Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13871 del 01/06/2017
Cassazione civile, sez. I, 01/06/2017, (ud. 27/03/2017, dep.01/06/2017), n. 13871
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIANCOLA Maria C. – Presidente –
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27125/2014 proposto da:
Confcommercio – Imprese per l’Italia di Ravenna, (già Ascom
Confcommercio di Ravenna, Associazione Territoriale del Commercio,
Turismo dei Servizi di Ravenna e Circondario), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma,
Piazza Augusto Imperatore n. 22, presso l’avvocato Pottino Guido
Maria, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Franzoni
Massimo, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
S.M., in proprio e quale titolare e legale rappresentante
pro tempore della Ottica Centro di S.M., e F.P.,
in proprio e quale titolare e legale rappresentante pro tempore
della Ottica F. S.n.c. di F.A. e C. (già Ottica
F. S.n.c. di C.A.C. e C.), elettivamente
domiciliati in Roma, Via Rodi n.32, presso l’avvocato Faraglia
Emilia Rosa, rappresentati e difesi dall’avvocato Ciani Irene,
giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1702/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,
depositata il 15/07/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
27/03/2017 dal cons. DOLMETTA ALDO ANGELO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale DE
AUGUSTINIS UMBERTO che ha concluso per l’estinzione.
La Corte:
Fatto
FATTO E DIRITTO
Visto l’atto depositato il 20 dicembre 2016, con cui la Confcommercio – Imprese per l’Italia di Ravenna ha ritualmente rinunciato al ricorso e chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio;
Rilevato che tale rinuncia è stata notificata alle parti controricorrenti, che vi ha hanno aderito con atto di Accettazione rinuncia agli atti e contestuale rinunzia al controricorso;
– Visti gli artt. 375, 390 e 391 cod. proc. civ..
PQM
Dichiara estinto il giudizio di cassazione (R.G. 27125/2014).
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 27 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2017