Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13871 del 01/06/2017


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Cassazione civile, sez. I, 01/06/2017, (ud. 27/03/2017, dep.01/06/2017),  n. 13871

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria C. – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27125/2014 proposto da:

Confcommercio – Imprese per l’Italia di Ravenna, (già Ascom

Confcommercio di Ravenna, Associazione Territoriale del Commercio,

Turismo dei Servizi di Ravenna e Circondario), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma,

Piazza Augusto Imperatore n. 22, presso l’avvocato Pottino Guido

Maria, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Franzoni

Massimo, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.M., in proprio e quale titolare e legale rappresentante

pro tempore della Ottica Centro di S.M., e F.P.,

in proprio e quale titolare e legale rappresentante pro tempore

della Ottica F. S.n.c. di F.A. e C. (già Ottica

F. S.n.c. di C.A.C. e C.), elettivamente

domiciliati in Roma, Via Rodi n.32, presso l’avvocato Faraglia

Emilia Rosa, rappresentati e difesi dall’avvocato Ciani Irene,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1702/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 15/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/03/2017 dal cons. DOLMETTA ALDO ANGELO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale DE

AUGUSTINIS UMBERTO che ha concluso per l’estinzione.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

Visto l’atto depositato il 20 dicembre 2016, con cui la Confcommercio – Imprese per l’Italia di Ravenna ha ritualmente rinunciato al ricorso e chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio;

Rilevato che tale rinuncia è stata notificata alle parti controricorrenti, che vi ha hanno aderito con atto di Accettazione rinuncia agli atti e contestuale rinunzia al controricorso;

– Visti gli artt. 375, 390 e 391 cod. proc. civ..

PQM

 

Dichiara estinto il giudizio di cassazione (R.G. 27125/2014).

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 27 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2017

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