di parte attrice ebbe a formulare rispetto all’elaborato dell’ausiliario del giudice, ma non anche il motivo di appello con cui quelle contestazioni vennero riproposte innanzi al secondo giudice, ciò che impedisce di verificare se quel vizio di omessa pronuncia ricorra effettivamente.

Nè a scongiurare l’esito dell’inammissibilità della censura potrebbe valere il rilievo che il motivo si sostanzia nella deduzione di un vizio processuale, rispetto ai quali la Corte è anche giudice del “fatto processuale”, con possibilità di accesso diretto agli atti del giudizio (cfr. da ultimo, tra le altre, Cass. Sez. 6-5, ord. 12 marzo 2018, n. 5971, Rv. 647366-01; ma nello stesso senso già Cass. Sez. Un., sent. 22 maggio 2012, n. 8077, Rv. 622361-01).

Ancora di recente, infatti, è stato affermato da questa Corte che la “deduzione con il ricorso per cassazione “errores in procedendo”, in relazione ai quali la Corte è anche giudice del fatto, potendo accedere direttamente all’esame degli atti processuali del fascicolo di merito, non esclude che preliminare ad ogni altro esame sia quello concernente l’ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che, solo quando ne sia stata positivamente accertata l’ammissibilità diventa possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo e, dunque, esclusivamente nell’ambito di quest’ultima valutazione, la Corte di cassazione può e deve procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali” (così, da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 13 marzo 2018, n. 6014, Rv. 648411-01).

Si tratta, peraltro, di un’esigenza – come è stato icasticamente osservato – che “non è giustificata da finalità sanzionatorie nei confronti della parte che costringa il giudice a tale ulteriore attività d’esame degli atti processuali, oltre quella devolutagli dalla legge”, ma che “risulta, piuttosto, ispirata al principio secondo cui la responsabilità della redazione dell’atto introduttivo del giudizio fa carico esclusivamente al ricorrente ed il difetto di ottemperanza alla stessa non deve essere supplito dal giudice per evitare il rischio di un soggettivismo interpretativo da parte dello stesso nell’individuazione di quali atti o parti di essi siano rilevanti in relazione alla formulazione della censura” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 10 gennaio 2012, n. 82, Rv. 621100-01.

La censura è, dunque, inammissibile.

7. Le spese seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico del ricorrente e liquidate come da dispositivo.

8. A carico del ricorrente sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, condannando P.F. a rifondere alla Azienda ULSS (OMISSIS) Marca Trevigiana le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 4.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, più spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’esito di adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA